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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/10/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 529 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. , residente in [...] Parte_1 C.F._1
CA (GR), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Ciullini del Foro di
Grosseto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Follonica via Roma n. 38/a, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede Controparte_1
in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,respinta ogni contraria istanza ed in
accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o
privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di lite ,
oltre accessori come per legge".
Opposto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, CP_1
rigettare il ricorso avversario siccome infondato per i motivi esposti. Con vittoria di
spese e competenze”.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A
D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato il giorno 17 giugno 2024 Parte_2
conveniva in giudizio l' chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. CP_1
101/2024 del 3 maggio 2024, notificatogli in data 7 giugno 2024, eccependo l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali richiesti dall'Istituto in relazione all'annualità 2010.
2. Si costituiva in giudizio che resisteva alla domanda CP_1
evidenziando unicamente come al termine quinquennale dell'atto interruttivo del 12 dicembre 2018 occorresse aggiungere i giorni di sospensione del decorso previsti dalla normativa emergenziale Covid, con conseguente scadenza del termine prescrizionale al 18 ottobre 2024 (e non al 12 dicembre
2023) a fronte della notifica del d.i. avvenuta – come detto - nel giugno 2024.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
Pag. 2 di 5 ***
4. Il ricorso deve essere accolto.
5. Secondo l'insegnamento consolidato della S.C. il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (cfr., tra le tante,
Cass. sent. 21432/2011 e 21840/2013).
6. Nel caso in esame è pacifico che la contribuzione previdenziale richiesta riguardava l'annualità 2010.
Irrilevante diviene dunque l'argomentazione di parte resistente volta a traslare nel tempo, in forza della normativa di sospensione nel periodo emergenziale della pandemia, l'efficacia interruttiva della diffida del 2018 dal momento che – in difetto di prova di ulteriori atti interruttivi antecedenti – a quella data il credito era già prescritto per decorso del termine prescrizionale quinquennale.
7. L'eccezione di prescrizione deve essere quindi accolta.
Va richiamato il principio secondo cui il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, deve regolare le spese processuali anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la
Pag. 3 di 5 fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (così, ad esempio, Cass. sent. 8428/2014).
8. Per le suesposte ragioni, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e le spese di lite - tenuto conto della soccombenza virtuale in ordine ai motivi di opposizione già sussistenti alla data di emissione del decreto – devono porsi interamente a carico dell' convenuto per entrambe le fasi, seguendo CP_1
esse la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl.
in GU n. 77 del 2.4.2014.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto Pt_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 101/2024 del 3 maggio 2024;
- condanna l' in persona del l.r. pro tempore al pagamento, in favore di CP_1
parte ricorrente della spese di lite della fase monitoria, come già liquidate nel detto provvedimento opposto, e della presente fase di merito, liquidate quest'ultime in euro € 2.695 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Grosseto, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. G. Grosso
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Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 529 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. , residente in [...] Parte_1 C.F._1
CA (GR), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Ciullini del Foro di
Grosseto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Follonica via Roma n. 38/a, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede Controparte_1
in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,respinta ogni contraria istanza ed in
accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o
privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di lite ,
oltre accessori come per legge".
Opposto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, CP_1
rigettare il ricorso avversario siccome infondato per i motivi esposti. Con vittoria di
spese e competenze”.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A
D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato il giorno 17 giugno 2024 Parte_2
conveniva in giudizio l' chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. CP_1
101/2024 del 3 maggio 2024, notificatogli in data 7 giugno 2024, eccependo l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali richiesti dall'Istituto in relazione all'annualità 2010.
2. Si costituiva in giudizio che resisteva alla domanda CP_1
evidenziando unicamente come al termine quinquennale dell'atto interruttivo del 12 dicembre 2018 occorresse aggiungere i giorni di sospensione del decorso previsti dalla normativa emergenziale Covid, con conseguente scadenza del termine prescrizionale al 18 ottobre 2024 (e non al 12 dicembre
2023) a fronte della notifica del d.i. avvenuta – come detto - nel giugno 2024.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
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4. Il ricorso deve essere accolto.
5. Secondo l'insegnamento consolidato della S.C. il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (cfr., tra le tante,
Cass. sent. 21432/2011 e 21840/2013).
6. Nel caso in esame è pacifico che la contribuzione previdenziale richiesta riguardava l'annualità 2010.
Irrilevante diviene dunque l'argomentazione di parte resistente volta a traslare nel tempo, in forza della normativa di sospensione nel periodo emergenziale della pandemia, l'efficacia interruttiva della diffida del 2018 dal momento che – in difetto di prova di ulteriori atti interruttivi antecedenti – a quella data il credito era già prescritto per decorso del termine prescrizionale quinquennale.
7. L'eccezione di prescrizione deve essere quindi accolta.
Va richiamato il principio secondo cui il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, deve regolare le spese processuali anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la
Pag. 3 di 5 fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (così, ad esempio, Cass. sent. 8428/2014).
8. Per le suesposte ragioni, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e le spese di lite - tenuto conto della soccombenza virtuale in ordine ai motivi di opposizione già sussistenti alla data di emissione del decreto – devono porsi interamente a carico dell' convenuto per entrambe le fasi, seguendo CP_1
esse la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl.
in GU n. 77 del 2.4.2014.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto Pt_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 101/2024 del 3 maggio 2024;
- condanna l' in persona del l.r. pro tempore al pagamento, in favore di CP_1
parte ricorrente della spese di lite della fase monitoria, come già liquidate nel detto provvedimento opposto, e della presente fase di merito, liquidate quest'ultime in euro € 2.695 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Grosseto, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. G. Grosso
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