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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6078/2025 RG, introdotta da nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PRILI CHIARA;
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PRILI CHIARA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/07/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- i coniugi danno atto che la Sig.ra lascerà la casa Controparte_1
coniugale;
- la Sig.ra provvederà da sé al suo sostentamento e non Controparte_1
chiede, pertanto, al marito alcun tipo di mantenimento;
- i coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6078/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a OM (RM) il 14/06/1972, e , nata a [...] Controparte_1
il 17/05/1975, relativamente al matrimonio contratto in data 08/07/2000,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00771, Parte 02, Serie A01, Anno 2000, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 30/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6078/2025 RG, introdotta da nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PRILI CHIARA;
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PRILI CHIARA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/07/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- i coniugi danno atto che la Sig.ra lascerà la casa Controparte_1
coniugale;
- la Sig.ra provvederà da sé al suo sostentamento e non Controparte_1
chiede, pertanto, al marito alcun tipo di mantenimento;
- i coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6078/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a OM (RM) il 14/06/1972, e , nata a [...] Controparte_1
il 17/05/1975, relativamente al matrimonio contratto in data 08/07/2000,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00771, Parte 02, Serie A01, Anno 2000, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 30/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi