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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Isabella Messina Presidente Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. r.g. 19460/2023 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dall'avv. DIMAURO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO MARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dall'avv. Controparte_1 C.F._2
VACCANEO ALESSANDRO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
relativo al minore: nata a [...] il [...] CP_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 10/11/2023
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione del 7/5/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , CP_2 Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 06/11/2023 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. Ella formulava altresì istanze istruttorie.
In data 7/5/2024 si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava le richieste di CP_1
parte ricorrente. In particolare, Egli chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore, la determinazione del regime di visita con la figlia e di provvedere al suo mantenimento, formulando altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 13/5/2024 il G.I. sentiva le parti personalmente ed esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo. I difensori si richiamavano ai propri atti difensivi ed all'esito il Giudice si riservava.
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva, disponeva in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti e fissava udienza al 25.11.2024 per la verifica dei rapporti padre-figlia.
In data 4/9/2024 veniva depositata relazione da parte dei servizi sociali.
All'udienza del 25/11/2024 le parti chiedevano di precisare le conclusioni.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
All'esito, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di che la causa sia matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
Ritiene inoltre il collegio che l'ascolto della minore, non ancora dodicenne, sia superfluo in quanto la stessa ha già chiaramente espresso ai servizi intervenuti le proprie difficoltà nell'incontrare il padre.
Quanto all'affidamento di ritiene il collegio di poter accogliere la domanda formulata dalla CP_2
ricorrente di affidamento esclusivo rafforzato. Rispetto a quanto considerato con il provvedimento del 4.6.2024, infatti, la situazione risulta peggiorata. Il padre ha continuato a dimostrarsi oppositivo a tutti gli interventi disposti dal tribunale al fine di supportare la ripresa degli incontri. Erano stati, infatti, disposti incontri padre-figlia alla presenza di educatore al fine di aiutare la minore nel rapporto con il sig. Dalle relazioni dei servizi è però emerso che quest'ultimo non ha accettato CP_1
l'intervento dell'educatore, insultando sia la signora che il servizio sociale. Nella relazione Pt_1
depositata in data 3.09.2024 si legge ancora che il convenuto ha dichiarato: “lo riferisca pure al
Giudice che io mia figlia non la vedo in presenza di un educatore né in luogo protetto. Avete fatto un disastro con mio figlio e volete rifarlo con mia figlia. Aspetterò i suoi diciotto anni”.
Alla luce di ciò, considerato che il padre non ha dimostrato di comprendere le difficoltà della minore e continua a mostrarsi oppositivo ad ogni tentativo di recupero del rapporto con la figlia, ritiene il collegio che la domanda di affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre debba trovare accoglimento. È chiaro che la madre difficilmente potrebbe concordare le decisioni relative alla figlia con un padre che continua a non accettare le difficoltà di così come gli interventi disposti a CP_2
suo supporto. Egli inoltre non ha dimostrato di essere interessato agli aspetti rilevanti della vita della figlia (istruzione, salute), né di essersi attivato per il pagamento del mantenimento.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della Pt_1
prole con un genitore sostanzialmente assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c.
deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la figlia siano adottate dalla madre,
fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Quanto agli incontri padre-figlia, qualora il padre risulti interessato, si conferma quanto già stabilito con provvedimento del 4.6.2024.
Deve, inoltre, essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e deve essere disposta la presa in carico della minore da parte del servizio di
NPI/Psicologia età evolutiva affinché supporti la stessa nella ripresa dei rapporti con il padre, sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse della minore.
Considerate le difficoltà emerse nel corso del giudizio, il padre deve essere invitato a seguire un percorso di supporto alla genitorialità presso il servizio di psicologia adulti. Infine, poiché successivamente non si sono verificati fatti che abbiano inciso sui redditi delle parti,
deve confermarsi il provvedimento del 4.6.2024 anche con riferimento alle questioni economiche.
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di affidamento condiviso,
tenuto conto della mancata opposizione al collocamento presso la madre della minore e considerata la soccombenza reciproca in ordina al mantenimento, nonché il fatto che la decisione viene assunta nell'interesse della minore, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
la figlia in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla Pt_2 Parte_1
medesima altresì le decisioni di maggior importanza per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre, ove interessato, possa incontrare e tenere con sé la minore due pomeriggi alla settimana, alla presenza di educatore, secondo modi e tempi da concordare con i servizi sociali.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Controparte_1
dei figli, con decorrenza dal 6.11.2023, l'assegno periodico di € 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le
spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO della disponibilità del padre a rinunciare alla propria quota di assegno unico in favore della ricorrente. CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali competenti sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse della minore.
DISPONE la presa in carico della minore da parte della NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò
sia ritenuto necessario nell'interesse della minore.
INVITA il sig. a seguire un percorso di supporto alla genitorialità presso il servizio di CP_1
psicologia adulti.
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato di 1/2 delle spese di lite Controparte_1
sostenute da spese liquidate per intero in complessivi € 3808,00, oltre rimborso Parte_1
forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.1.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Isabella Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Isabella Messina Presidente Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. r.g. 19460/2023 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dall'avv. DIMAURO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO MARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dall'avv. Controparte_1 C.F._2
VACCANEO ALESSANDRO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
relativo al minore: nata a [...] il [...] CP_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 10/11/2023
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione del 7/5/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , CP_2 Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 06/11/2023 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. Ella formulava altresì istanze istruttorie.
In data 7/5/2024 si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava le richieste di CP_1
parte ricorrente. In particolare, Egli chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore, la determinazione del regime di visita con la figlia e di provvedere al suo mantenimento, formulando altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 13/5/2024 il G.I. sentiva le parti personalmente ed esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo. I difensori si richiamavano ai propri atti difensivi ed all'esito il Giudice si riservava.
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva, disponeva in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti e fissava udienza al 25.11.2024 per la verifica dei rapporti padre-figlia.
In data 4/9/2024 veniva depositata relazione da parte dei servizi sociali.
All'udienza del 25/11/2024 le parti chiedevano di precisare le conclusioni.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
All'esito, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di che la causa sia matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
Ritiene inoltre il collegio che l'ascolto della minore, non ancora dodicenne, sia superfluo in quanto la stessa ha già chiaramente espresso ai servizi intervenuti le proprie difficoltà nell'incontrare il padre.
Quanto all'affidamento di ritiene il collegio di poter accogliere la domanda formulata dalla CP_2
ricorrente di affidamento esclusivo rafforzato. Rispetto a quanto considerato con il provvedimento del 4.6.2024, infatti, la situazione risulta peggiorata. Il padre ha continuato a dimostrarsi oppositivo a tutti gli interventi disposti dal tribunale al fine di supportare la ripresa degli incontri. Erano stati, infatti, disposti incontri padre-figlia alla presenza di educatore al fine di aiutare la minore nel rapporto con il sig. Dalle relazioni dei servizi è però emerso che quest'ultimo non ha accettato CP_1
l'intervento dell'educatore, insultando sia la signora che il servizio sociale. Nella relazione Pt_1
depositata in data 3.09.2024 si legge ancora che il convenuto ha dichiarato: “lo riferisca pure al
Giudice che io mia figlia non la vedo in presenza di un educatore né in luogo protetto. Avete fatto un disastro con mio figlio e volete rifarlo con mia figlia. Aspetterò i suoi diciotto anni”.
Alla luce di ciò, considerato che il padre non ha dimostrato di comprendere le difficoltà della minore e continua a mostrarsi oppositivo ad ogni tentativo di recupero del rapporto con la figlia, ritiene il collegio che la domanda di affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre debba trovare accoglimento. È chiaro che la madre difficilmente potrebbe concordare le decisioni relative alla figlia con un padre che continua a non accettare le difficoltà di così come gli interventi disposti a CP_2
suo supporto. Egli inoltre non ha dimostrato di essere interessato agli aspetti rilevanti della vita della figlia (istruzione, salute), né di essersi attivato per il pagamento del mantenimento.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della Pt_1
prole con un genitore sostanzialmente assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c.
deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la figlia siano adottate dalla madre,
fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Quanto agli incontri padre-figlia, qualora il padre risulti interessato, si conferma quanto già stabilito con provvedimento del 4.6.2024.
Deve, inoltre, essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e deve essere disposta la presa in carico della minore da parte del servizio di
NPI/Psicologia età evolutiva affinché supporti la stessa nella ripresa dei rapporti con il padre, sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse della minore.
Considerate le difficoltà emerse nel corso del giudizio, il padre deve essere invitato a seguire un percorso di supporto alla genitorialità presso il servizio di psicologia adulti. Infine, poiché successivamente non si sono verificati fatti che abbiano inciso sui redditi delle parti,
deve confermarsi il provvedimento del 4.6.2024 anche con riferimento alle questioni economiche.
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di affidamento condiviso,
tenuto conto della mancata opposizione al collocamento presso la madre della minore e considerata la soccombenza reciproca in ordina al mantenimento, nonché il fatto che la decisione viene assunta nell'interesse della minore, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
la figlia in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla Pt_2 Parte_1
medesima altresì le decisioni di maggior importanza per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre, ove interessato, possa incontrare e tenere con sé la minore due pomeriggi alla settimana, alla presenza di educatore, secondo modi e tempi da concordare con i servizi sociali.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Controparte_1
dei figli, con decorrenza dal 6.11.2023, l'assegno periodico di € 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le
spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO della disponibilità del padre a rinunciare alla propria quota di assegno unico in favore della ricorrente. CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali competenti sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse della minore.
DISPONE la presa in carico della minore da parte della NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò
sia ritenuto necessario nell'interesse della minore.
INVITA il sig. a seguire un percorso di supporto alla genitorialità presso il servizio di CP_1
psicologia adulti.
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato di 1/2 delle spese di lite Controparte_1
sostenute da spese liquidate per intero in complessivi € 3808,00, oltre rimborso Parte_1
forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.1.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Isabella Messina