Art. 3.
Presso il Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce rossa e' istituito un Comitato nazionale femminile. La presidente del Comitato nazionale femminile e' nominata dal Presidente generale dell'Associazione.
Presso ogni Comitato provinciale ed ogni Sottocomitato e' istituita una Sezione femminile.
L'ordinamento e i compiti del Comitato nazionale e delle Sezioni femminili sono stabiliti dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.
Presso il Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce rossa e' istituito un Comitato nazionale femminile. La presidente del Comitato nazionale femminile e' nominata dal Presidente generale dell'Associazione.
Presso ogni Comitato provinciale ed ogni Sottocomitato e' istituita una Sezione femminile.
L'ordinamento e i compiti del Comitato nazionale e delle Sezioni femminili sono stabiliti dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.