Decreto cautelare 28 novembre 2022
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2022
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00351/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Liceo Classico OM Campanella di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
pregia sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento di non ammissione della minore alla classe-OMISSIS- del Liceo Classico OM Campanella di Reggio Calabria;
- di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa TA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
PREMESSO che, con il ricorso in esame il ricorrente, n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia -OMISSIS-, ha contestato la legittimità del provvedimento con il quale il Liceo Classico OM Campanella di Reggio Calabria non ha ammesso la minore alla classe IV, successiva a quella dalla stessa frequentata;
RILEVATO che il Ministero dell’Istruzione si è costituito con memoria di mera forma;
VISTA l’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il Collegio ha rigettato la richiesta cautelare sulla scorta della motivazione appresso trascritta: « Rilevato che i motivi di impugnazione risultano genericamente esposti nella parte in fatto, creando confusione tra motivi di diritto e narrazione della situazione fattuale, al punto da esporre il ricorso al rischio dell’inammissibilità per violazione dell’art. 40 co.2 c.p.a (v. Cons. Stato sez. IV n. 4016/2016);
Ritenuto, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso non si presenta comunque sorretto da un fumus boni juris adeguato all’emissione del richiesto provvedimento cautelare, condividendosi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui sulla legittimità del giudizio finale non può incidere l’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613) ;
Considerato, sotto il profilo del periculum in mora, che lo stato ormai avanzato dell’anno scolastico attualmente frequentato dalla figlia del ricorrente nella classe 3^ dell’Istituto intimato induce a non accordare, nell’interesse stesso della minore, la tutela cautelare richiesta »;
RILEVATO che parte ricorrente, in epoca successiva alla summenzionata decisione cautelare di rigetto, rimasta inoppugnata, non ha depositato scritti difensivi e ciò neanche in vista dell’udienza straordinaria dell’1.04.2026, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa audizione, da remoto, della sola difesa erariale;
RITENUTO che, in disparte l’inammissibilità del ricorso, invero privo dell’articolazione di specifici motivi di diritto, per come previsto dall’art. 40 comma 1, lett. d) c.p.a., l’atteggiamento processuale complessivamente tenuto dalla parte ricorrente all’esito del rigetto dell’istanza cautelare, in uno alla natura della res controversa , faccia propendere per una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito, in quanto l’anno scolastico 2022/2023 che la minore ambiva a frequentare è abbondantemente decorso;
RITENUTO che a ciò non osti la generica e, come tale, inammissibile domanda di “ risarcimento del danno arrecato e subendo ”, siccome formulata esclusivamente in sede di conclusioni del ricorso e, dunque, priva di qualsivoglia allegazione in ordine alla natura dei pretesi danni e alla relativa quantificazione;
RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda annullatoria e di inammissibilità, per genericità, della domanda risarcitoria;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, con declaratoria di irripetibilità del contributo unificato, ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e, nella restante parte, inammissibile, ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE CR, Presidente
TA ZZ, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| TA ZZ | TE CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.