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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/10/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. CO Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2442/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
E
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. BRASILIANI MARCO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
e presso il Comune di Occhiobello (RO) in data 03/06/2006, Parte_2 Parte_1 con atto trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Occhiobello (RO) Anno
2006, Atto numero 6, Parte I, Serie Ufficio 1, disponendo in relazione ai rapporti patrimoniali e personali tra le parti, le seguenti condizioni: 1) I coniugi dichiarano di essere ciascuno economicamente indipendente e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione: conseguentemente nessuno verserà all'altro alcuna somma a titolo di mantenimento.
2) Il figlio minore della coppia verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre. 3) Salvi diversi accordi dei coniugi più favorevoli al minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio uno o due giorni la settimana tendenzialmente coincidenti con il suo turno di riposo dal lavoro, dal pomeriggio alle 15.30 (quando
1 durante il periodo scolastico il padre andrà a prendere il figlio direttamente all'uscita da scuola) alle
15.30 del giorno successivo;
per due giorni la settimana, che potranno anche coincidere con il fine settimana con cadenza bisettimanale, il figlio potrà anche pernottare presso il padre, il quale il mattino seguente dovrà provvedere ad accompagnarlo a scuola. Inoltre il padre, compatibilmente coi propri turni di lavoro, potrà tenere con sé il figlio una settimana durante le vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, tre giorni a Pasqua comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo e quindici giorni durante le vacanze estive (precisando che se le ferie dei genitori coincideranno nello stesso periodo, il minore le trascorrerà una settimana con l'uno ed una settimana con l'altro). I periodi di vacanza dovranno comunque essere concordati tra i coniugi per le vacanze estive entro il 31.05 di ogni anno. 4) Quanto al contributo per il mantenimento del minore, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_2
la somma di € 500,00 (Euro cinquecento/00) al mese entro il giorno 15 di ciascun Parte_1 mese, cifra che sarà rivalutata automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT. Inoltre i coniugi sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio CO, così specificate e suddivise: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze studio dei figli e campi estivi. Le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo saranno concordate dai genitori via messaggistica istantanea
(WhatsApp/Telegram) o tramite SMS;
la mancata risposta scritta al genitore che le propone entro
15 giorni equivale ad approvazione. 5) Le parti fin d'ora prevedono e convengono che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' per il nucleo familiare verrà interamente percepito CP_1 dalla sig.ra Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra Parte_1 le parti.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.7.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato il figlio CO in data
4.9.2007.
Inoltre, hanno precisato che con decreto del 29.10.2013, il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza presidenziale del 15.10.2013.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 25.7.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 19.9.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 15.10.2013 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del di questo Tribunale del 29.10.2013.
3 Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Va dato atto che il figlio delle parti ha raggiunto la maggiore età in data 4.9.2025, ragione per cui nulla va disposto in punto di affidamento e di regolamentazione del diritto di visita, nonostante le parti abbiano, in maniera tralaticia, precisato le conclusioni su tali punti anche all'udienza del
19.9.2025.
Da tanto può comunque desumersi come sia pacifico che il figlio maggiorenne delle parti sia economicamente non autosufficiente, potendo dunque recepirsi l'accordo delle parti in punto di contributo paterno al mantenimento del figlio.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in OCCHIOBELLO in data 3.6.2006 tra e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2 del Comune di OCCHIOBELLO nell'anno 2006, al numero 6, parte 1, ufficio 1;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7.10.2025.
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. CO Del Vecchio
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