TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/12/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1416/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1416/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
All'udienza del 09.12.2025, fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: gli avv. STORONI EL e FERRI ELIA hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da note di trattazione scritta inviate in via telematica in data 5.12.2025;
per non risultano essere state inviate note di trattazione Controparte_1 scritta.
All'esito della scadenza delle note di trattazione scritta, il giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma primo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STORONI Parte_1 P.IVA_1
EL e dell'avv. FERRI ELIA elettivamente domiciliato in Fano via Einaudi n. 24 presso lo studio dei difensori
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_2
RA RG, GI NE e IS ER, elettivamente domiciliato in RO via Mameli 72 C presso lo studio dell'avv. Francesco Argento
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente ha precisato le conclusioni e discusso come da note di trattazione scritta
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Ancona la società deducendo;
Controparte_1
a)che in data 10.2.2025 la società notificava atto di precetto sulla base CP_1 CP_1
del decreto ingiuntivo n. 148/2025 munito di provvisoria esecuzione, intimando il pagamento della somma di €. 14.640,00 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di mancato pagamento della fattura n. 24 del 14.6.2024;
b)che le somme precettate non erano dovute poiché l'atto di precetto era illegittimo stante l'inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dello stesso;
c)che, invero, tra essa opponente e la società opposta nel giugno 2024 intercorreva un accordo transattivo, nel quale essa opponente si riconosceva debitrice dell'opposta che accettava un piano di rientro rateale, le parti, nel predetto accordo, espressamente concordavano che l'importo portato dalla fattura n. 24 del 14.6.2024, azionata in questa sede, non era dovuto,
sicchè l'opposta si impegnava ad emettere nota di credito entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata, impegno non adempiuto;
d)che essa opponente provvedeva regolarmente al pagamento delle rate previste nel piano di rientro, sino a quando il committente finale non avanzava contestazioni sulle lavorazioni eseguite dall'opposta chiedendo un risarcimento danni di €. 52.000,00;
e)che la società opposta azionava in via monitoria innanzi al Tribunale di RO la scrittura privata del giugno 2024 nella quale rientrava anche la fattura n. 24 del 14.6.2024, azionata nuovamente avanti al tribunale di Ancona, per cui essa opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria della società opposta per assoluta illiquidità e inesigibilità del credito;
f)che l'importo di cui alla fattura n. 24 del 14.5.2024 non era, comunque, dovuto poiché la società opposta non aveva eseguito le prestazioni ivi indicate.
pagina 3 di 10 Tanto premesso, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, nonché la condanna della società opposta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1,3, e 4 comma,
c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.5.2025, si costituiva la società CP_1
la quale chiedeva il rigetto della domanda avanzata dall'opponente, stante
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto della spiegata opposizione, in particolare rappresentava che nel luglio 2023 essa convenuta otteneva dal Tribunale di RO una ingiunzione di pagamento nei confronti della per la somma di €. 149.637,15, Parte_1
evidenziava che nel luglio 2023 le parti concludevano un primo accordo, in forza del quale la società opponente si riconosceva debitrice e si impegnava a corrispondere la somma di €.
130.408,00 mediante un piano di rientro rateale, riferiva che la società opponente si rendeva inadempiente al pagamento di quanto promesso, costringendo essa opposta a rivolgersi nuovamente al Tribunale di RO per procedere al recupero forzoso del credito,
rappresentava che, anche in questo caso, le parti concludevano un accordo nel giugno 2024
per effetto del quale la società opponente si riconosceva debitrice e si impegnava a corrispondere la complessiva somma di €. 80.128,76 mediante un piano di rientro rateale,
tuttavia, la società opponente non rispettava il piano di rientro concordato, sicchè essa opposta era costretta a rivolgersi al tribunale, deduceva che la transazione conclusa tra le parti non aveva natura novativa, bensì conservativa, pertanto, essa opposta era libera di agire per il recupero forzoso del credito, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 18.3.2025, reso inaudita altera parte e successivamente confermato a seguito dell'instaurazione del contradditorio, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
In sede di prima comparizione delle parti, il giudice formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dall'opponente, mentre l'opposto chiedeva un termine per conferire con il cliente.
pagina 4 di 10 All'udienza del 3.10.2025, in mancanza di comparizione di parte opposta, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione.
All'udienza del 09.12.2025, tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da note di trattazione scritta,
inviate in via telematica, all'esito il giudice ha emesso sentenza.
Dirimente ai fini della decisione della presente controversia, è la qualificazione dell'accordo transattivo in termini di transazione novativa o conservativa, poiché soltanto per la seconda è
possibile la riviviscenza dell'obbligazione originaria, come voluto dalla convenuta opposta.
In punto di diritto, non appare superfluo rammentare che il primo comma dell'art. 1965 c.c.
definisce la transazione come quel “contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono un lite che può sorgere tra loro”.
Dalla lettura della norma, si evince che i presupposti della transazione sono: 1) l'esistenza di una controversia tra le parti, quantunque non ancora instaurata in sede giurisdizionale;
2) lo stato di incertezza che caratterizza la situazione oggetto di lite fra le parti, 3) le reciproche concessioni.
A seconda del suo contenuto, la transazione si differenzia in “pura”, qualora abbia esclusivamente ad oggetto la situazione controversa tra le parti, o “mista”, laddove con essa le parti, mediante le vicendevoli concessioni, creano, modificano o estinguono rapporti anche diversi da quello che ha formato oggetto di pretesa e contestazione (art. 1965, comma 2, c.c.).
La transazione, inoltre, si distingue in “conservativa” e “novativa”.
Come ben chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza pagina 5 di 10 dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. E' qualificabile, invece,
come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali. Il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza,
rilevando che il giudice di merito si era attenuto ai riportati criteri distintivi, ravvisando correttamente, in ordine alla natura del credito oggetto del contratto, il carattere novativo della transazione intercorsa tra una società assicuratrice e il ricorrente, in considerazione dello specifico accordo che contemplava l'attribuzione di una rendita vitalizia stabilita con connotati quantitativi e normativi diversi dal trattamento che sarebbe spettato per i contributi previdenziali omessi” Cass. n. 13717 del 14.6.2006).
Ne consegue che per aversi una transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini oggettivamente per intero il nuovo rapporto negoziale, e ciò perché la novazione oggettiva si configura come contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni,
caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, sicchè, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione,
sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto, della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. ord. 13 marzo 2019 n. 7194), il tutto, ovviamente, sempre nella prospettiva di eliminare la res litigiosa.
Del contratto di transazione novativa sono elementi essenziali, dunque, l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione ovvero del titolo del rapporto, al pagina 6 di 10 pari dell'animus novandi, consistente nella comune e inequivoca intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova (Cass. 26.5.2020 n.
9690).
Il diverso regolamento contrattuale eventualmente scaturito dall'intesa transattiva non è di per sé significativo ai fini dell'apprezzamento del distinto presupposto rappresentato dall'animus novandi, pur non essendo pretesa una particolare formula sacramentale, si ritiene necessario e sufficiente che la comune intenzione delle parti riveli in maniera certa e inequivoca la reciproca volontà di estinguere il precedente rapporto, il dispositivo normativo di cui all'art. 1230, comma 2, c.c. esige, infatti, che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente risulti in modo non equivoco.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la transazione stipulata tra le parti nel giugno 2024 viene espressamente qualificata come novativa (art. 7), parte creditrice opposta nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento n. 1645/2024 r.g. pendente avanti il Tribunale di
RO afferma di avere concluso con la società opponente un accordo transattivo novativo
(pag. 4 della comparsa di costituzione prodotta quale doc. 15 dall'opponente), nella predetta ipotesi, in cui sussiste un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, è
precluso ogni accertamento giudiziale in ordine alla natura novativa della transazione (Cass.
6 ottobre 2020 n. 21371).
Inoltre, si ricava dal tenore dell'accordo transattivo che, in caso di mancato pagamento dei ratei concordati, è facoltà della parte creditrice agire per l'adempimento della transazione stessa, come peraltro avvenuto avanti al Tribunale di RO nel giudizio n. 1654/2024 r.g., e non delle obbligazioni ad essa sottostanti.
In definitiva, all'accordo transattivo stipulato dalle parti nel giugno 2024 deve essere attribuita efficacia novativa.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla presente decisione.
pagina 7 di 10 In base a quanto sopra esposto ed argomentato, l'opposizione va accolta, ne consegue la integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 148/2025 del 7.2.2025.
Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta opposta in virtù del principio della soccombenza, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, scaglione delle cause pari al valore del decreto ingiuntivo opposto, con importi medi per tutte le fasi, non sussistendo ragioni per discostarsene.
Quanto alla domanda proposta dalla società opponente di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. si rileva quanto segue.
I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'art. 96, primo comma,
c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria tesi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa.
Di questi elementi, in quanto fatti costitutivi della sua pretesa, la parte che faccia valere tale responsabilità deve fornire la prova, dimostrando in particolare la concreta ed effettiva esistenza di un danno riconducibile sul piano causale al comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente e la configurabilità in tale comportamento perlomeno di una colpa grave (Cass. n. 13355 del 2004).
Né la previsione del potere del giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno appare idonea di per sé ad esonerare la parte interessata dall'onere di fornire elementi probatori necessari, posto che la liquidazione equitativa di cui all'art, 1226 c.c. presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza e che sia soltanto oggettivamente impossibile o particolarmente difficile procedere alla sua quantificazione (Cass. n. 4310 del 2018).
pagina 8 di 10 Nel caso che ci occupa, dal momento che l'opponente non ha provato che dal comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia derivato, con un rapporto di causalità
adeguata, un danno patrimoniale effettivo e concreto, la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c. deve essere rigettata.
Né può essere riconosciuto all'opponente il risarcimento del danno per lite temeraria previsto dall'art. 96, comma terzo, c.p.c., introdotto dall'art. 45, comma 12, l. n. 69 del 2009, che il giudice può eventualmente riconoscere alla parte vittoriosa anche di ufficio, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa per le seguenti ragioni.
La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico strumentale ad assicurare una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede (consapevolezza della infondatezza della domanda)o dalla colpa grave (carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza) e valutabile quale abuso della potestas agendi, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione, ebbene, nella specie, le difese esplicate dalla parte opposta costituiscono indici significativi del difetto in capo alla parte soccombente dell'elemento soggettivo della mala fede e della colpa grave ed escludono che il suo comportamento processuale possa essere qualificato come abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 148/2025 del 7.2.2025;
-condanna la società al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1 in complessive €. 3.397,00 per compenso professionale ed €. 145,50 per esborsi, oltre accessori pagina 9 di 10 come per legge.
Ancona, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1416/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
All'udienza del 09.12.2025, fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: gli avv. STORONI EL e FERRI ELIA hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da note di trattazione scritta inviate in via telematica in data 5.12.2025;
per non risultano essere state inviate note di trattazione Controparte_1 scritta.
All'esito della scadenza delle note di trattazione scritta, il giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma primo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STORONI Parte_1 P.IVA_1
EL e dell'avv. FERRI ELIA elettivamente domiciliato in Fano via Einaudi n. 24 presso lo studio dei difensori
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_2
RA RG, GI NE e IS ER, elettivamente domiciliato in RO via Mameli 72 C presso lo studio dell'avv. Francesco Argento
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente ha precisato le conclusioni e discusso come da note di trattazione scritta
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Ancona la società deducendo;
Controparte_1
a)che in data 10.2.2025 la società notificava atto di precetto sulla base CP_1 CP_1
del decreto ingiuntivo n. 148/2025 munito di provvisoria esecuzione, intimando il pagamento della somma di €. 14.640,00 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di mancato pagamento della fattura n. 24 del 14.6.2024;
b)che le somme precettate non erano dovute poiché l'atto di precetto era illegittimo stante l'inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dello stesso;
c)che, invero, tra essa opponente e la società opposta nel giugno 2024 intercorreva un accordo transattivo, nel quale essa opponente si riconosceva debitrice dell'opposta che accettava un piano di rientro rateale, le parti, nel predetto accordo, espressamente concordavano che l'importo portato dalla fattura n. 24 del 14.6.2024, azionata in questa sede, non era dovuto,
sicchè l'opposta si impegnava ad emettere nota di credito entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata, impegno non adempiuto;
d)che essa opponente provvedeva regolarmente al pagamento delle rate previste nel piano di rientro, sino a quando il committente finale non avanzava contestazioni sulle lavorazioni eseguite dall'opposta chiedendo un risarcimento danni di €. 52.000,00;
e)che la società opposta azionava in via monitoria innanzi al Tribunale di RO la scrittura privata del giugno 2024 nella quale rientrava anche la fattura n. 24 del 14.6.2024, azionata nuovamente avanti al tribunale di Ancona, per cui essa opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria della società opposta per assoluta illiquidità e inesigibilità del credito;
f)che l'importo di cui alla fattura n. 24 del 14.5.2024 non era, comunque, dovuto poiché la società opposta non aveva eseguito le prestazioni ivi indicate.
pagina 3 di 10 Tanto premesso, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, nonché la condanna della società opposta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1,3, e 4 comma,
c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.5.2025, si costituiva la società CP_1
la quale chiedeva il rigetto della domanda avanzata dall'opponente, stante
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto della spiegata opposizione, in particolare rappresentava che nel luglio 2023 essa convenuta otteneva dal Tribunale di RO una ingiunzione di pagamento nei confronti della per la somma di €. 149.637,15, Parte_1
evidenziava che nel luglio 2023 le parti concludevano un primo accordo, in forza del quale la società opponente si riconosceva debitrice e si impegnava a corrispondere la somma di €.
130.408,00 mediante un piano di rientro rateale, riferiva che la società opponente si rendeva inadempiente al pagamento di quanto promesso, costringendo essa opposta a rivolgersi nuovamente al Tribunale di RO per procedere al recupero forzoso del credito,
rappresentava che, anche in questo caso, le parti concludevano un accordo nel giugno 2024
per effetto del quale la società opponente si riconosceva debitrice e si impegnava a corrispondere la complessiva somma di €. 80.128,76 mediante un piano di rientro rateale,
tuttavia, la società opponente non rispettava il piano di rientro concordato, sicchè essa opposta era costretta a rivolgersi al tribunale, deduceva che la transazione conclusa tra le parti non aveva natura novativa, bensì conservativa, pertanto, essa opposta era libera di agire per il recupero forzoso del credito, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 18.3.2025, reso inaudita altera parte e successivamente confermato a seguito dell'instaurazione del contradditorio, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
In sede di prima comparizione delle parti, il giudice formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dall'opponente, mentre l'opposto chiedeva un termine per conferire con il cliente.
pagina 4 di 10 All'udienza del 3.10.2025, in mancanza di comparizione di parte opposta, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione.
All'udienza del 09.12.2025, tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da note di trattazione scritta,
inviate in via telematica, all'esito il giudice ha emesso sentenza.
Dirimente ai fini della decisione della presente controversia, è la qualificazione dell'accordo transattivo in termini di transazione novativa o conservativa, poiché soltanto per la seconda è
possibile la riviviscenza dell'obbligazione originaria, come voluto dalla convenuta opposta.
In punto di diritto, non appare superfluo rammentare che il primo comma dell'art. 1965 c.c.
definisce la transazione come quel “contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono un lite che può sorgere tra loro”.
Dalla lettura della norma, si evince che i presupposti della transazione sono: 1) l'esistenza di una controversia tra le parti, quantunque non ancora instaurata in sede giurisdizionale;
2) lo stato di incertezza che caratterizza la situazione oggetto di lite fra le parti, 3) le reciproche concessioni.
A seconda del suo contenuto, la transazione si differenzia in “pura”, qualora abbia esclusivamente ad oggetto la situazione controversa tra le parti, o “mista”, laddove con essa le parti, mediante le vicendevoli concessioni, creano, modificano o estinguono rapporti anche diversi da quello che ha formato oggetto di pretesa e contestazione (art. 1965, comma 2, c.c.).
La transazione, inoltre, si distingue in “conservativa” e “novativa”.
Come ben chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza pagina 5 di 10 dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. E' qualificabile, invece,
come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali. Il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza,
rilevando che il giudice di merito si era attenuto ai riportati criteri distintivi, ravvisando correttamente, in ordine alla natura del credito oggetto del contratto, il carattere novativo della transazione intercorsa tra una società assicuratrice e il ricorrente, in considerazione dello specifico accordo che contemplava l'attribuzione di una rendita vitalizia stabilita con connotati quantitativi e normativi diversi dal trattamento che sarebbe spettato per i contributi previdenziali omessi” Cass. n. 13717 del 14.6.2006).
Ne consegue che per aversi una transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini oggettivamente per intero il nuovo rapporto negoziale, e ciò perché la novazione oggettiva si configura come contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni,
caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, sicchè, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione,
sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto, della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. ord. 13 marzo 2019 n. 7194), il tutto, ovviamente, sempre nella prospettiva di eliminare la res litigiosa.
Del contratto di transazione novativa sono elementi essenziali, dunque, l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione ovvero del titolo del rapporto, al pagina 6 di 10 pari dell'animus novandi, consistente nella comune e inequivoca intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova (Cass. 26.5.2020 n.
9690).
Il diverso regolamento contrattuale eventualmente scaturito dall'intesa transattiva non è di per sé significativo ai fini dell'apprezzamento del distinto presupposto rappresentato dall'animus novandi, pur non essendo pretesa una particolare formula sacramentale, si ritiene necessario e sufficiente che la comune intenzione delle parti riveli in maniera certa e inequivoca la reciproca volontà di estinguere il precedente rapporto, il dispositivo normativo di cui all'art. 1230, comma 2, c.c. esige, infatti, che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente risulti in modo non equivoco.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la transazione stipulata tra le parti nel giugno 2024 viene espressamente qualificata come novativa (art. 7), parte creditrice opposta nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento n. 1645/2024 r.g. pendente avanti il Tribunale di
RO afferma di avere concluso con la società opponente un accordo transattivo novativo
(pag. 4 della comparsa di costituzione prodotta quale doc. 15 dall'opponente), nella predetta ipotesi, in cui sussiste un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, è
precluso ogni accertamento giudiziale in ordine alla natura novativa della transazione (Cass.
6 ottobre 2020 n. 21371).
Inoltre, si ricava dal tenore dell'accordo transattivo che, in caso di mancato pagamento dei ratei concordati, è facoltà della parte creditrice agire per l'adempimento della transazione stessa, come peraltro avvenuto avanti al Tribunale di RO nel giudizio n. 1654/2024 r.g., e non delle obbligazioni ad essa sottostanti.
In definitiva, all'accordo transattivo stipulato dalle parti nel giugno 2024 deve essere attribuita efficacia novativa.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla presente decisione.
pagina 7 di 10 In base a quanto sopra esposto ed argomentato, l'opposizione va accolta, ne consegue la integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 148/2025 del 7.2.2025.
Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta opposta in virtù del principio della soccombenza, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, scaglione delle cause pari al valore del decreto ingiuntivo opposto, con importi medi per tutte le fasi, non sussistendo ragioni per discostarsene.
Quanto alla domanda proposta dalla società opponente di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. si rileva quanto segue.
I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'art. 96, primo comma,
c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria tesi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa.
Di questi elementi, in quanto fatti costitutivi della sua pretesa, la parte che faccia valere tale responsabilità deve fornire la prova, dimostrando in particolare la concreta ed effettiva esistenza di un danno riconducibile sul piano causale al comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente e la configurabilità in tale comportamento perlomeno di una colpa grave (Cass. n. 13355 del 2004).
Né la previsione del potere del giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno appare idonea di per sé ad esonerare la parte interessata dall'onere di fornire elementi probatori necessari, posto che la liquidazione equitativa di cui all'art, 1226 c.c. presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza e che sia soltanto oggettivamente impossibile o particolarmente difficile procedere alla sua quantificazione (Cass. n. 4310 del 2018).
pagina 8 di 10 Nel caso che ci occupa, dal momento che l'opponente non ha provato che dal comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia derivato, con un rapporto di causalità
adeguata, un danno patrimoniale effettivo e concreto, la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c. deve essere rigettata.
Né può essere riconosciuto all'opponente il risarcimento del danno per lite temeraria previsto dall'art. 96, comma terzo, c.p.c., introdotto dall'art. 45, comma 12, l. n. 69 del 2009, che il giudice può eventualmente riconoscere alla parte vittoriosa anche di ufficio, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa per le seguenti ragioni.
La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico strumentale ad assicurare una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede (consapevolezza della infondatezza della domanda)o dalla colpa grave (carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza) e valutabile quale abuso della potestas agendi, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione, ebbene, nella specie, le difese esplicate dalla parte opposta costituiscono indici significativi del difetto in capo alla parte soccombente dell'elemento soggettivo della mala fede e della colpa grave ed escludono che il suo comportamento processuale possa essere qualificato come abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 148/2025 del 7.2.2025;
-condanna la società al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1 in complessive €. 3.397,00 per compenso professionale ed €. 145,50 per esborsi, oltre accessori pagina 9 di 10 come per legge.
Ancona, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10