CASS
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 6959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6959 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OD GI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e inammissibilità nel resto;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6959 Anno 2025 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d'appello di Cagliari condannava, in parziale riforma della decisione di primo grado, AN AR DO ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 8.000 euro di multa, riducendo l'entità della confisca a 16.666,66 euro. L'imputato era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto del Tribunale di Cagliari del 22/6/2009, divenuto definitivo il 12/3/2010, da cui era derivato, a norma dell'art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 - come interpretato da Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019, Rv. 275080 - l'obbligo avente durata decennale di segnalare entro trenta giorni ogni incremento patrimoniale al di sopra della soglia prevista dalla legge, stabilita in una somma non inferiore ad euro 10.329,14. In particolare, l'imputato ha ereditato dalla nonna una quota (un diciottesimo) di un immobile sito in Genova che aveva rivenduto per la somma di 16.666,66 euro, omettendo di adempiere all'obbligo comunicativo imposto dall'art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La Corte distrettuale, richiamata la sentenza a Sez. U ora citata, ha affermato che l'art. 80, d.lgs. n. 159 del 2011, relativo all'obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall'art. 76, comma 7, d.lgs. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo, aggiungendo che tale dovere sussiste anche per gli incrementi patrimoniali di natura lecita quando, anche siano stati formalizzati con atto pubblico (Corte cost. n. 81 del 2014 e n. 99 del 2017). In motivazione, la Corte ha specificato che la difesa dell'imputato non ha prospettato alcun elemento valido da cui desumere che la condotta contestata sia stata determinata da un'inevitabile ignoranza della legge. 2. AN AR DO ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a due motivi. Con il primo coacervato motivo, l'interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 5 cod. pen. - come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988 - e dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il dolo in assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Si denuncia, inoltre, il vizio della motivazione sulla ritenuta non applicabilità dell'art. 5 cod. pen., nonostante nell'atto di appello fossero state evidenziate più circostanze con cui la Corte distrettuale non si è confrontata e da cui, invece, avrebbe potuto desumere che l'imputato aveva ignorato, non per sua colpa, l'obbligo di comunicazione di cui all'imputazione, così ritenendo accertata la sussistenza del dolo omissivo sulla base di un'illegittima inversione dell'onere della prova. In particolare, si sostiene che proprio la ricostruzione del fatto, come accertato in sede di merito, insieme con le doglianze esposte nell'atto di appello avrebbero dovuto condurre i giudici di secondo grado à ritenere non accertata, oltre ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza e l'intenzionalità dell'imputato in relazione all'esistenza dell'obbligo di comunicazione e dei relativi "valori-soglia". Con i motivi d'appello, infatti, era stato evidenziato che l'imputato, dopo la sua sottoposizione a misura di prevenzione per pericolosità "generica" non aveva ricevuto - né allora, né dopo - comunicazione di alcuna prescrizione relativa all'obbligo di riferire le variazioni patrimoniali, così da potersi considerare che l'imputato sia stato indotto in errore "da una fonte qualificata". Ancora, in relazione all'ignoranza da parte dell'imputato, ritenuta inescusabile dalla Corte distrettuale "trattandosi di errore di diritto vertente su norma integratrice del precetto penale" citando la sentenza a Sez. U n. 16896 del 2019, si afferma che tale principio di diritto sarebbe valevole solo per i soggetti "condannati per mafia". Si evidenzia ancora che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non vi sarebbero elementi da cui desumere il dolo da parte dell'imputato che non aveva alcun obbligo di informarsi della variazione normativa intervenuta dopo l'applicazione della misura di prevenzione, quindi, al limite si sarebbe dovuta considerare la sua condotta come colposa, con esclusione della sua punibilità, anche con riferimento all'ulteriore elemento previsto per l'integrazione della fattispecie contestata ovvero del superamento della soglia di rilevanza dell'operazione economica non oggetto di comunicazione. La natura di reato omissivo improprio "artificiale" ovvero privo di un qualsiasi disvalore pre-giuridico apprezzabile in relazione a un presupposto di fatto neutro come l'alienazione della quota immobiliare ereditata avrebbe necessitato di una motivazione fondata su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti mentre la sentenza impugnata si è fondata sull'asserita mancata indicazione da parte dell'imputato di elementi da cui desumere la propria ignoranza incolpevole dell'obbligo comunicativo violato. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere la Corte territoriale applicato la confisca in assenza dei relativi presupposti, nonché l'assenza di motivazione su tale punto. In particolare, stante la liceità delle operazioni e la natura facoltativa della misura di sicurezza patrimoniale che aveva colpito la quota di legittima ereditata dall'imputato, la Corte d'appello avrebbe dovuto motivare anche in relazione alla pericolosità del bene da sottoporre a confisca. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca e una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una prima ragione di inammissibilità del motivo deriva proprio per il difetto del requisito di specificità. Va, infatti, ribadito, che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente 2 disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Nel caso di specie, infatti, il primo motivo di ricorso reitera i medesimi argomenti già spesi nel giudizio di appello senza aggiungere nulla di nuovo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata la quale afferma che non sia stato portato alcun elemento da cui poter ragionevolmente dubitare che l'omissione della comunicazione dovuta per legge dall'imputato fosse dovuta ad un atteggiamento colposo. 2.1. Appare opportuno ricordare come sia oramai un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che l'art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativo all'obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall'art. 76, comma 7, d.lgs. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo (Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019, Rv. 275080), L'art. 80 del citato decreto legislativo, nel fare salvo quanto già previsto dall'art. 30 della legge n. 646 del 1982, stabilisce che «le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti dì cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata». Ciò è stato anche ribadito con Sez. 1, n. 33859 del 28/05/2019, Rv. 277323, per la quale l'obbligo penalmente sanzionato per i soggetti raggiunti da misura di prevenzione per pericolosità c.d. semplice di comunicare le variazioni patrimoniali è stato introdotto già con la legge n. 136 del 2010 ed è dunque vigente dal 7 settembre del 2010 in quanto tale legge, nella parte di interesse (l'articolo 7 che apporta le modifiche all'articolo 30 della legge n. 646 del 1982), non conteneva alcuna disposizione transitoria. In una corretta prospettiva interpretativa, secondo le Sezioni Unite, pertanto, l'articolo 80 del d.lgs. n. 159 del 2011 ha semplicemente "recepito" ciò che - normativamente - era già accaduto con la modifica del 2010 attraverso il richiamo alla legge n. 575 del 1965, che estende automaticamente tale prescrizione alle misure di prevenzione disposte in forza della legge n. 1423 del 1956, dunque ai pericolosi semplici, in virtù della riemersa vigenza, con il d.lgs. 92 del 23 maggio 2008, del testo originario dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 in tema di applicabilità alla citata categoria delle disposizioni della legge n. 575 del 1965. Ragion per cui la norma incriminatrice, l'attuale art. 76, comma 7, del d.lgs. n.159 del 2011, è da ritenersi applicabile in virtù di tale continuità normativa ai soggetti raggiunti da misura di prevenzione per pericolosità semplice a far data dal 7 settembre 2010 e, quindi, in 3 7/, y- • questa situazione non assume rilievo la disposizione transitoria di cui all'art. 117 del posteriore • d.lgs. n.159 del 2011, che non è quindi applicabile al caso di specie. Le precisazioni fornite dalla decisione a S.U., n. 16896 del 2019, consentono anche di escludere che si possa parlare di "applicazione retroattiva" lì dove, pure in presenza di provvedimento di prevenzione per pericolosità semplice divenuto definitivo prima del 7 settembre 2010, la specifica condotta omissiva sia posteriore a tale data. Ai fini della sussistenza del reato - da qualificarsi come omissivo proprio, di pura creazione legislativa e connotato da dolo generico - infatti, si deve considerare che la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione non integra il precetto ma, piuttosto, ne è il presupposto di fatto (così sempre le Sezioni Unite pag. 16), per cui la previsione incriminatrice è applicabile anche quando la misura era divenuta definitiva prima del 7 settembre del 2010, non potendo parlarsi, in tal caso, di applicazione retroattiva della fattispecie in quanto ciò che rileva è la condizione soggettiva, anche se antecedente, e l'omissione risulta punibile se la variazione patrimoniale (soggetta a comunicazione) sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge del 2010 (Sez. 1, n. 33859 del 2019 cit.). 2.1. La difesa deduce, in sostanza, la violazione dell'art. 43, comma quinto, in relazione all'art. 5 cod. pen., rilevando che nel caso di specie difetterebbe l'elemento soggettivo, perché l'imputato non sarebbe stato messo in grado di conoscere il precetto normativo violato, pertanto, non avrebbe avuto la coscienza e volontà di violare un obbligo dell'esistenza del quale non aveva avuto in precedenza alcuna conoscenza. Su tale punto, in applicazione dei richiamati principi di diritto, ritenuti condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice del gravame ha correttamente interpretato la norma incriminatrice e ha tenuto conto dei principi di diritto che regolano la materia. In particolare, la Corte di appello ha spiegato anche le ragioni in base alle quali non poteva negarsi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato come già riportato nel paragrafo che precede,a'eui si può aggiungere che l'imputato, cosciente di essere stato destinatario di una misura di prevenzione, avrebbe potuto quantomeno cercare di assumere le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell'incremento patrimoniale, in modo da poter affermare di aver adempiuto a quell'onere informativo che avrebbe potuto rendere scusabile l'errore sulla legge penale. Questa Corte ha, infatti, affermato che "l'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge, e, quindi, l'ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità" (fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ignoranza inevitabile del precetto osservando che il reo, condannato per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., aveva in ogni caso l'onere di informarsi della disciplina a lui applicabile: Sez. 6, n. 6744 del 2014, Rv. 258991). Se è pur vero che il tema del dolo può essere tenuto distinto, sul piano dogmatico, da quello dell'ignorantia 4 C5r • legis inevitabile, che attiene alla colpevolezza, intesa come rimproverabilità del fatto • presupponente la conoscibilità del precetto, è altrettanto vero che il ricorrente non segnala profili di esclusione dell'elemento rappresentativo o volitivo (impossibilità di conoscere l'obbligo normativo violato, disguidi o errori d'informazione, sottostima del valore delle transazioni) diversi da quello che attiene alla conoscenza del precetto e all'affidamento che l'imputato avrebbe riposto se avesse provato a informarsi, così da poter ingenerare, un dubbio sulla liceità della condotta omissiva, di per sé inidoneo a integrare il difetto di colpevolezza, come correttamente ha motivato la Corte territoriale, senza che, in ultima analisi, possa trattarsi di un'inversione dell'onere probatorio. A riprova di ciò, con riferimento all'elemento psicologico del reato in esame, Sez. 6, n. 33590 del 15/06/2012, Rv. 253199, ha escluso che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato in esame, sia necessario che l'agente abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo di comunicazione si riferisce. Con tale pronuncia la Corte ha affermato che la condizione di ignoranza di tale obbligo si può tradurre in ignoranza della legge penale, in quanto l'art. 30 della legge n. 646 del 1982 è norma integratrice del precetto penale, ancorché la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge. La fattispecie incriminatrice risulta, dunque, dal combinato disposto delle due norme: l'art. 30 quale norma precettiva e l'art. 31 quale norma sanzionatoria. Nel caso di specie, riferito ad omissione posta in essere da un soggetto condannato per reati mafia, la Corte ha, inoltre, escluso la sussistenza di una situazione di ignoranza inevitabile della legge penale sulla base dei diversi criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 (oggettivo, soggettivo e misto). In base al primo criterio - ravvisabile nelle situazioni connotate da oscurità o contraddittorietà del testo legislativo, generalizzato caos interpretativo o assoluta estraneità del contenuto precettivo ai valori correnti nella società - la Corte ha rilevato che la norma in esame presenta un contenuto precettivo sufficientemente chiaro e non si discosta dai valori correnti nella società in misura tale da non trovare nessuna rispondenza nella c.d. "sfera parallela laica", alla quale è noto che la legge prevede una serie di controlli e di cautele nei confronti dei soggetti condannati per reati di mafia che questo collegio ritiene estensibile anche ai soggetti attinti da misure di prevenzione per pericolosità "generica". La Corte ha, inoltre, escluso l'operatività del criterio soggettivo (legato alle condizioni personali dell'agente che abbiano influito sulla conoscenza del precetto penale, come l'elevato deficit culturale, alla luce, ad esempio, della condizione di straniero proveniente da aree socio-culturali molto distanti dalla nostra e da poco in Italia, o l'incolpevole carenza di socializzazione). È stata, infine, esclusa l'operatività del c.d. parametro misto che comprende le ipotesi in cui, in varia misura e con diverso spessore, operano entrambi i criteri, oggettivo e soggettivo. In particolare la Corte ha escluso che possa integrare l'esimente della buona fede il semplice comportamento passivo dell'agente, essendo, invece, necessario che egli si adoperi al fine di adeguarsi all'ordinamento giuridico, ad esempio, informandosi presso gli uffici competenti o consultando esperti in materia (in senso conforme: Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, Rv. 258991; Sez. 6, n. 24874 del 30/10/2014, dep. 2015). 5 Il Presidente Anche rispetto all'aspetto dedotto relativamente al fatto che l'accrescimento potesse essere considerato come inferiore alla soglia di legge. L'argomento è inammissibile, in quanto la mancata conoscenza da parte del ricorrente delle informazioni contabili dettagliate sull'accrescimento patrimoniale e la possibilità che esso fosse inferiore alla soglia di legge sono mere congetture, ed un argomento ipotetico o congetturale non è idoneo a viziare la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237). 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo secondo cui la confisca disposta ai sensi dell'art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, sarebbe stata applicata in violazione di legge, non ricorrendone i presupposti, e che sarebbe priva di qualsiasi motivazione. In realtà, tale norma ("Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità."), prevede un caso di confisca obbligatoria degli acquisti o dei corrispettivi derivanti dalle variazioni patrimoniali non comunicate, ovvero, in ragione dell'omissione di comunicazione, ossia della mera sottrazione al controllo, come desumibile dal chiaro testo letterale "alla condanna segue la confisca", senza che sia necessaria alcuna correlazione alla pericolosità del bene ovvero del soggetto attinto, il che esclude la necessità di un'apposita motivazione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e inammissibilità nel resto;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6959 Anno 2025 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d'appello di Cagliari condannava, in parziale riforma della decisione di primo grado, AN AR DO ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 8.000 euro di multa, riducendo l'entità della confisca a 16.666,66 euro. L'imputato era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto del Tribunale di Cagliari del 22/6/2009, divenuto definitivo il 12/3/2010, da cui era derivato, a norma dell'art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 - come interpretato da Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019, Rv. 275080 - l'obbligo avente durata decennale di segnalare entro trenta giorni ogni incremento patrimoniale al di sopra della soglia prevista dalla legge, stabilita in una somma non inferiore ad euro 10.329,14. In particolare, l'imputato ha ereditato dalla nonna una quota (un diciottesimo) di un immobile sito in Genova che aveva rivenduto per la somma di 16.666,66 euro, omettendo di adempiere all'obbligo comunicativo imposto dall'art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La Corte distrettuale, richiamata la sentenza a Sez. U ora citata, ha affermato che l'art. 80, d.lgs. n. 159 del 2011, relativo all'obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall'art. 76, comma 7, d.lgs. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo, aggiungendo che tale dovere sussiste anche per gli incrementi patrimoniali di natura lecita quando, anche siano stati formalizzati con atto pubblico (Corte cost. n. 81 del 2014 e n. 99 del 2017). In motivazione, la Corte ha specificato che la difesa dell'imputato non ha prospettato alcun elemento valido da cui desumere che la condotta contestata sia stata determinata da un'inevitabile ignoranza della legge. 2. AN AR DO ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a due motivi. Con il primo coacervato motivo, l'interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 5 cod. pen. - come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988 - e dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il dolo in assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Si denuncia, inoltre, il vizio della motivazione sulla ritenuta non applicabilità dell'art. 5 cod. pen., nonostante nell'atto di appello fossero state evidenziate più circostanze con cui la Corte distrettuale non si è confrontata e da cui, invece, avrebbe potuto desumere che l'imputato aveva ignorato, non per sua colpa, l'obbligo di comunicazione di cui all'imputazione, così ritenendo accertata la sussistenza del dolo omissivo sulla base di un'illegittima inversione dell'onere della prova. In particolare, si sostiene che proprio la ricostruzione del fatto, come accertato in sede di merito, insieme con le doglianze esposte nell'atto di appello avrebbero dovuto condurre i giudici di secondo grado à ritenere non accertata, oltre ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza e l'intenzionalità dell'imputato in relazione all'esistenza dell'obbligo di comunicazione e dei relativi "valori-soglia". Con i motivi d'appello, infatti, era stato evidenziato che l'imputato, dopo la sua sottoposizione a misura di prevenzione per pericolosità "generica" non aveva ricevuto - né allora, né dopo - comunicazione di alcuna prescrizione relativa all'obbligo di riferire le variazioni patrimoniali, così da potersi considerare che l'imputato sia stato indotto in errore "da una fonte qualificata". Ancora, in relazione all'ignoranza da parte dell'imputato, ritenuta inescusabile dalla Corte distrettuale "trattandosi di errore di diritto vertente su norma integratrice del precetto penale" citando la sentenza a Sez. U n. 16896 del 2019, si afferma che tale principio di diritto sarebbe valevole solo per i soggetti "condannati per mafia". Si evidenzia ancora che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non vi sarebbero elementi da cui desumere il dolo da parte dell'imputato che non aveva alcun obbligo di informarsi della variazione normativa intervenuta dopo l'applicazione della misura di prevenzione, quindi, al limite si sarebbe dovuta considerare la sua condotta come colposa, con esclusione della sua punibilità, anche con riferimento all'ulteriore elemento previsto per l'integrazione della fattispecie contestata ovvero del superamento della soglia di rilevanza dell'operazione economica non oggetto di comunicazione. La natura di reato omissivo improprio "artificiale" ovvero privo di un qualsiasi disvalore pre-giuridico apprezzabile in relazione a un presupposto di fatto neutro come l'alienazione della quota immobiliare ereditata avrebbe necessitato di una motivazione fondata su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti mentre la sentenza impugnata si è fondata sull'asserita mancata indicazione da parte dell'imputato di elementi da cui desumere la propria ignoranza incolpevole dell'obbligo comunicativo violato. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere la Corte territoriale applicato la confisca in assenza dei relativi presupposti, nonché l'assenza di motivazione su tale punto. In particolare, stante la liceità delle operazioni e la natura facoltativa della misura di sicurezza patrimoniale che aveva colpito la quota di legittima ereditata dall'imputato, la Corte d'appello avrebbe dovuto motivare anche in relazione alla pericolosità del bene da sottoporre a confisca. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca e una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una prima ragione di inammissibilità del motivo deriva proprio per il difetto del requisito di specificità. Va, infatti, ribadito, che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente 2 disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Nel caso di specie, infatti, il primo motivo di ricorso reitera i medesimi argomenti già spesi nel giudizio di appello senza aggiungere nulla di nuovo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata la quale afferma che non sia stato portato alcun elemento da cui poter ragionevolmente dubitare che l'omissione della comunicazione dovuta per legge dall'imputato fosse dovuta ad un atteggiamento colposo. 2.1. Appare opportuno ricordare come sia oramai un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che l'art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativo all'obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall'art. 76, comma 7, d.lgs. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo (Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019, Rv. 275080), L'art. 80 del citato decreto legislativo, nel fare salvo quanto già previsto dall'art. 30 della legge n. 646 del 1982, stabilisce che «le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti dì cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata». Ciò è stato anche ribadito con Sez. 1, n. 33859 del 28/05/2019, Rv. 277323, per la quale l'obbligo penalmente sanzionato per i soggetti raggiunti da misura di prevenzione per pericolosità c.d. semplice di comunicare le variazioni patrimoniali è stato introdotto già con la legge n. 136 del 2010 ed è dunque vigente dal 7 settembre del 2010 in quanto tale legge, nella parte di interesse (l'articolo 7 che apporta le modifiche all'articolo 30 della legge n. 646 del 1982), non conteneva alcuna disposizione transitoria. In una corretta prospettiva interpretativa, secondo le Sezioni Unite, pertanto, l'articolo 80 del d.lgs. n. 159 del 2011 ha semplicemente "recepito" ciò che - normativamente - era già accaduto con la modifica del 2010 attraverso il richiamo alla legge n. 575 del 1965, che estende automaticamente tale prescrizione alle misure di prevenzione disposte in forza della legge n. 1423 del 1956, dunque ai pericolosi semplici, in virtù della riemersa vigenza, con il d.lgs. 92 del 23 maggio 2008, del testo originario dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 in tema di applicabilità alla citata categoria delle disposizioni della legge n. 575 del 1965. Ragion per cui la norma incriminatrice, l'attuale art. 76, comma 7, del d.lgs. n.159 del 2011, è da ritenersi applicabile in virtù di tale continuità normativa ai soggetti raggiunti da misura di prevenzione per pericolosità semplice a far data dal 7 settembre 2010 e, quindi, in 3 7/, y- • questa situazione non assume rilievo la disposizione transitoria di cui all'art. 117 del posteriore • d.lgs. n.159 del 2011, che non è quindi applicabile al caso di specie. Le precisazioni fornite dalla decisione a S.U., n. 16896 del 2019, consentono anche di escludere che si possa parlare di "applicazione retroattiva" lì dove, pure in presenza di provvedimento di prevenzione per pericolosità semplice divenuto definitivo prima del 7 settembre 2010, la specifica condotta omissiva sia posteriore a tale data. Ai fini della sussistenza del reato - da qualificarsi come omissivo proprio, di pura creazione legislativa e connotato da dolo generico - infatti, si deve considerare che la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione non integra il precetto ma, piuttosto, ne è il presupposto di fatto (così sempre le Sezioni Unite pag. 16), per cui la previsione incriminatrice è applicabile anche quando la misura era divenuta definitiva prima del 7 settembre del 2010, non potendo parlarsi, in tal caso, di applicazione retroattiva della fattispecie in quanto ciò che rileva è la condizione soggettiva, anche se antecedente, e l'omissione risulta punibile se la variazione patrimoniale (soggetta a comunicazione) sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge del 2010 (Sez. 1, n. 33859 del 2019 cit.). 2.1. La difesa deduce, in sostanza, la violazione dell'art. 43, comma quinto, in relazione all'art. 5 cod. pen., rilevando che nel caso di specie difetterebbe l'elemento soggettivo, perché l'imputato non sarebbe stato messo in grado di conoscere il precetto normativo violato, pertanto, non avrebbe avuto la coscienza e volontà di violare un obbligo dell'esistenza del quale non aveva avuto in precedenza alcuna conoscenza. Su tale punto, in applicazione dei richiamati principi di diritto, ritenuti condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice del gravame ha correttamente interpretato la norma incriminatrice e ha tenuto conto dei principi di diritto che regolano la materia. In particolare, la Corte di appello ha spiegato anche le ragioni in base alle quali non poteva negarsi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato come già riportato nel paragrafo che precede,a'eui si può aggiungere che l'imputato, cosciente di essere stato destinatario di una misura di prevenzione, avrebbe potuto quantomeno cercare di assumere le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell'incremento patrimoniale, in modo da poter affermare di aver adempiuto a quell'onere informativo che avrebbe potuto rendere scusabile l'errore sulla legge penale. Questa Corte ha, infatti, affermato che "l'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge, e, quindi, l'ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità" (fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ignoranza inevitabile del precetto osservando che il reo, condannato per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., aveva in ogni caso l'onere di informarsi della disciplina a lui applicabile: Sez. 6, n. 6744 del 2014, Rv. 258991). Se è pur vero che il tema del dolo può essere tenuto distinto, sul piano dogmatico, da quello dell'ignorantia 4 C5r • legis inevitabile, che attiene alla colpevolezza, intesa come rimproverabilità del fatto • presupponente la conoscibilità del precetto, è altrettanto vero che il ricorrente non segnala profili di esclusione dell'elemento rappresentativo o volitivo (impossibilità di conoscere l'obbligo normativo violato, disguidi o errori d'informazione, sottostima del valore delle transazioni) diversi da quello che attiene alla conoscenza del precetto e all'affidamento che l'imputato avrebbe riposto se avesse provato a informarsi, così da poter ingenerare, un dubbio sulla liceità della condotta omissiva, di per sé inidoneo a integrare il difetto di colpevolezza, come correttamente ha motivato la Corte territoriale, senza che, in ultima analisi, possa trattarsi di un'inversione dell'onere probatorio. A riprova di ciò, con riferimento all'elemento psicologico del reato in esame, Sez. 6, n. 33590 del 15/06/2012, Rv. 253199, ha escluso che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato in esame, sia necessario che l'agente abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo di comunicazione si riferisce. Con tale pronuncia la Corte ha affermato che la condizione di ignoranza di tale obbligo si può tradurre in ignoranza della legge penale, in quanto l'art. 30 della legge n. 646 del 1982 è norma integratrice del precetto penale, ancorché la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge. La fattispecie incriminatrice risulta, dunque, dal combinato disposto delle due norme: l'art. 30 quale norma precettiva e l'art. 31 quale norma sanzionatoria. Nel caso di specie, riferito ad omissione posta in essere da un soggetto condannato per reati mafia, la Corte ha, inoltre, escluso la sussistenza di una situazione di ignoranza inevitabile della legge penale sulla base dei diversi criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 (oggettivo, soggettivo e misto). In base al primo criterio - ravvisabile nelle situazioni connotate da oscurità o contraddittorietà del testo legislativo, generalizzato caos interpretativo o assoluta estraneità del contenuto precettivo ai valori correnti nella società - la Corte ha rilevato che la norma in esame presenta un contenuto precettivo sufficientemente chiaro e non si discosta dai valori correnti nella società in misura tale da non trovare nessuna rispondenza nella c.d. "sfera parallela laica", alla quale è noto che la legge prevede una serie di controlli e di cautele nei confronti dei soggetti condannati per reati di mafia che questo collegio ritiene estensibile anche ai soggetti attinti da misure di prevenzione per pericolosità "generica". La Corte ha, inoltre, escluso l'operatività del criterio soggettivo (legato alle condizioni personali dell'agente che abbiano influito sulla conoscenza del precetto penale, come l'elevato deficit culturale, alla luce, ad esempio, della condizione di straniero proveniente da aree socio-culturali molto distanti dalla nostra e da poco in Italia, o l'incolpevole carenza di socializzazione). È stata, infine, esclusa l'operatività del c.d. parametro misto che comprende le ipotesi in cui, in varia misura e con diverso spessore, operano entrambi i criteri, oggettivo e soggettivo. In particolare la Corte ha escluso che possa integrare l'esimente della buona fede il semplice comportamento passivo dell'agente, essendo, invece, necessario che egli si adoperi al fine di adeguarsi all'ordinamento giuridico, ad esempio, informandosi presso gli uffici competenti o consultando esperti in materia (in senso conforme: Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, Rv. 258991; Sez. 6, n. 24874 del 30/10/2014, dep. 2015). 5 Il Presidente Anche rispetto all'aspetto dedotto relativamente al fatto che l'accrescimento potesse essere considerato come inferiore alla soglia di legge. L'argomento è inammissibile, in quanto la mancata conoscenza da parte del ricorrente delle informazioni contabili dettagliate sull'accrescimento patrimoniale e la possibilità che esso fosse inferiore alla soglia di legge sono mere congetture, ed un argomento ipotetico o congetturale non è idoneo a viziare la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237). 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo secondo cui la confisca disposta ai sensi dell'art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, sarebbe stata applicata in violazione di legge, non ricorrendone i presupposti, e che sarebbe priva di qualsiasi motivazione. In realtà, tale norma ("Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità."), prevede un caso di confisca obbligatoria degli acquisti o dei corrispettivi derivanti dalle variazioni patrimoniali non comunicate, ovvero, in ragione dell'omissione di comunicazione, ossia della mera sottrazione al controllo, come desumibile dal chiaro testo letterale "alla condanna segue la confisca", senza che sia necessaria alcuna correlazione alla pericolosità del bene ovvero del soggetto attinto, il che esclude la necessità di un'apposita motivazione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore