Ordinanza cautelare 1 dicembre 2023
Sentenza 29 ottobre 2024
Improcedibile
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/03/2026, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02596/2026REG.PROV.COLL.
N. 09045/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9045 del 2024, proposto da Coni- Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
contro
A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014, non costituito in giudizio;
nei confronti
F.I.G.H. Federazione Italiana Giuoco Handball, Collegio di Garanzia dello Sport, S.S.D. Junior Fasano S.r.l., Suedtiroler Sportverein Brixen-Amateursportverein Kurz Ssv Brixen Amateursportverein, A.S.D. Handball Sassari, Black Devils Società Sportiva Dilettantistica A R.L. Già Handball Meran-Merano Ass Sportiva Dilettantistica, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 19011/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 10 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse all’appello;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. ES IC;
Preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell’Avvocato Presutti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.a., il C.o.n.i. si è limitato a chiedere la dichiarazione di inammissibilità ed infondatezza di un eventuale appello proposto dalla ricorrente in primo grado A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014 avverso la sentenza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 19011/2024.
Nel presente giudizio non si sono costituite le controparti.
In data 10 ottobre 2025 il ricorrente ha dichiarato non avere più interesse alla decisione.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2.Il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dall’appellante, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, e conseguentemente, in virtù dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., dichiarare improcedibile il ricorso (Cons.Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575).
Per completezza, va ricordato che, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d'appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10646; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
3. In conclusione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese, non essendosi costituite le altre parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO AN LO LO, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
ES IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IC | LO AN LO LO |
IL SEGRETARIO