Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2024, proposto da
Terracciano Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Maria D'Avino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marigliano, non costituito in giudizio;
nei confronti
F.lli Guerriero s.r.l., Lixe s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della delibera di Giunta comunale n. 159 del 16.11.2023 di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze di assegnazione dei lotti area PIP e aree a verde e contestuale conferma dell’esclusione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione del 27.11.2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa VA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta comunale n. 159 del 16.11.2023 di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze di assegnazione dei lotti area PIP e aree a verde e contestuale conferma dell’esclusione della ricorrente;
- nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio;
- con dichiarazione sottoscritta dalla parte e notificata il 27.11.2025 alle parti intimate, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, chiedendo, conseguentemente, che il giudizio sia dichiarato estinto.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a . “Il giudice dichiara estinto il giudizio: (…) c) per rinuncia”;
- ai sensi dell’art. 84, c.p.a., commi 1 e 3 “ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.” (…) “ 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.”.
- Nel caso di specie, la parte ricorrente ha notificato la propria dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nei termini indicati dall’art. 84, c.p.a. e le parti intimate non si sono costituite, né hanno fatto pervenire la loro opposizione.
- Pertanto, il giudizio può essere dichiarato estinto;
- Nulla è a disporsi quanto alle spese di lite, non essendosi le parti intimate costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
VA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| VA RI | AN AR |
IL SEGRETARIO