Sentenza 24 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2018, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto EL EN propone ricorso per cassazione awerso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 12.5.2017, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in relazione alla realizzazione di un box di circa 20 mq.. L'ordine risulta notificato al EL in data 18.5.2012, in esecuzione del decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.3.2006, divenuto per lo stesso irrevocabile in data 28.7.2010 per mancata opposizione. Il decreto penale risulta contestualmente emesso anche nei confronti di IS SA — che invece ha proposto opposizione al decreto stesso - ed il giudizio conseguente si è concluso con la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, con ordine di restituzione delle opere all'avente diritto previa revoca del disposto sequestro preventivo. Il GIP ha rigettato la richiesta del EL rilevando che l'ipotesi della dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione non è contemplata fra quelle cause di proscioglimento del coimputato che, a mente dell'art. 464 comma 5 cod. proc. pen., legittimano la revoca del decreto penale di condanna anche nei confronti dei coimputati non opponenti. Ciò posto, il ricorrente deduce in questa sede: la violazione di legge, per non avere il Giudice dell'esecuzione ritenuto la situazione assoggettabile all'art.463 c.p.p., non ritenendo estensibili al EL, coimputato non opponente, gli effetti della sentenza di improcedibilità emessa nei confronti della IS;
il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 587 cod. proc. pen. , laddove il giudice dell'esecuzione, non avrebbe considerato che l'effetto estensivo dell'impugnazione — tale dovendosi considerare anche l'opposizione al decreto penale di condanna - produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente purché non di natura esclusivamente personale, e ciò sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso ritenendo corretto il percorso motivazionale del prowedimento impugnato e che il richiamo all'art. 587 c.p.p. operato dal ricorrente si appalesava del tutto generico, posto che il principio previsto da tale disposizione riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato: situazione del tutto diversa da quella verificatasi nella fattispecie. Considerato in diritto Il problema posto dal ricorrente - nei cui confronti si è formato il giudicato di condanna per reati edilizi a seguito di mancata opposizione al decreto penale emesso unitamente all'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate - si incentra sulla mancata estensione degli effetti favorevoli della sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato nei confronti della coimputata opponente al decreto penale di condanna. In particolare si duole il EL che nella situazione in atto il giudice dell'esecuzione abbia rigettato la richiesta di revoca dell'ordine demolizione emesso con il ctin decreto penale nei suoi confronti. Il giudice dell'esecuzione avrebbe così violato due specifiche disposizioni (artt. 463 co. 2 e 587 co. 1 cod. proc. pen.) entrambe intese a regolare l 'estensione degli effetti favorevoli di differenti pronunce alla parte non opponente. Di qui la formulazione di due distinti motivi di ricorso. Il ricorso è infondato. Occorre anzitutto evidenziare la specificità della disciplina codicistica per quanto concerne il decreto penale. Per effetto delle modifiche apportate alla previgente disciplina dall 'art. 463 co. 1 nella attuale formulazione, l'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato — come nella specie — rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile. Inoltre, nel caso in cui il decreto penale sia stato emesso nei confronti di più persone e solo alcune di esse abbiano proposto opposizione vale — come correttamente rilevato dal giudice dell 'esecuzione - la regola espressa nell'art. 464 co. 5 cod. proc. pen. secondo cui con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione,i1 giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. La nuova formulazione dell'art. 463 co. 1, come chiarito dalla Relazione, è stata suggerita proprio dall'intento di evitare il rischio che effetti favorevoli della pronuncia riguardante l 'opponente non si potessero di fatto più estendere ai non opponenti risultando già posta in essere l 'esecuzione del giudicato. E, dunque, allo stato, l'esecuzione del giudicato nei confronti del non opponente rimane sospesa sino alla irrevocabilità della pronuncia nei confronti dell 'opponente. tale erui , 14.1( iv In presenza delle condizioni di cui all'art. 464 co. 5, inoltre, impone allo stesso giudice dell 'assoluzione di dover revocare il decreto penale nei confronti dei non opponenti. Il che vale a prevenire l'ipotesi della mancata estensione degli effetti favorevoli che derivano al non opponente dalla opposizione del coimputato. L'elencazione delle condizioni indicate dall'art. 465 cod. proc. pen. ha natura tassativa, come puntualizzato da ultimo anche questa Sezione (Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 27/09/2016 Rv. 268833). La sentenza di prescrizione non rientra evidentemente nel novero di quelle per le quali è prevista la revoca. Il ricorrente sostiene che gli effetti favorevoli della sentenza pronunciata nei confronti della coimputata opponente (revoca dell'ordine di demolizione a seguito della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione) possano comunque essere assicurati richiamando il disposto del secondo comma dell 'art. 463 cod. pen. o, comunque, dell'art. 587 cod. proc. pen. secondo cui nel caso dilzdu persone in uno stesso reato'49vis; / l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purchè non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. Tale assunto non sembra in realtà convincente. Il comma secondo dell'art. 463 cod. proc. pen. stabilendo che "se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione" non riguarda evidentemente l'ipotesi di specie in cui ciò che si invoca è l'estensione al coimputato degli effetti dell'impugnazione. La disposizione in esame andrebbe semmai correlata, invece, al comma terzo dell'art. 587 cod. proc. pen. secondo cui l'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Esclusa la pertinenza del richiamo all'art. 463 co. 21rimane da valutare quella all'art. 587 co. 1 cod. proc. pen.. La possibilità di invocare quest'ultima disposizione postula la risoluzione di una questione in realtà non pacifica e, cioè, la natura dell'opposizione al decreto penale. Diversificate le posizioni sul punto nella dottrina e nella stessa giurisprudenza. Alla tesi secondo cui la natura di impugnazione andrebbe dedotta dalla circostanza che l'opposizione al pari di ogni altra impugnazione è finalizzata a rimuovere il pregiudizio arrecato da un provvedimento giurisdizionale, si oppone la tesi di chi ritiene che l'atto di opposizione esaurisca i suoi effetti nell'instaurazione di un giudizio nelle forme ordinarie. Non mancano nemmeno pronunce, specialmente nella vigenza del previgente codice, secondo cui l'opposizione a decreto penale, anche se assimilabile ai mezzi di impugnazione, è un rimedio con proprie peculiari caratteristiche che produce un ordinario giudizio davanti al giudice, indipendentemente dal decreto opposto e che l'effetto estensivo è limitato, in virtù dell'art. 510 ultimo comma (ora 464 co. 5) unicamente al caso di opposizione da parte di alcune soltanto delle persone nei confronti delle quali fu emesso il decreto penale come concorrenti nello stesso reato, qualora la sentenza che decida sull'opposizione riconosca che il fatto non sussiste o non costituisce reato (ora: non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione) (così Sez. 1 n. 260 del 26.1.1985, Rv 168195). La tesi sulla natura speciale dell'opposizione esclude= ovviamente in radice la possibilità di richiamo alla disciplina generale sulle impugnazioni. In questa sede la questione non assume tuttavia decisività. Con riferimento all'art. 587 cod. proc. pen. si deve infatti rilevare che la declaratoria di prescrizione si riverbera con effetto favorevole sui coimputati solo se maturata precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza (da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 9731 del 25/11/2016 Rv. 269219E. U51-..«- 003-4- Ai 10/111‘44, X i, tyft 91). Il che nella specie è comunque da escludere essendo la prescrizione maturata solo il 18.10.2009 e, cioè, successivamente all'opposizione della IS. Ne discende che non potendosi comunque estendere la pronuncia di prescrizione all'odierno ricorrente non può ritenersi venuta meno nei suoi confronti la statuizione relativa alla demolizione dell'abuso che peraltro nemmeno la sentenza nei confronti della IS ha escluso essendosi limitata a prendere atto della decorrenza del termine prescrizionale. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. A\Ì-
PQM
Rigetta il ricorso