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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1780/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230001667300000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1370/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1780/2024 depositato il 17/05/2024, il sig. NO LE FR, rappresentato dall'Avv.
N. Difensore_2 e Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n.291 2023 00016673 00 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai sensi dell'art. 36 bis DPR n.600/1973 e/o art.54 bis DPR n.602/1973, a titolo di II.DD., anno d'imposta 2018.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza dal potere di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato .
Con ordinanza n. 788/04/2025, la Corte disponenva provvedersi alla chiamata in causa dell'Ente impositore
(Agenzia delle Entrate di Agrigento), che si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene che il ricorso sia infondato.
Con unico motivo di censura parte ricorrente assume la decadenza della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 25 del DPR. n. 602 del 1973 - che disciplina i termini per la notifica della cartella di pagamento per le imposte sui redditi.
Nel caso di specie, dalla cartella di pagamento impugnata risulta che la somma è stata iscritta a ruolo a titolo di II.DD anno 2018 (modello unico 2019), sicché la notificazione della cartella doveva essere effettuata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo (31/12/2022).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.L. n.41/2021, in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019, afferenti l'anno d'imposta 2018: ne segue che il termine ordinario triennale di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973 è stato prolungato a quattro anni, sicché per i debiti IRPEF 2018 dichiarati nel 2019 il termine di notifica della cartella sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023.
Va pure considerata la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (pari a 85 giorni) imposta dall'art. 67, comma 1, d.l. n. 18/2020, applicabile anche ai termini già prorogati in forza di norme speciali
(cfr. Cass. n. 960/2025).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve concludersi per la tempestività della notifica della cartella impugnata, notificata il 7 marzo 2024, prima della scadenza del termine decadenziale prorogato fino al 26 marzo 2024 .
In ragione della peculiarità della controversia, anche in relazione alla richiamata normativa emergenziale, si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
EP TO
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1780/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230001667300000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1370/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1780/2024 depositato il 17/05/2024, il sig. NO LE FR, rappresentato dall'Avv.
N. Difensore_2 e Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n.291 2023 00016673 00 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai sensi dell'art. 36 bis DPR n.600/1973 e/o art.54 bis DPR n.602/1973, a titolo di II.DD., anno d'imposta 2018.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza dal potere di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato .
Con ordinanza n. 788/04/2025, la Corte disponenva provvedersi alla chiamata in causa dell'Ente impositore
(Agenzia delle Entrate di Agrigento), che si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene che il ricorso sia infondato.
Con unico motivo di censura parte ricorrente assume la decadenza della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 25 del DPR. n. 602 del 1973 - che disciplina i termini per la notifica della cartella di pagamento per le imposte sui redditi.
Nel caso di specie, dalla cartella di pagamento impugnata risulta che la somma è stata iscritta a ruolo a titolo di II.DD anno 2018 (modello unico 2019), sicché la notificazione della cartella doveva essere effettuata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo (31/12/2022).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.L. n.41/2021, in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019, afferenti l'anno d'imposta 2018: ne segue che il termine ordinario triennale di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973 è stato prolungato a quattro anni, sicché per i debiti IRPEF 2018 dichiarati nel 2019 il termine di notifica della cartella sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023.
Va pure considerata la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (pari a 85 giorni) imposta dall'art. 67, comma 1, d.l. n. 18/2020, applicabile anche ai termini già prorogati in forza di norme speciali
(cfr. Cass. n. 960/2025).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve concludersi per la tempestività della notifica della cartella impugnata, notificata il 7 marzo 2024, prima della scadenza del termine decadenziale prorogato fino al 26 marzo 2024 .
In ragione della peculiarità della controversia, anche in relazione alla richiamata normativa emergenziale, si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
EP TO