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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB OT
SENTENZA pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5649/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. LOREDANA NASELLO e Avv. Parte_1
GIA ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. SIMONA MIGLIO CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71, dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 l. 118/71, nonché dell'esenzione dal ticket sanitario, i benefici per ottenere il collocamento mirato e la condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 3, l. 104/92, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa di una riduzione della capacità lavorativa pari al 50%, nonché di uno stato di disabilità lieve di cui all'art. 3 co.
1 l. 104/92; che in sede di atp (rgn. 5805/2022) non venivano riconosciuti i requisiti richiesti e di aver, quindi, contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data
27.9.2023. Parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso del 26.10.2023, ha chiesto che le siano riconosciuti i requisiti sanitari a decorrere dalla domanda amministrativa del
17.2.2022, con condanna dell' resistente al pagamento dei ratei maturati. CP_2
Si è costituito l' resistente, eccependo l'inammissibilità della domanda per mancanza di CP_2 specifiche contestazioni alle risultanze peritali, l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento dei relativi benefici e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna. Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta, accertando una invalidità nella misura del 67%, evidenziano a carico della parte ricorrente l'insussistenza del requisito legittimante il riconoscimento dell'assegno di assistenza di cui all'art. 13 l. 118/71 e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71.
Il CTU, infatti, pur riscontrando un quadro patologico rilevante (“ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente;
spondiloartrosi lombo-sacrale con discopatie multiple e instabilità trattate con nucleotomia percutanea
L4-L5 (2016) e successiva decompressione, microdiscectomia e stabilizzazione con barre e viti transpeduncolari a livello
L4-L5 (2023) e radicolopatia cronica bilaterale;
disturbo dell'adattamento di grado severo con sintomi misti ansioso- depressivi in paziente con sindrome dolorosa cronica.”) ha evidenziato che le infermità riscontrate anche se globalmente considerate non comportano la riduzione della capacità lavorativa tale da poter ottenere le invalidità richieste.
Il CTU ha, sulla base di quanto disposto dalle tabelle ministeriali, correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa della ricorrente, affermando che “Applicate le formule di norma per il calcolo di patologie funzionalmente coesistenti, il complesso morboso accertato determina attualmente una permanente riduzione della capacità lavorativa generica della periziata nella misura complessiva del 67%. Tale condizione, sostenuta verosimilmente dal sopravvenuto aggravamento clinico e funzionale delle patologie già sussistenti all'epoca della domanda amministrativa, è stata obiettivata al grado di gravità normativamente richiesto per il diritto alla prestazione a decorrere nel corso delle presenti operazioni peritali e quindi confermato dagli accertamenti integrativi richiesti in tale circostanza. Il diritto al beneficio previsto dall'art. 6, lettera “d”, del D.M.
1/2/1991, tenuto conto del normale decorso clinico progressivamente ingravescente delle principali patologie sottese, può essere ritenuto sussistente da epoca di circa 3 mesi antecedente rispetto alle stesse operazioni peritali (aprile 2025)”.
Ha quindi negato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 e 13 l. 118/71, accertando invece la sussistenza della percentuale di invalidità utile ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, a decorrere da aprile 2025.
Per quanto attiene alle condizioni di disabilità ha negato la sussistenza dei requisiti utili per il riconoscimento dell'art. 3 co. 3 l. 104/92, affermando che “il quadro clinico descritto nel caso di specie, tenuto conto –in particolare- delle correlate ripercussioni di carattere funzionale, determina sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 17/2/2022 una condizione di handicap, ai sensi del richiamato comma 1 dell'articolo 3 ma non concretizza il presupposto normativo per la connotazione di gravità, giacché il soggetto richiede una sorveglianza ambulatoriale periodica senza necessità di un'assistenza permanente, continuativa e globale né nella sfera individuale né in quella di relazione.”.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto a valutare la documentazione sanitaria prodotta, ha preso adeguatamente posizione sulle osservazioni della parte, per poi procedere ad una valutazione complessiva del ricorrente fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
Deve quindi essere dichiarato la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario a decorrere dal mese di aprile 2025, con rigetto di tutte le altre domande.
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5649/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente di una percentuale di invalidità pari al 67% utile ai fini della concessione dei benefici sociosanitari di cui all'art. 5 comma 4 della legge 407/90
(esenzione pagamento ticket sanitario), a decorrere dal mese di aprile 2025.
- Respinge per il resto il ricorso;
- Compensa tre le parti le spese legali;
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IB OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB OT
SENTENZA pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5649/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. LOREDANA NASELLO e Avv. Parte_1
GIA ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. SIMONA MIGLIO CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71, dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 l. 118/71, nonché dell'esenzione dal ticket sanitario, i benefici per ottenere il collocamento mirato e la condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 3, l. 104/92, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa di una riduzione della capacità lavorativa pari al 50%, nonché di uno stato di disabilità lieve di cui all'art. 3 co.
1 l. 104/92; che in sede di atp (rgn. 5805/2022) non venivano riconosciuti i requisiti richiesti e di aver, quindi, contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data
27.9.2023. Parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso del 26.10.2023, ha chiesto che le siano riconosciuti i requisiti sanitari a decorrere dalla domanda amministrativa del
17.2.2022, con condanna dell' resistente al pagamento dei ratei maturati. CP_2
Si è costituito l' resistente, eccependo l'inammissibilità della domanda per mancanza di CP_2 specifiche contestazioni alle risultanze peritali, l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento dei relativi benefici e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna. Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta, accertando una invalidità nella misura del 67%, evidenziano a carico della parte ricorrente l'insussistenza del requisito legittimante il riconoscimento dell'assegno di assistenza di cui all'art. 13 l. 118/71 e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71.
Il CTU, infatti, pur riscontrando un quadro patologico rilevante (“ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente;
spondiloartrosi lombo-sacrale con discopatie multiple e instabilità trattate con nucleotomia percutanea
L4-L5 (2016) e successiva decompressione, microdiscectomia e stabilizzazione con barre e viti transpeduncolari a livello
L4-L5 (2023) e radicolopatia cronica bilaterale;
disturbo dell'adattamento di grado severo con sintomi misti ansioso- depressivi in paziente con sindrome dolorosa cronica.”) ha evidenziato che le infermità riscontrate anche se globalmente considerate non comportano la riduzione della capacità lavorativa tale da poter ottenere le invalidità richieste.
Il CTU ha, sulla base di quanto disposto dalle tabelle ministeriali, correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa della ricorrente, affermando che “Applicate le formule di norma per il calcolo di patologie funzionalmente coesistenti, il complesso morboso accertato determina attualmente una permanente riduzione della capacità lavorativa generica della periziata nella misura complessiva del 67%. Tale condizione, sostenuta verosimilmente dal sopravvenuto aggravamento clinico e funzionale delle patologie già sussistenti all'epoca della domanda amministrativa, è stata obiettivata al grado di gravità normativamente richiesto per il diritto alla prestazione a decorrere nel corso delle presenti operazioni peritali e quindi confermato dagli accertamenti integrativi richiesti in tale circostanza. Il diritto al beneficio previsto dall'art. 6, lettera “d”, del D.M.
1/2/1991, tenuto conto del normale decorso clinico progressivamente ingravescente delle principali patologie sottese, può essere ritenuto sussistente da epoca di circa 3 mesi antecedente rispetto alle stesse operazioni peritali (aprile 2025)”.
Ha quindi negato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 e 13 l. 118/71, accertando invece la sussistenza della percentuale di invalidità utile ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, a decorrere da aprile 2025.
Per quanto attiene alle condizioni di disabilità ha negato la sussistenza dei requisiti utili per il riconoscimento dell'art. 3 co. 3 l. 104/92, affermando che “il quadro clinico descritto nel caso di specie, tenuto conto –in particolare- delle correlate ripercussioni di carattere funzionale, determina sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 17/2/2022 una condizione di handicap, ai sensi del richiamato comma 1 dell'articolo 3 ma non concretizza il presupposto normativo per la connotazione di gravità, giacché il soggetto richiede una sorveglianza ambulatoriale periodica senza necessità di un'assistenza permanente, continuativa e globale né nella sfera individuale né in quella di relazione.”.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto a valutare la documentazione sanitaria prodotta, ha preso adeguatamente posizione sulle osservazioni della parte, per poi procedere ad una valutazione complessiva del ricorrente fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
Deve quindi essere dichiarato la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario a decorrere dal mese di aprile 2025, con rigetto di tutte le altre domande.
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5649/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente di una percentuale di invalidità pari al 67% utile ai fini della concessione dei benefici sociosanitari di cui all'art. 5 comma 4 della legge 407/90
(esenzione pagamento ticket sanitario), a decorrere dal mese di aprile 2025.
- Respinge per il resto il ricorso;
- Compensa tre le parti le spese legali;
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IB OT