TAR Perugia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 892
TAR
Ordinanza collegiale 24 settembre 2025
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 36 bis d.P.R. n. 380 del 2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Non viene esaminato nel dettaglio in quanto altre motivazioni del provvedimento sono sufficienti a sorreggerlo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 7, comma 1, lett. c) e d), l.r. n. 1 del 2015

    Non viene esaminato nel dettaglio in quanto altre motivazioni del provvedimento sono sufficienti a sorreggerlo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 6 della l. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost., principi di economicità e buon andamento; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta (mancata attivazione soccorso istruttorio)

    Il Collegio rileva che le carenze documentali sono state puntualmente evidenziate nella comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 e la ricorrente non ha richiesto termine per l'integrazione, limitandosi a negarne la necessità. Inoltre, non tutte le motivazioni del provvedimento sono state superate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 6, l. n. 241 del 1990, art. 97 Cost.; violazione principi di economicità e buon andamento; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta (mancata allegazione computo metrico sanzioni)

    Non viene esaminato nel dettaglio in quanto altre motivazioni del provvedimento sono sufficienti a sorreggerlo.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione (mancata reiterazione rilievo SUC)

    Il motivo è dichiarato inammissibile in quanto censura una motivazione della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 che non è stata confermata nel provvedimento finale.

  • Rigettato
    Contrasto con le NTA del Piano di assetto idrogeologico (PAI) e con la D.G.R. n. 853 del 2015

    Il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato la compatibilità dell'intervento dal punto di vista del rischio idrogeologico, nonostante l'immobile ricada in fascia A del fosso Rivo (rischio molto elevato). La normativa imponeva l'acquisizione del nulla osta o di una relazione tecnica, non essendo sufficienti le argomentazioni della ricorrente sulla non necessità del nulla osta.

  • Rigettato
    Mancato rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari del locale cucina e mancata acquisizione parere ASL

    Il Collegio conferma la correttezza della valutazione comunale, evidenziando che l'unica apertura esterna si trova in un disimpegno adiacente e non è sufficiente a garantire la ventilazione naturale. L'uso di un impianto di ventilazione meccanizzata costituiva una deroga che richiedeva il parere ASL, pacificamente carente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 892
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 892
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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