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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G. 11149 dell'anno 2022, pendente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare Parte_1
EL attrice e rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Corrado Di CP_1
Girolamo convenuto oggetto: accertamento recesso da s.r.l. conclusioni per parte attrice: “Accertare e dichiarare, alla luce delle circostanze esposte in causa petendi, e così come emerge dal corredo probatorio versato in atti ripristinare lo stato di socio receduto del Sig.
in correlazione degli effetti irrevocabili dell'atto di recesso CP_1 del 16.12.2020 pienamente efficace e irrevocabile come in atti, con ogni conseguenza di legge”. per parte convenuta: “rigettare tutte le domande proposte dalla società
[...] con l'atto di citazione notificato in data 12.09.2022, Parte_1
1 ritenendole infondate in fatto ed in diritto, ritenendo e dichiarando la permanenza dello status di socio in capo al convenuto ”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso cautelare avanzato da nella CP_1 qualità di socio di (nuova denominazione Parte_1 di Falco s.r.l.), il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con ordinanza del 27.12.2021, confermata in sede di reclamo, ha ordinato alla suddetta società di consentire al ricorrente la partecipazione alle sue assemblee e di esercitare i diritti sociali, nonché di consentirgli l'accesso e l'estrazione in copia dei documenti amministrativi e dei libri sociali. ha quindi proposto il presente giudizio per: Parte_1
“accertare lo stato di socio receduto del Sig. sulla base degli CP_1
“effetti irrevocabili dell'atto di recesso del 16.12.2020 a seguito delle condotte ante e post esercizio del suindicato atto di recesso”, così come emerge, dalla ricostruzione della comune volontà delle parti del rapporto societario manifestata nel tempo confermata dagli atti e dai documenti societari come in atti, con ogni conseguenza di legge e in riforma della fase cautelare”.
Secondo parte attrice, infatti, il socio convenuto avrebbe esercitato il diritto di recesso con lettera inviata alla società il 16.12.2020, con conseguente immediata perdita, a decorrere da detta data, della qualità di socio e dei relativi diritti sociali. Con la compiuta elencazione dei motivi di recesso, tra i quali vi era anche quello di non aderire all'eventuale aumento del capitale sociale, il socio aveva dunque palesato in modo evidente l'intenzione di recedere dalla società.
A nulla rileverebbe, quindi, la successiva partecipazione dello CP_1 all'assemblea del 21.2.2021 e la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale (parzialmente gratuita per imputazione delle riserve sociali) ivi disposta, in quanto tale assemblea si era svolta “in continuazione” con quella già tenuta in data 25.11.2020 (quando il ricorrente non aveva ancora esercitato il diritto di recesso).
2 La sottoscrizione del capitale sociale da parte dello era poi avvenuta CP_1 limitatamente all'aumento gratuito e al solo scopo di preservare i suoi diritti in vista della liquidazione della quota sociale e non poteva certo valere come manifestazione di volontà di revoca del recesso oramai perfezionatosi, non avendo di contro il socio sottoscritto l'aumento di capitale oneroso.
A sostegno, poi, della inconfigurabilità di una volontà di revoca del recesso già esercitato, la società ha richiamato il verbale dell'assemblea del
31.5.2021, nel corso della quale il ricorrente aveva sollecitato la liquidazione della sua quota – quindi implicitamente dando atto di avere esercitato il recesso -. si è costituito in giudizio domandando il rigetto della CP_1 domanda. Ha rilevato che la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da egli effettuata all'assemblea del 21.2.2021 palesava la volontà (accettata dalla società) di revoca del recesso in precedenza esercitato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, tale atto negoziale era incompatibile con la volontà di perdere la qualità di socio. L'operazione non poteva neanche ritenersi compiuta al solo fine di preservare il valore della quota in vista della liquidazione, in quanto la determinazione del valore della quota avrebbe comunque dovuto svolgersi secondo stima da effettuarsi al momento del recesso.
Ha poi evidenziato che la copia del verbale di assemblea del 31.5.2021 prodotta dall'attrice era difforme dalla copia prodotta da esso ricorrente in sede cautelare, riportando, quella depositata dalla società, la falsa affermazione (da egli mai proferita) di volere ottenere la liquidazione della propria quota, previa quantificazione del relativo valore.
Il convenuto ha dunque concluso per il rigetto della domanda attorea e l'accertamento della propria qualità di socio.
Così ricostruite le allegazioni ed i fatti di causa, rileva preliminarmente il
Collegio che la domanda attorea è diretta ad “accertare lo stato di socio receduto del Sig. in correlazione degli effetti irrevocabili CP_1 dell'atto di recesso del 16.12.2020”, mentre il convenuto ha, al contrario, domandato l'accertamento della propria qualità di socio.
3 Pacifiche tra le parti le due circostanze della notifica alla società del recesso in data 16.12.2020 e dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato nell'assemblea del 21.2.2021, va osservato che, nel caso di specie, non si ponga tanto (o non solo) la questione relativa alla revocabilità dell'atto di recesso una volta che questo sia giunto nella sfera di conoscenza della società, quanto quella di ricostruire la comune volontà delle parti del rapporto societario per effetto della sottoscrizione del capitale sociale deliberato da parte dei soci.
Ed invero, l'atto di recesso da parte del socio, qualificabile come atto unilaterale recettizio destinato a produrre effetti sin dal momento della conoscenza del destinatario, costituisce l'esercizio di un diritto che, pur nell'ipotesi di riconosciuta natura irrevocabile, ben può essere oggetto di nuova pattuizione tra le parti (il socio e la società) attraverso un nuovo negozio che superi la precedente manifestazione di volontà del socio receduto e valga a restituire il socio nella medesima situazione in cui si trovava prima della manifestazione di volontà del recesso.
L'invocata irrevocabilità del recesso esercitato dal socio, nella specie, non risulta dirimente per decidere la controversia, dovendo invece verificarsi, se, sulla scorta delle successive vicende societarie, e dunque l'operazione di aumento del capitale sociale e la sua successiva sottoscrizione da parte
(anche) di le parti abbiano o meno inteso porre nel nulla il CP_1 recesso in precedenza esercitato dal socio.
La sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale effettuata dallo CP_1 nel corso dell'assemblea totalitaria del 21.2.2021 (alla presenza quindi di tutti i soci) integra infatti un negozio giuridico consensuale, i cui effetti si sono prodotti a seguito dell'incontro della volontà del sottoscrittore, della società
e degli altri soci, e del quale non può in questa sede non tenersi conto.
Occorre dunque stabilire la compatibilità o meno di detta operazione con la volontà del socio di recedere e della società di prendere atto del recesso.
Deve in primo luogo ricordarsi che la decisione assembleare di aumento del capitale sociale costituisce una modifica dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2470 c.c., in quanto diretta a modificare l'elemento essenziale del capitale
4 sociale di cui la società prevede di dotarsi, e viene redatto con atto notarile
(nel caso di specie, l'atto pubblico del 22.2.2021).
Già tale qualificazione dell'operazione conclusa impone di ritenere la stessa incompatibile con il recesso del socio, non potendo infatti sostenersi che il socio receduto possa – anche nelle more dell'esaurimento dell'attività liquidatoria - prendere parte alla deliberazione volta a fondare il nuovo accordo costitutivo della società.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c. “I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;
in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente;
si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349”.
Proprio la cristallizzazione della stima della quota del socio receduto al momento dell'esercizio del diritto, impone di ritenere che l'operazione di aumento del capitale sociale, anche gratuito, unitamente alla relativa sottoscrizione da parte dei soci, non sia compatibile con l'avvenuto recesso del socio, né tantomeno può essere qualificata come attività meramente diretta ad impedire, da parte del socio receduto, la perdita di valore della propria quota, come invece sostenuto da parte attrice. E ciò in quanto il diritto di credito che sorge in capo al socio per effetto del recesso si perfeziona nel momento del recesso stesso e la sua concreta quantificazione avviene secondo il valore della partecipazione e del patrimonio a tale momento, restando dunque irrilevanti rispetto a tale diritto eventuali successivi mutamenti delle partecipazioni sociali, così come il mutamento del valore del patrimonio.
Se costituiscono dunque attività comunque garantite anche al socio receduto quelle che si sostanziano nell'esercizio dei diritti amministrativi (quali il diritto di accesso ex art. 2476 cc.), neutre rispetto alla verifica qui domandata in quanto strumentali alla tutela del diritto a vedersi correttamente liquidata la quota sociale e quindi ben compatibili con la volontà di recedere dal
5 contratto (e, dalla parte della società, di vedere uscire dalla compagine sociale il socio), a soluzione diversa deve giungersi in relazione all'operazione di aumento di capitale sociale.
Con la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale il socio ha infatti reso palese l'intenzione di destinare risorse alla prosecuzione del rapporto sociale, vincolando le somme attraverso la destinazione al patrimonio sociale, esprimendo dunque una volontà incompatibile con quella di recesso.
Anche dal punto di vista della società il complesso negozio di aumento del capitale sociale e la successiva sottoscrizione, con acquisizione nel patrimonio delle relative risorse apportate dai soci, manifesta un intendimento non compatibile con quello di consentire il recesso del socio sottoscrittore.
Va poi evidenziato che a nulla rileva che l'operazione di aumento di capitale sociale attraverso l'imputazione delle riserve a capitale secondo lo schema dell'art. 2481-ter c.c. (e quindi senza versamenti da parte dei soci), lasci immutata la partecipazione dei soci stessi, in quanto con detta operazione, comunque, si produce l'effetto sostanziale dell'aumento del capitale sociale al quale ha innegabilmente preso parte anche lo nella indiscussa CP_1 qualità di socio.
Deve infatti ritenersi che la società, laddove ha deliberato l'aumento del capitale gratuito e dunque destinato le riserve disponibili a tal fine, ha sostanzialmente precluso la possibilità di destinare dette riserve alla liquidazione della quota del socio receduto secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c. laddove stabilisce che “il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale;
in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482
e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione”.
6 D'altra parte, l'art. 2481 ter c.c. stabilisce che l'aumento del capitale eseguito mediante imputazione delle riserve, può avvenire laddove le stesse siano disponibili. Nella specie, non risultando che il rimborso della cessione avrebbe dovuto avvenire attraverso l'acquisto di terzi o di altri soci, il credito del socio avrebbe dovuto dunque essere soddisfatto con le riserve e conseguentemente anche sotto profilo l'operazione è incompatibile con l'avvenuto recesso del socio.
Tale complessiva operazione sul capitale, avente effetti anche per i terzi, costituisce quindi un atto negoziale che ha posto nel nulla il recesso in precedenza esercitato dal socio, dovendosi ritenere che, con detto negozio, le parti abbiano inteso considerare il recesso tamquam non esset, manifestando una diversa e contraria volontà negoziale.
Il principio di necessaria tutela della certezza degli assetti societari
(richiamato nelle sentenze citate da parte attrice quale fondamento della tesi della irrevocabilità del recesso), nel caso di specie, proprio in ragione del deliberato e sottoscritto aumento del capitale sociale e della situazione così palesata ai terzi, impone di ritenere il recesso venuto meno per effetto della comune concorde volontà delle parti.
Né a diversa conclusione può giungersi richiamando il contenuto del verbale dell'assemblea sociale del 31.5.2021 nella versione depositata da parte attrice.
Dalla lettura del documento prodotto risulterebbe che in detta sede
[...] avrebbe preso la parola e sollecitato la società a provvedere al più Per_1 presto al calcolo del valore della sua quota sociale ed alla sua liquidazione: detto documento è però diverso da quello prodotto dal convenuto che non riporta la richiesta di liquidazione e detta difformità, secondo la società, sarebbe da imputare ad una frettolosa redazione dell'atto che non teneva conto dell'effettivo svolgimento degli eventi come poi successivamente ricostruiti.
Orbene, non può ammettersi la duplice redazione del verbale dell'unica assemblea sociale: infatti, all'esito della relativa redazione, sottoscritta dal presidente e dal segretario, nonché della successiva consegna al socio che vi ha preso parte (come avvenuto nella specie), deve ritenersi preclusa la
7 successiva nuova verbalizzazione in difformità del precedente documento redatto.
Se è vero che l'art. 2375 c.c. laddove dispone che il verbale è redatto senza ritardo, implicitamente contempla l'ipotesi che lo stesso possa essere redatto anche in un momento successivo alla celebrazione dell'assemblea, ciò tuttavia non toglie che la sua redazione con compiuta indicazione degli elementi essenziali prescritti e delle relative determinazioni non può essere oggetto di riedizione con contenuto difforme rispetto al precedente documento, come invece avvenuto nel caso di specie.
In ogni caso, il contenuto della dichiarazione che si assume proferito dal convenuto non vale ad accogliere la domanda attorea perché la dichiarazione non contiene una manifestazione di volontà di recesso, ma la sola (in tesi) volontà di volersi avvalere del recesso esercitato con comunicazione del
16.12.2020 che tuttavia risulta, per le ragioni sopra esposte, comunque venuto meno. La domanda di liquidazione della quota in virtù del recesso divenuto inefficace per comune accordo delle parti non potrebbe quindi produrre alcun effetto.
La domanda di parte attrice va quindi rigettata e di contro va accolta quella del convenuto.
In ragione della complessità della questione trattata sussistono infine i presupposti per disporre ex art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta la domanda avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara l'inefficacia del recesso esercitato da con Persona_1 comunicazione del 16.12.2020. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data del 8.7.2025.
La Giudice rel. La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G. 11149 dell'anno 2022, pendente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare Parte_1
EL attrice e rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Corrado Di CP_1
Girolamo convenuto oggetto: accertamento recesso da s.r.l. conclusioni per parte attrice: “Accertare e dichiarare, alla luce delle circostanze esposte in causa petendi, e così come emerge dal corredo probatorio versato in atti ripristinare lo stato di socio receduto del Sig.
in correlazione degli effetti irrevocabili dell'atto di recesso CP_1 del 16.12.2020 pienamente efficace e irrevocabile come in atti, con ogni conseguenza di legge”. per parte convenuta: “rigettare tutte le domande proposte dalla società
[...] con l'atto di citazione notificato in data 12.09.2022, Parte_1
1 ritenendole infondate in fatto ed in diritto, ritenendo e dichiarando la permanenza dello status di socio in capo al convenuto ”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso cautelare avanzato da nella CP_1 qualità di socio di (nuova denominazione Parte_1 di Falco s.r.l.), il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con ordinanza del 27.12.2021, confermata in sede di reclamo, ha ordinato alla suddetta società di consentire al ricorrente la partecipazione alle sue assemblee e di esercitare i diritti sociali, nonché di consentirgli l'accesso e l'estrazione in copia dei documenti amministrativi e dei libri sociali. ha quindi proposto il presente giudizio per: Parte_1
“accertare lo stato di socio receduto del Sig. sulla base degli CP_1
“effetti irrevocabili dell'atto di recesso del 16.12.2020 a seguito delle condotte ante e post esercizio del suindicato atto di recesso”, così come emerge, dalla ricostruzione della comune volontà delle parti del rapporto societario manifestata nel tempo confermata dagli atti e dai documenti societari come in atti, con ogni conseguenza di legge e in riforma della fase cautelare”.
Secondo parte attrice, infatti, il socio convenuto avrebbe esercitato il diritto di recesso con lettera inviata alla società il 16.12.2020, con conseguente immediata perdita, a decorrere da detta data, della qualità di socio e dei relativi diritti sociali. Con la compiuta elencazione dei motivi di recesso, tra i quali vi era anche quello di non aderire all'eventuale aumento del capitale sociale, il socio aveva dunque palesato in modo evidente l'intenzione di recedere dalla società.
A nulla rileverebbe, quindi, la successiva partecipazione dello CP_1 all'assemblea del 21.2.2021 e la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale (parzialmente gratuita per imputazione delle riserve sociali) ivi disposta, in quanto tale assemblea si era svolta “in continuazione” con quella già tenuta in data 25.11.2020 (quando il ricorrente non aveva ancora esercitato il diritto di recesso).
2 La sottoscrizione del capitale sociale da parte dello era poi avvenuta CP_1 limitatamente all'aumento gratuito e al solo scopo di preservare i suoi diritti in vista della liquidazione della quota sociale e non poteva certo valere come manifestazione di volontà di revoca del recesso oramai perfezionatosi, non avendo di contro il socio sottoscritto l'aumento di capitale oneroso.
A sostegno, poi, della inconfigurabilità di una volontà di revoca del recesso già esercitato, la società ha richiamato il verbale dell'assemblea del
31.5.2021, nel corso della quale il ricorrente aveva sollecitato la liquidazione della sua quota – quindi implicitamente dando atto di avere esercitato il recesso -. si è costituito in giudizio domandando il rigetto della CP_1 domanda. Ha rilevato che la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da egli effettuata all'assemblea del 21.2.2021 palesava la volontà (accettata dalla società) di revoca del recesso in precedenza esercitato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, tale atto negoziale era incompatibile con la volontà di perdere la qualità di socio. L'operazione non poteva neanche ritenersi compiuta al solo fine di preservare il valore della quota in vista della liquidazione, in quanto la determinazione del valore della quota avrebbe comunque dovuto svolgersi secondo stima da effettuarsi al momento del recesso.
Ha poi evidenziato che la copia del verbale di assemblea del 31.5.2021 prodotta dall'attrice era difforme dalla copia prodotta da esso ricorrente in sede cautelare, riportando, quella depositata dalla società, la falsa affermazione (da egli mai proferita) di volere ottenere la liquidazione della propria quota, previa quantificazione del relativo valore.
Il convenuto ha dunque concluso per il rigetto della domanda attorea e l'accertamento della propria qualità di socio.
Così ricostruite le allegazioni ed i fatti di causa, rileva preliminarmente il
Collegio che la domanda attorea è diretta ad “accertare lo stato di socio receduto del Sig. in correlazione degli effetti irrevocabili CP_1 dell'atto di recesso del 16.12.2020”, mentre il convenuto ha, al contrario, domandato l'accertamento della propria qualità di socio.
3 Pacifiche tra le parti le due circostanze della notifica alla società del recesso in data 16.12.2020 e dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato nell'assemblea del 21.2.2021, va osservato che, nel caso di specie, non si ponga tanto (o non solo) la questione relativa alla revocabilità dell'atto di recesso una volta che questo sia giunto nella sfera di conoscenza della società, quanto quella di ricostruire la comune volontà delle parti del rapporto societario per effetto della sottoscrizione del capitale sociale deliberato da parte dei soci.
Ed invero, l'atto di recesso da parte del socio, qualificabile come atto unilaterale recettizio destinato a produrre effetti sin dal momento della conoscenza del destinatario, costituisce l'esercizio di un diritto che, pur nell'ipotesi di riconosciuta natura irrevocabile, ben può essere oggetto di nuova pattuizione tra le parti (il socio e la società) attraverso un nuovo negozio che superi la precedente manifestazione di volontà del socio receduto e valga a restituire il socio nella medesima situazione in cui si trovava prima della manifestazione di volontà del recesso.
L'invocata irrevocabilità del recesso esercitato dal socio, nella specie, non risulta dirimente per decidere la controversia, dovendo invece verificarsi, se, sulla scorta delle successive vicende societarie, e dunque l'operazione di aumento del capitale sociale e la sua successiva sottoscrizione da parte
(anche) di le parti abbiano o meno inteso porre nel nulla il CP_1 recesso in precedenza esercitato dal socio.
La sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale effettuata dallo CP_1 nel corso dell'assemblea totalitaria del 21.2.2021 (alla presenza quindi di tutti i soci) integra infatti un negozio giuridico consensuale, i cui effetti si sono prodotti a seguito dell'incontro della volontà del sottoscrittore, della società
e degli altri soci, e del quale non può in questa sede non tenersi conto.
Occorre dunque stabilire la compatibilità o meno di detta operazione con la volontà del socio di recedere e della società di prendere atto del recesso.
Deve in primo luogo ricordarsi che la decisione assembleare di aumento del capitale sociale costituisce una modifica dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2470 c.c., in quanto diretta a modificare l'elemento essenziale del capitale
4 sociale di cui la società prevede di dotarsi, e viene redatto con atto notarile
(nel caso di specie, l'atto pubblico del 22.2.2021).
Già tale qualificazione dell'operazione conclusa impone di ritenere la stessa incompatibile con il recesso del socio, non potendo infatti sostenersi che il socio receduto possa – anche nelle more dell'esaurimento dell'attività liquidatoria - prendere parte alla deliberazione volta a fondare il nuovo accordo costitutivo della società.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c. “I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;
in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente;
si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349”.
Proprio la cristallizzazione della stima della quota del socio receduto al momento dell'esercizio del diritto, impone di ritenere che l'operazione di aumento del capitale sociale, anche gratuito, unitamente alla relativa sottoscrizione da parte dei soci, non sia compatibile con l'avvenuto recesso del socio, né tantomeno può essere qualificata come attività meramente diretta ad impedire, da parte del socio receduto, la perdita di valore della propria quota, come invece sostenuto da parte attrice. E ciò in quanto il diritto di credito che sorge in capo al socio per effetto del recesso si perfeziona nel momento del recesso stesso e la sua concreta quantificazione avviene secondo il valore della partecipazione e del patrimonio a tale momento, restando dunque irrilevanti rispetto a tale diritto eventuali successivi mutamenti delle partecipazioni sociali, così come il mutamento del valore del patrimonio.
Se costituiscono dunque attività comunque garantite anche al socio receduto quelle che si sostanziano nell'esercizio dei diritti amministrativi (quali il diritto di accesso ex art. 2476 cc.), neutre rispetto alla verifica qui domandata in quanto strumentali alla tutela del diritto a vedersi correttamente liquidata la quota sociale e quindi ben compatibili con la volontà di recedere dal
5 contratto (e, dalla parte della società, di vedere uscire dalla compagine sociale il socio), a soluzione diversa deve giungersi in relazione all'operazione di aumento di capitale sociale.
Con la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale il socio ha infatti reso palese l'intenzione di destinare risorse alla prosecuzione del rapporto sociale, vincolando le somme attraverso la destinazione al patrimonio sociale, esprimendo dunque una volontà incompatibile con quella di recesso.
Anche dal punto di vista della società il complesso negozio di aumento del capitale sociale e la successiva sottoscrizione, con acquisizione nel patrimonio delle relative risorse apportate dai soci, manifesta un intendimento non compatibile con quello di consentire il recesso del socio sottoscrittore.
Va poi evidenziato che a nulla rileva che l'operazione di aumento di capitale sociale attraverso l'imputazione delle riserve a capitale secondo lo schema dell'art. 2481-ter c.c. (e quindi senza versamenti da parte dei soci), lasci immutata la partecipazione dei soci stessi, in quanto con detta operazione, comunque, si produce l'effetto sostanziale dell'aumento del capitale sociale al quale ha innegabilmente preso parte anche lo nella indiscussa CP_1 qualità di socio.
Deve infatti ritenersi che la società, laddove ha deliberato l'aumento del capitale gratuito e dunque destinato le riserve disponibili a tal fine, ha sostanzialmente precluso la possibilità di destinare dette riserve alla liquidazione della quota del socio receduto secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c. laddove stabilisce che “il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale;
in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482
e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione”.
6 D'altra parte, l'art. 2481 ter c.c. stabilisce che l'aumento del capitale eseguito mediante imputazione delle riserve, può avvenire laddove le stesse siano disponibili. Nella specie, non risultando che il rimborso della cessione avrebbe dovuto avvenire attraverso l'acquisto di terzi o di altri soci, il credito del socio avrebbe dovuto dunque essere soddisfatto con le riserve e conseguentemente anche sotto profilo l'operazione è incompatibile con l'avvenuto recesso del socio.
Tale complessiva operazione sul capitale, avente effetti anche per i terzi, costituisce quindi un atto negoziale che ha posto nel nulla il recesso in precedenza esercitato dal socio, dovendosi ritenere che, con detto negozio, le parti abbiano inteso considerare il recesso tamquam non esset, manifestando una diversa e contraria volontà negoziale.
Il principio di necessaria tutela della certezza degli assetti societari
(richiamato nelle sentenze citate da parte attrice quale fondamento della tesi della irrevocabilità del recesso), nel caso di specie, proprio in ragione del deliberato e sottoscritto aumento del capitale sociale e della situazione così palesata ai terzi, impone di ritenere il recesso venuto meno per effetto della comune concorde volontà delle parti.
Né a diversa conclusione può giungersi richiamando il contenuto del verbale dell'assemblea sociale del 31.5.2021 nella versione depositata da parte attrice.
Dalla lettura del documento prodotto risulterebbe che in detta sede
[...] avrebbe preso la parola e sollecitato la società a provvedere al più Per_1 presto al calcolo del valore della sua quota sociale ed alla sua liquidazione: detto documento è però diverso da quello prodotto dal convenuto che non riporta la richiesta di liquidazione e detta difformità, secondo la società, sarebbe da imputare ad una frettolosa redazione dell'atto che non teneva conto dell'effettivo svolgimento degli eventi come poi successivamente ricostruiti.
Orbene, non può ammettersi la duplice redazione del verbale dell'unica assemblea sociale: infatti, all'esito della relativa redazione, sottoscritta dal presidente e dal segretario, nonché della successiva consegna al socio che vi ha preso parte (come avvenuto nella specie), deve ritenersi preclusa la
7 successiva nuova verbalizzazione in difformità del precedente documento redatto.
Se è vero che l'art. 2375 c.c. laddove dispone che il verbale è redatto senza ritardo, implicitamente contempla l'ipotesi che lo stesso possa essere redatto anche in un momento successivo alla celebrazione dell'assemblea, ciò tuttavia non toglie che la sua redazione con compiuta indicazione degli elementi essenziali prescritti e delle relative determinazioni non può essere oggetto di riedizione con contenuto difforme rispetto al precedente documento, come invece avvenuto nel caso di specie.
In ogni caso, il contenuto della dichiarazione che si assume proferito dal convenuto non vale ad accogliere la domanda attorea perché la dichiarazione non contiene una manifestazione di volontà di recesso, ma la sola (in tesi) volontà di volersi avvalere del recesso esercitato con comunicazione del
16.12.2020 che tuttavia risulta, per le ragioni sopra esposte, comunque venuto meno. La domanda di liquidazione della quota in virtù del recesso divenuto inefficace per comune accordo delle parti non potrebbe quindi produrre alcun effetto.
La domanda di parte attrice va quindi rigettata e di contro va accolta quella del convenuto.
In ragione della complessità della questione trattata sussistono infine i presupposti per disporre ex art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta la domanda avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara l'inefficacia del recesso esercitato da con Persona_1 comunicazione del 16.12.2020. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data del 8.7.2025.
La Giudice rel. La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
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