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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8136/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8136/2023 promossa da:
, in persona dei Commissari straordinari Controparte_1
Prof. Avv. Dott. e Dott. con sede legale a Persona_1 Persona_2 Persona_3 Ivrea, via G. Di Vittorio n.23, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio QUARTA in forza di procura speciale alle liti;
-PARTE ATTRICE -
contro
:
(P.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore Sig. con sede legale a Roma, via XXI Aprile n. 12, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Giulio BLENX, in forza di procura speciale alle liti;
-PARTE CONVENUTA -
Oggetto: azione revocatoria fallimentare;
CONCLUSIONI
Parte Attrice:
“in via preliminare si rinnova l'eccezione di illegittimità della memoria ex art.171 ter secondo termine depositata dalla convenuta e della richiesta di prova per testi in essa contenuta, per la violazione dell'art.167 1° comma C.P.C. e per tutto quanto meglio espresso nella prefata memoria ex art. 171 ter
n.3 C.P.C. depositata da Controparte_1
nel merito ed in via principale si chiede di revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti di
Amministrazione con sede in Ivrea in persona dei Commissari Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 6 Straordinari e legali rappresentanti pro tempore ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 del
D. Lgs.
8.7.1999 n.270 e 67, 1° comma, della L.F., i pagamenti come meglio indicati nella narrativa dell'atto di citazione e quali effettuati dalla Corte dei Conti su delegazione di a favore Controparte_1
della società convenuta con sede in Roma in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e per la complessiva somma di € 74.611,84; ovvero per la maggiore e/o minore somma che risulterà accertata in corso di causa;
in via subordinata di revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti di
[...]
con sede in Ivrea in persona dei Commissari Straordinari e legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 del D. Lgs.
8.7.1999 n.270
e 67, 2° comma, della L.F., i pagamenti come meglio indicati nella narrativa dell'atto di citazione e quali effettuati dalla Corte dei Conti su delegazione di a favore della società Controparte_1
convenuta con sede in Roma in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore e per la complessiva somma di € 74.611,84; ovvero per la maggiore e/o minore somma che risulterà accertata in corso di causa;
in ogni caso con condanna della società convenuta con sede in Controparte_2
Roma in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...]
con sede in Ivrea in persona dei Commissari Straordinari e legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 74.611,84 ovvero di quella somma maggiore e/o minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre la rivalutazione monetaria
e gli interessi di mora, dalla data di effettiva maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori fiscali e di legge del presente giudizio […]”
Parte convenuta:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. nel merito, rigettare le domande tutte di patre attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2. in subordine, accertare e dichiarare la non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett. a) del pagamento percepito da e, per l'effetto, rigettare le avverse domande tutte. Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Controparte_1
conveniva in giudizio la per la revocatoria
[...] Controparte_2 pagina 2 di 6 fallimentare della somma complessiva di euro 74.611,84, ricevuta dalla convenuta quale subappaltatrice direttamente dalla committente Corte dei Conti.
La convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita a mezzo documenti e veniva trattenuta in decisione in data 16.04.2025.
2. Parte attrice nei propri atti ha dedotto che:
- in data 4.2.2020 il Tribunale di Torino dichiarava lo stato di insolvenza di a cui Controparte_1 faceva seguito in data 30.07.2020 l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria (all. 4 e
5 attrice);
- in precedenza, si era aggiudicata l'appalto dei “Servizi di Facility Management” Controparte_1
per immobili in uso alle Pubbliche Amministrazioni;
- nell'ambito del suddetto appalto, affidava in subappalto alla Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche solo ) l'esecuzione di lavori di manutenzione
[...] Controparte_2
presso locali della Corte dei Conti;
- per l'esecuzione dei suddetti lavori, ha maturato a far data dal 30.8.2019 crediti Controparte_2 nei confronti di per complessivi €74.611,84, come portati dalle fatture nn. 340/19, Controparte_1
341/19 e 342/19 (all. 11 – 13 attrice);
- al fine di provvedere al pagamento del suddetto debito, delegava in data Controparte_1
22.08.2019 la Corte dei Conti al pagamento ex art. 1269 c.c. a favore di Controparte_2
dell'importo complessivo di €74.611,84 (all. 14 attrice), corrispondente all'importo dei crediti maturati da per i lavori eseguiti presso la Corte dei Conti come subaffidataria di CP_2 CP_2
Controparte_1
- Corte dei Conti - in momento precedente alla sentenza di dichiarazione dello stato d'insolvenza di
- provvedeva, quale delegata, al pagamento a favore di Architettura del Controparte_1 CP_2 complessivo importo di €74.611,84;
e Architettura rientrano nel periodo sospetto di cui Controparte_2 all'art. 67 L.F. e sono pertanto revocabili ex art. 67, comma 1, L.F. trattandosi di mezzo anormale di pagamento;
- i pagamenti sono ugualmente revocabili in quanto Natura e Architettura al momento della ricezione era pienamente a conoscenza dello stato di insolvenza di come si può ritenere 1) Controparte_1
dalle numerose pubblicazioni di stampa avvenute nello stesso periodo e riferite alla crisi di CP_1
pagina 3 di 6 (all. 15 attrice); 2) dalla multa inferta a dall'Autorità Garante della CP_1 Controparte_1
Concorrenza e del Mercato per 33,4 milioni di euro;
3) dalla grave situazione debitoria emersa dal bilancio d'esercizio di per l'anno 2018 (all. 16 e 16bis attrice); Controparte_1
- l'amministrazione straordinaria di ha già richiesto alla odierna convenuta il Controparte_1
pagamento degli importi ora richiesti in revocatoria (all. 17 attrice), ricevendo però un diniego.
3. A sua volta, la parte convenuta ha invece dedotto che:
- i pagamenti ricevuti dalla Corte dei Conti in virtù di delegazione ex art. 1269 c.c. non possono essere qualificati come “anormali”, in quanto espressamente previsti dalla legge ed, inoltre, originati dal contratto stesso contestualmente all'insorgere del credito e quindi in funzione di garanzia;
- Natura al momento della stipula del subappalto non poteva conoscere lo stato di CP_2
insolvenza di in quanto prima del suddetto contratto non aveva mai intrattenuto Controparte_1
rapporti con e pertanto nulla poteva conoscere circa ritardi e omissioni nei pagamenti da CP_1
parte della stessa;
- alcun valore probatorio sul punto può essere riconosciuto agli articoli di stampa prodotti da controparte in quanto 1) alcuni si riferiscono a testate locali che la Natura e Architettura – avente sede a
Roma – non poteva conoscere;
2) in tutti viene riportato il nome “Manital” e non ”; Controparte_1
3) gli articoli sono tutti datati a partire dal 9.07.2019 e cioè successivamente all'ultimazione dei lavori oggetto di subappalto, come confermato dalle autorizzazioni a fatturare rilasciate a Controparte_1
dalla Corte dei Conti (all.
7-9 attrice);
- il bilancio d'esercizio 2018 è stato depositato da e quindi reso conoscibile ai terzi Controparte_1
solo in data 7.10.2019 (all. 16quater attrice), anche in questo caso molto prima dell'esecuzione dei lavori da parte di;
Controparte_2
- in ogni caso, i pagamenti non sono revocabili in quanto effettuati nei termini d'uso a norma dell'art. 67, comma 3, lett. a) e riferibili a prestazioni conferenti all'aggetto sociale dell'impresa (all. 2 convenuta) come anche confermato dalle rispettive fatture (all. 3 convenuta).
4. Risulta pertanto documentato e non contestato che:
- nell'ambito di un più ampio contratto d'appalto pubblico, ha affidato in subappalto Controparte_1 alla l'esecuzione di lavori di manutenzione presso locali della Corte Controparte_2
dei Conti;
pagina 4 di 6 - in esecuzione del subappalto ha effettuato lavori per complessivi €74.611,84, Controparte_2
come portati dalle fatture dalla stessa emesse in data 30.8.2019 nei confronti di (cfr. Controparte_1
all. 11 – 13 attrice;
all. 3 convenuta);
- a seguito dell'esecuzione dei lavori, ultimati rispettivamente in data 18.06.2019, 21.06.2019,
28.06.2019, ha ricevuto da Corte dei Conti autorizzazione a fatturare complessivi CP_1
€102.382,86 (cfr. all. 7 – 9 attrice);
- in data 22.08.2019 ha chiesto ai sensi dell'art. 1269 c.c. alla Corte di Conti di Controparte_1
provvedere al pagamento diretto a favore di di quanto ad essa spettante quale Controparte_2
corrispettivo delle prestazioni effettuate in esecuzione del subappalto (cfr. all. 14 attrice);
- per quanto non contestato la Corte dei Conti ha provveduto in data successiva al 22.8.2019 corrispondere a l'importo di €74.611,84; Controparte_2
- in data 4.2.2020 il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di a cui Controparte_1 ha fatto seguito in data 30.07.2020 l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria (cfr. all. 4 e 5 attrice).
5. La domanda di revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F. dei pagamenti appare fondata.
La norma stabilisce che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
I pagamenti sono avvenuti in data non indicata dall'attrice ma certo successiva al 22.8.2019, data della delegazione di pagamento e quindi nel semestre rilevante.
L'attrice ha anche provato la scientia decoctionis in capo alla convenuta. Vi sono infatti numerose circostanze che indicano chiaramente che la convenuta era al corrente dello stato di insolvenza dell'attrice e che possono essere considerati alla stregua di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ex artt. 2727 e 2729 cc., tenuto conto che “ai fini dell'accertamento della scientia decoctionis il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo
l'id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all'attività d'impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita” (Cassazione civile sez. I,
31/08/2021, n.23650; si vedano anche Cass. 8 febbraio 2017, n. 3299; Cass. 2 maggio 2019, n. 11546).
pagina 5 di 6 Sono state infatti prodotte numerose pubblicazioni di stampa antecedenti alla data del pagamento e avvenute in larga parte su giornali nazionali riguardanti la grave crisi di (all. 15 attrice) e la CP_1 multa inferta a dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per 33,4 Controparte_1
milioni di euro.
Anche la circostanza che il pagamento delle fatture sia stata previsto con delegazione e che la delegazione sia stata disposta in tempi rapidi e ancora prima della stessa scadenza delle fatture, dimostra come tutte le parti contrattuali fossero a conoscenza dello stato di insolvenza ormai conclamato di . CP_1
6. Di conseguenza la convenuta deve essere condannata a pagare a
[...]
la somma di €74.611,84 oltre interessi legali dalla data della domanda al Controparte_1
saldo, mentre non sussistono i presupposti per il riconoscimento della rivalutazione monetaria attesa la natura di debito di valuta della somma dovuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, nei parametri medi previsti per il valore di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nei parametri minimi per la fase di trattazione, in cui non vi è stata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contradditorio delle parti: revoca, ai sensi dell'art. 67, comma secondo L.F i pagamenti effettuati dalla Corte dei Conti per
€74.611,84 a favore di Controparte_2
condanna pagare a in amministrazione Controparte_4 Controparte_1 straordinaria la somma di euro €74.611,84 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna a rimborsare a in amministrazione Controparte_2 Controparte_1 straordinaria le spese di lite, che si liquidano in € 11.268, oltre C.U., Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Torino, 16 maggio 2025.
La Giudice
Chiara Comune
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8136/2023 promossa da:
, in persona dei Commissari straordinari Controparte_1
Prof. Avv. Dott. e Dott. con sede legale a Persona_1 Persona_2 Persona_3 Ivrea, via G. Di Vittorio n.23, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio QUARTA in forza di procura speciale alle liti;
-PARTE ATTRICE -
contro
:
(P.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore Sig. con sede legale a Roma, via XXI Aprile n. 12, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Giulio BLENX, in forza di procura speciale alle liti;
-PARTE CONVENUTA -
Oggetto: azione revocatoria fallimentare;
CONCLUSIONI
Parte Attrice:
“in via preliminare si rinnova l'eccezione di illegittimità della memoria ex art.171 ter secondo termine depositata dalla convenuta e della richiesta di prova per testi in essa contenuta, per la violazione dell'art.167 1° comma C.P.C. e per tutto quanto meglio espresso nella prefata memoria ex art. 171 ter
n.3 C.P.C. depositata da Controparte_1
nel merito ed in via principale si chiede di revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti di
Amministrazione con sede in Ivrea in persona dei Commissari Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 6 Straordinari e legali rappresentanti pro tempore ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 del
D. Lgs.
8.7.1999 n.270 e 67, 1° comma, della L.F., i pagamenti come meglio indicati nella narrativa dell'atto di citazione e quali effettuati dalla Corte dei Conti su delegazione di a favore Controparte_1
della società convenuta con sede in Roma in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e per la complessiva somma di € 74.611,84; ovvero per la maggiore e/o minore somma che risulterà accertata in corso di causa;
in via subordinata di revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti di
[...]
con sede in Ivrea in persona dei Commissari Straordinari e legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 del D. Lgs.
8.7.1999 n.270
e 67, 2° comma, della L.F., i pagamenti come meglio indicati nella narrativa dell'atto di citazione e quali effettuati dalla Corte dei Conti su delegazione di a favore della società Controparte_1
convenuta con sede in Roma in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore e per la complessiva somma di € 74.611,84; ovvero per la maggiore e/o minore somma che risulterà accertata in corso di causa;
in ogni caso con condanna della società convenuta con sede in Controparte_2
Roma in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...]
con sede in Ivrea in persona dei Commissari Straordinari e legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 74.611,84 ovvero di quella somma maggiore e/o minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre la rivalutazione monetaria
e gli interessi di mora, dalla data di effettiva maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori fiscali e di legge del presente giudizio […]”
Parte convenuta:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. nel merito, rigettare le domande tutte di patre attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2. in subordine, accertare e dichiarare la non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett. a) del pagamento percepito da e, per l'effetto, rigettare le avverse domande tutte. Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Controparte_1
conveniva in giudizio la per la revocatoria
[...] Controparte_2 pagina 2 di 6 fallimentare della somma complessiva di euro 74.611,84, ricevuta dalla convenuta quale subappaltatrice direttamente dalla committente Corte dei Conti.
La convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita a mezzo documenti e veniva trattenuta in decisione in data 16.04.2025.
2. Parte attrice nei propri atti ha dedotto che:
- in data 4.2.2020 il Tribunale di Torino dichiarava lo stato di insolvenza di a cui Controparte_1 faceva seguito in data 30.07.2020 l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria (all. 4 e
5 attrice);
- in precedenza, si era aggiudicata l'appalto dei “Servizi di Facility Management” Controparte_1
per immobili in uso alle Pubbliche Amministrazioni;
- nell'ambito del suddetto appalto, affidava in subappalto alla Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche solo ) l'esecuzione di lavori di manutenzione
[...] Controparte_2
presso locali della Corte dei Conti;
- per l'esecuzione dei suddetti lavori, ha maturato a far data dal 30.8.2019 crediti Controparte_2 nei confronti di per complessivi €74.611,84, come portati dalle fatture nn. 340/19, Controparte_1
341/19 e 342/19 (all. 11 – 13 attrice);
- al fine di provvedere al pagamento del suddetto debito, delegava in data Controparte_1
22.08.2019 la Corte dei Conti al pagamento ex art. 1269 c.c. a favore di Controparte_2
dell'importo complessivo di €74.611,84 (all. 14 attrice), corrispondente all'importo dei crediti maturati da per i lavori eseguiti presso la Corte dei Conti come subaffidataria di CP_2 CP_2
Controparte_1
- Corte dei Conti - in momento precedente alla sentenza di dichiarazione dello stato d'insolvenza di
- provvedeva, quale delegata, al pagamento a favore di Architettura del Controparte_1 CP_2 complessivo importo di €74.611,84;
e Architettura rientrano nel periodo sospetto di cui Controparte_2 all'art. 67 L.F. e sono pertanto revocabili ex art. 67, comma 1, L.F. trattandosi di mezzo anormale di pagamento;
- i pagamenti sono ugualmente revocabili in quanto Natura e Architettura al momento della ricezione era pienamente a conoscenza dello stato di insolvenza di come si può ritenere 1) Controparte_1
dalle numerose pubblicazioni di stampa avvenute nello stesso periodo e riferite alla crisi di CP_1
pagina 3 di 6 (all. 15 attrice); 2) dalla multa inferta a dall'Autorità Garante della CP_1 Controparte_1
Concorrenza e del Mercato per 33,4 milioni di euro;
3) dalla grave situazione debitoria emersa dal bilancio d'esercizio di per l'anno 2018 (all. 16 e 16bis attrice); Controparte_1
- l'amministrazione straordinaria di ha già richiesto alla odierna convenuta il Controparte_1
pagamento degli importi ora richiesti in revocatoria (all. 17 attrice), ricevendo però un diniego.
3. A sua volta, la parte convenuta ha invece dedotto che:
- i pagamenti ricevuti dalla Corte dei Conti in virtù di delegazione ex art. 1269 c.c. non possono essere qualificati come “anormali”, in quanto espressamente previsti dalla legge ed, inoltre, originati dal contratto stesso contestualmente all'insorgere del credito e quindi in funzione di garanzia;
- Natura al momento della stipula del subappalto non poteva conoscere lo stato di CP_2
insolvenza di in quanto prima del suddetto contratto non aveva mai intrattenuto Controparte_1
rapporti con e pertanto nulla poteva conoscere circa ritardi e omissioni nei pagamenti da CP_1
parte della stessa;
- alcun valore probatorio sul punto può essere riconosciuto agli articoli di stampa prodotti da controparte in quanto 1) alcuni si riferiscono a testate locali che la Natura e Architettura – avente sede a
Roma – non poteva conoscere;
2) in tutti viene riportato il nome “Manital” e non ”; Controparte_1
3) gli articoli sono tutti datati a partire dal 9.07.2019 e cioè successivamente all'ultimazione dei lavori oggetto di subappalto, come confermato dalle autorizzazioni a fatturare rilasciate a Controparte_1
dalla Corte dei Conti (all.
7-9 attrice);
- il bilancio d'esercizio 2018 è stato depositato da e quindi reso conoscibile ai terzi Controparte_1
solo in data 7.10.2019 (all. 16quater attrice), anche in questo caso molto prima dell'esecuzione dei lavori da parte di;
Controparte_2
- in ogni caso, i pagamenti non sono revocabili in quanto effettuati nei termini d'uso a norma dell'art. 67, comma 3, lett. a) e riferibili a prestazioni conferenti all'aggetto sociale dell'impresa (all. 2 convenuta) come anche confermato dalle rispettive fatture (all. 3 convenuta).
4. Risulta pertanto documentato e non contestato che:
- nell'ambito di un più ampio contratto d'appalto pubblico, ha affidato in subappalto Controparte_1 alla l'esecuzione di lavori di manutenzione presso locali della Corte Controparte_2
dei Conti;
pagina 4 di 6 - in esecuzione del subappalto ha effettuato lavori per complessivi €74.611,84, Controparte_2
come portati dalle fatture dalla stessa emesse in data 30.8.2019 nei confronti di (cfr. Controparte_1
all. 11 – 13 attrice;
all. 3 convenuta);
- a seguito dell'esecuzione dei lavori, ultimati rispettivamente in data 18.06.2019, 21.06.2019,
28.06.2019, ha ricevuto da Corte dei Conti autorizzazione a fatturare complessivi CP_1
€102.382,86 (cfr. all. 7 – 9 attrice);
- in data 22.08.2019 ha chiesto ai sensi dell'art. 1269 c.c. alla Corte di Conti di Controparte_1
provvedere al pagamento diretto a favore di di quanto ad essa spettante quale Controparte_2
corrispettivo delle prestazioni effettuate in esecuzione del subappalto (cfr. all. 14 attrice);
- per quanto non contestato la Corte dei Conti ha provveduto in data successiva al 22.8.2019 corrispondere a l'importo di €74.611,84; Controparte_2
- in data 4.2.2020 il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di a cui Controparte_1 ha fatto seguito in data 30.07.2020 l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria (cfr. all. 4 e 5 attrice).
5. La domanda di revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F. dei pagamenti appare fondata.
La norma stabilisce che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
I pagamenti sono avvenuti in data non indicata dall'attrice ma certo successiva al 22.8.2019, data della delegazione di pagamento e quindi nel semestre rilevante.
L'attrice ha anche provato la scientia decoctionis in capo alla convenuta. Vi sono infatti numerose circostanze che indicano chiaramente che la convenuta era al corrente dello stato di insolvenza dell'attrice e che possono essere considerati alla stregua di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ex artt. 2727 e 2729 cc., tenuto conto che “ai fini dell'accertamento della scientia decoctionis il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo
l'id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all'attività d'impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita” (Cassazione civile sez. I,
31/08/2021, n.23650; si vedano anche Cass. 8 febbraio 2017, n. 3299; Cass. 2 maggio 2019, n. 11546).
pagina 5 di 6 Sono state infatti prodotte numerose pubblicazioni di stampa antecedenti alla data del pagamento e avvenute in larga parte su giornali nazionali riguardanti la grave crisi di (all. 15 attrice) e la CP_1 multa inferta a dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per 33,4 Controparte_1
milioni di euro.
Anche la circostanza che il pagamento delle fatture sia stata previsto con delegazione e che la delegazione sia stata disposta in tempi rapidi e ancora prima della stessa scadenza delle fatture, dimostra come tutte le parti contrattuali fossero a conoscenza dello stato di insolvenza ormai conclamato di . CP_1
6. Di conseguenza la convenuta deve essere condannata a pagare a
[...]
la somma di €74.611,84 oltre interessi legali dalla data della domanda al Controparte_1
saldo, mentre non sussistono i presupposti per il riconoscimento della rivalutazione monetaria attesa la natura di debito di valuta della somma dovuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, nei parametri medi previsti per il valore di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nei parametri minimi per la fase di trattazione, in cui non vi è stata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contradditorio delle parti: revoca, ai sensi dell'art. 67, comma secondo L.F i pagamenti effettuati dalla Corte dei Conti per
€74.611,84 a favore di Controparte_2
condanna pagare a in amministrazione Controparte_4 Controparte_1 straordinaria la somma di euro €74.611,84 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna a rimborsare a in amministrazione Controparte_2 Controparte_1 straordinaria le spese di lite, che si liquidano in € 11.268, oltre C.U., Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Torino, 16 maggio 2025.
La Giudice
Chiara Comune
pagina 6 di 6