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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/10/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
N. 3030/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa GI BE quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con l'Avv. Bartolomeo Falcone
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'Avv.to Floriana Collerone;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione contro l'avviso di addebito n. 319 2024 00016097 77 000 notificato al ricorrente a mezzo Pec in data 04.11.2024
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo depositato in data 18.12.24, quale Giudice del Lavoro, il sig. socio unico nonché legale rappresentante della Parte_1 società RIEL S.R.L. dal 18.7.14, ha convenuto in giudizio per chiedere l'accertamento CP_1 dell'illegittimità dell'avviso di addebito n. 319 2024 00016097 77 000 notificato al ricorrente a mezzo Pec in data 04.11.2024 nel quale veniva prevista l'iscrizione del Ricorrente alla Gestione
Commercianti dell' CP_1
Il ricorrente esponeva
1 - di essere stato iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso la Sede di Bergamo codice azienda CP_1
con iscrizione allo 09.01.2017, P.IVA_1
- di aver chiesto la cancellazione in data 25.1.22.
La parte ricorrente deduce l'insussistenza dell'obbligo assicurativo, non svolgendo per la società attività lavorativa con carattere di prevalenza e abitualità ed essendo poi regolarmente iscritto alla gestione separata per la sua attività di amministratore.
Si costituiva l' convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con CP_1 vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Sulla questione recentemente è intervenuta Cass. Ordin. 1759 del 27.1.2021 il cui iter logico argomentativo si ritiene utile riprodurre in questa sede. La s.C. chiarisce anzitutto che il comma
208 dell'articolo 1 I. 662/96 non ha introdotto alcun principio di alternatività tra l'iscrizione alla gestione commercianti e l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n.
335/95 e che, sotto il profilo logico- sistematico, le contemporanee iscrizioni presso le due gestioni si fondano su titoli diversi: la percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e la percezione di redditi di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso della gestione commercianti, sì che non può ipotizzarsi una duplicazione di contribuzione, che il legislatore ha inteso evitare con il comma 208 sopra citato.
“Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240 del 13/02/2010, avevano ritenuto che, nel concorso tra attività operativa e posizione di amministratore al socio amministratore di s.r.l. si applicasse l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione, identificata in quella relativa all'attività prevalente, la cui identificazione era onere dell' CP_1 provare. La soluzione a suo tempo accolta dalla Corte si fondava su una esegesi essenzialmente letterale dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996 comma 208 dell'articolo 1 I. 662/96. Va osservato che il comma 208 dell'articolo 1 I. 662/96 non ha introdotto alcun principio di alternatività tra l'iscrizione alla gestione commercianti e l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95 e che, sotto il profilo logico-sistematico, le contemporanee iscrizioni presso le due gestioni si fondano su titoli diversi: la
2 percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e la percezione di redditi di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso della gestione commercianti, sì che non può ipotizzarsi una duplicazione di contribuzione, che il legislatore ha inteso evitare con il comma 208 sopra citato.
E', tuttavia, successivamente intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata, la regola dell'unicità dell'iscrizione, che resta possibile (e presso la gestione dell'attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Le Sezioni Unite sono di nuovo intervenute sulla questione (di particolare importanza) relativa all'iscrizione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata dopo le S.U. n. 3240 del 2010 e la novella interpretativa di cui all'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del
2010. Nel riesaminare la questione, con sentenza n. 17076 dell'8 agosto 2011, hanno riconosciuto all'intervento del legislatore la natura di norma effettivamente di interpretazione autentica ed hanno fornito alla questione una soluzione giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza, enunciando i seguenti principi di diritto: " In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge , non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n.
662 del 1996". "L'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n.
122 del 2010 - che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'. mentre restano esclusi dall'applicazione CP_1 dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quanto al mutamento delle "regole del gioco" nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.".
La soluzione adottata è stata successivamente confermata nell'orientamento recepito in numerose pronunce di questa Corte secondo cui:
3 "In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa".
Tale soluzione ha trovato l'avallo anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 15 del 2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento agli articoli 3,
24, comma primo, 102, 111 comma secondo, e 117, comma primo Cost., in relazione all'art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Può quindi sintetizzarsi che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996,
n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella
Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non è regolato CP_1 dal principio dell'attività prevalente". Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente".”
Tutto quanto premesso la S.C. conclude con l'osservazione per cui “il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore”. (Cass. Ordin. 1759 2021 cit.).
Infatti, "... Il carattere di abitualità e prevalenza va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata nell'impresa al netto delle attività eventualmente espletate quale amministratore, indipendentemente dal fatto che l'apporto del socio sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) (Cass.
4440/17). “(…) la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra 4 prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord. 10763/18). ..." (cfr. TRIBUNALE DI ROMA, Sentenza n. 3720/2023 del 09-06-2023).
Pertanto escluse le attività tipiche dell'amministratore, ogni altra attività gestoria del soggetto comporterebbe la ricomprensione nella gestione assicurativa commercianti.
***
L'onere della prova relativo allo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle proprie dell'amministratore grava, come noto, sull'ente impositore, secondo il noto principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
è infatti tenuto a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 203, l. CP_1
n. 662/1996: «L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli». 5 Sul punto anche recentemente la Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, la n. 3637 del 13 febbraio 2020 e la n. 3829 del 14 febbraio 2020), confermano il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell' nel caso del socio amministratore di una società a responsabilità CP_1 limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
La Corte di Cassazione ha confermato che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata.
Le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore.
Mentre l'attività di amministratore è diretta a dare diretta esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale (e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza) sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. lav. nn. 10426,
18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
***
La parte convenuta nulla ha allegato a sostegno della dedotto partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza del ricorrente, infatti i docc. 3 e 4 indicati come allegati alla memoria non erano stati depositati e, dietro sollecito del tribunale, la parte convenuta ha riferito essere stati frutto di un refuso.
Si esclude, quindi, che il ricorrente abbia svolto attività ulteriori rispetto a quelle proprie dell'amministratore, infatti è del tutto mancata la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società, pertanto si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche, Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
L'avviso di addebito pertanto è illegittimo.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerati i medi dello scaglione per la fase di studio e poi i minimi per le altre fasi svolte considerata l'assenza di allegazioni della convenuta che non necessitavano di ulteriore attività defensionale.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, in accoglimento del ricorso, così decide:
- annulla l'Avviso di addebito 319 2024 00016097 77 000 notificato il 04.11.2024, derivante dall'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti dell' CP_1
- condanna il convenuto a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1
liquida in € 1.098,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%
e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 8 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
GI BE
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