CASS
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2025, n. 32512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32512 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LO GI LO VA NA IN AL - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da SA EA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria dell’8/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO DE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8.4.2025, il g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata ad EA CE con decreto penale di condanna del 19.4.2023 per il reato di cui all'art. 4 L. 110 del 1975 e l’ha convertita nella pena detentiva già sostituita di tre mesi di arresto. L’ordinanza premette che CE aveva chiesto la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della pena di tre mesi di arresto (e già, a sua volta, sostituita con la pena dell’ammenda di 2.700 euro di ammenda), irrogatagli con il suindicato decreto penale di condanna, e che il g.i.p., avuto riguardo alla disponibilità dell'associazione “Tra noi in Calabria” e al programma trattamentale elaborato dall’UEPE, aveva provveduto con ordinanza del 4.6.2024 a sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità di 180 ore. Di conseguenza, CE veniva preso in carico dall’UEPE e sottoscriveva il verbale in data 29.7.2024; quindi, l’UEPE, con relazione trasmessa il 14.11.2024, comunicava che il condannato aveva avviato il percorso trattamentale il 7.10.2024, ma non lo aveva proseguito, facendo pervenire una sola certificazione medica il 4.11.2024 con cui gli veniva prescritto un periodo di riposo di sette giorni. In definitiva, egli era stato presente presso l'Associazione individuata solo il 7.10.2024 per due ore. Fissato un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 66 L. 689 del 1981, il g.i.p. ha ritenuto che la documentazione comprovasse l'esito negativo della pena sostitutiva e l'integrale mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità in difetto di giustificazioni legittime. Tanto ha reso inammissibile anche la richiesta avanzata in udienza dal difensore del condannato di redazione di un nuovo programma terapeutico, supportata dal deposito di documentazione inerente alla dichiarazione di disponibilità di una nuova comunità terapeutica. Infatti, il condannato non è risultato meritevole della sostituzione e si è Penale Sent. Sez. 1 Num. 32512 Anno 2025 Presidente: BO NI Relatore: AN AO Data Udienza: 27/06/2025 dimostrato del tutto inaffidabile, avendo espletato solo 2 ore sulle 180 prescritte. Né il g.i.p. ha ritenuto di poter sottrarre dalla pena inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, tenuto conto che, in ragione del limitatissimo periodo del lavoro di pubblica utilità effettivamente svolto, non v’è alcuna possibilità di esprimere un giudizio sul percorso compiuto.
2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. l’inosservanza degli artt. 459 e 666 cod. proc. pen., 56-bis, 59 e 66 L. 689/81. Il ricorso censura che il g.i.p., anziché ripristinare la pena della ammenda già fissata col decreto penale di condanna in sostituzione della pena detentiva, ha ordinato l'esecuzione della pena detentiva sostituita, che non può essere applicata con il decreto penale di condanna, non opposto dall'imputato, pena la violazione dell'art. 460 cod. proc. pen., che fa riferimento esclusivamente alla pena pecuniaria. Un ulteriore argomento indicativo dell'abnormità dell'ordine di esecuzione della pena detentiva si ricava dall'ultimo periodo dell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., laddove è stabilito che, ove non sia stata presentata opposizione, il giudice dichiara esecutivo il decreto. Di conseguenza, il titolo esecutivo è rappresentato dal provvedimento che applica la pena pecuniaria e non la pena detentiva, alla quale CE non era stato condannato dal giudice della cognizione, sicché il giudice dell'esecuzione non può modificare le statuizioni definitive adottate in sede di cognizione.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 27.5.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che è vero che l’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. consente di richiedere la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche senza opporre il decreto penale di condanna, ma, come testualmente recita la stessa disposizione, la sostituzione è richiesta rispetto alla pena detentiva breve, con la conseguenza che, ove la richiesta sia accolta, il lavoro di pubblica utilità è sempre sostitutivo della pena detentiva (né potrebbe essere altrimenti, in considerazione dell’espresso disposto dell’art. 53 L. n. 689 del 1981, non derogato e anzi confermato dall’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., che, infatti, parla di sostituzione della pena detentiva con riferimento al decreto non opposto). Conseguentemente, se una volta ottenuta la sostituzione della pena detentiva l’imputato non osservi le prescrizioni e la pena sostitutiva venga revocata, è la pena sostituita che deve trovare applicazione, cioè la pena detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. Il decreto penale è stato emesso nei confronti di CE nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 459 cod. proc. pen., secondo il cui comma 1-ter i lavori di pubblica utilità potevano essere chiesti senza formulare l’opposizione: in difetto dei presupposti per accogliere la richiesta, il giudice avrebbe dovuto respingerla ed emettere decreto di giudizio immediato. L'ultimo periodo di tale disposizione è stato modificato dall'art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 (cd. correttivi alla Riforma Cartabia). Secondo il testo oggi in vigore, il giudice, in difetto dei presupposti, respinge la richiesta di sostituzione e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto. Si tratta di una modifica che, nel caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, collega ora l’emissione del decreto di giudizio immediato alla sola ipotesi in cui l’imputato abbia proposto opposizione, in quanto espressa manifestazione della volontà di non prestare acquiescenza, in ultima analisi, ad 2 una condanna fondata sugli atti di indagine preliminare. Il legislatore, dunque, ha voluto superare una disciplina che, nella sua rigidità, era suscettibile di dispiegare un effetto disincentivante rispetto alla richiesta dei lavori di pubblica utilità (in quanto comportante, in caso di rigetto, lo svolgimento del giudizio ordinario, con il rischio di una eventuale condanna a pena detentiva e non più pecuniaria, nonostante l’adesione del condannato ad una proposta da lui giudicata conveniente nonostante il sacrificio del contraddittorio), e ciò in modo tendenzialmente incoerente con l’obiettivo deflattivo del rito alternativo del procedimento per decreto.
2. Si può affermare, quindi, che la modifica del 2024 sia la conferma che la dichiarazione di esecutività dell’originario decreto penale di condanna, in mancanza di opposizione, è considerata più favorevole del giudizio immediato. Se è così, l’imputato che, nel chiedere la pena sostitutiva di cui all’art. 56-bis L. n. 689 del 1981 non abbia proposto opposizione (quale che sia la disciplina applicabile ratione temporis alla sua situazione), non può essere esposto, in mancanza di una previsione espressa, al rischio che, in caso di revoca ex art. 66 L. n. 689 del 1981 dei lavori di pubblica utilità a cui sia stato ammesso, sia eseguita nei suoi confronti addirittura la pena detentiva, tenuto conto che il legislatore considera evenienza da scongiurare perfino la più limitata ipotesi che, in mancanza di opposizione, egli vada a giudizio. Peraltro, in caso di revoca dei lavori di pubblica utilità, il titolo sulla base del quale eseguire la pena che “rivive” è costituito pur sempre dal decreto penale di condanna, alla stregua della regola generale fissata dall’art. 461, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, se non è stata proposta opposizione al decreto penale di condanna (come nel caso di specie), ne ordina l’esecuzione. Ma il decreto penale di condanna già dichiarato esecutivo ex art. 63 L. n. 689 del 1981, ai fini dell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è quello precedentemente emesso ai sensi dell’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., il quale contiene una statuizione di condanna, non ad una pena detentiva, ma al pagamento di una pena pecuniaria, richiesta dal pubblico ministero anche in sostituzione della pena detentiva. Su questa condanna l’imputato ha parametrato la decisione di non proporre opposizione e, dunque, anche sul beneficio già acquisito della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, il quale può essere a sua volta fatta oggetto di espressa revoca o conversione solo ai sensi della diversa e specifica previsione di cui agli artt. 71 L. n. 689 del 1981 e 660, comma 7, cod. proc. pen.
3. Alla luce di quanto fin qui osservato, si deve ritenere, pertanto, che la conversione dei lavori di pubblica utilità revocati nella pena detentiva sia stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in violazione di legge. Ne consegue, dunque, che l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla pena sostituita, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sul punto, cui procedere secondo i principi prima indicati.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla pena sostituita con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. Così è deciso, 27/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 3 AO AN NI BO 4
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO DE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8.4.2025, il g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata ad EA CE con decreto penale di condanna del 19.4.2023 per il reato di cui all'art. 4 L. 110 del 1975 e l’ha convertita nella pena detentiva già sostituita di tre mesi di arresto. L’ordinanza premette che CE aveva chiesto la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della pena di tre mesi di arresto (e già, a sua volta, sostituita con la pena dell’ammenda di 2.700 euro di ammenda), irrogatagli con il suindicato decreto penale di condanna, e che il g.i.p., avuto riguardo alla disponibilità dell'associazione “Tra noi in Calabria” e al programma trattamentale elaborato dall’UEPE, aveva provveduto con ordinanza del 4.6.2024 a sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità di 180 ore. Di conseguenza, CE veniva preso in carico dall’UEPE e sottoscriveva il verbale in data 29.7.2024; quindi, l’UEPE, con relazione trasmessa il 14.11.2024, comunicava che il condannato aveva avviato il percorso trattamentale il 7.10.2024, ma non lo aveva proseguito, facendo pervenire una sola certificazione medica il 4.11.2024 con cui gli veniva prescritto un periodo di riposo di sette giorni. In definitiva, egli era stato presente presso l'Associazione individuata solo il 7.10.2024 per due ore. Fissato un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 66 L. 689 del 1981, il g.i.p. ha ritenuto che la documentazione comprovasse l'esito negativo della pena sostitutiva e l'integrale mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità in difetto di giustificazioni legittime. Tanto ha reso inammissibile anche la richiesta avanzata in udienza dal difensore del condannato di redazione di un nuovo programma terapeutico, supportata dal deposito di documentazione inerente alla dichiarazione di disponibilità di una nuova comunità terapeutica. Infatti, il condannato non è risultato meritevole della sostituzione e si è Penale Sent. Sez. 1 Num. 32512 Anno 2025 Presidente: BO NI Relatore: AN AO Data Udienza: 27/06/2025 dimostrato del tutto inaffidabile, avendo espletato solo 2 ore sulle 180 prescritte. Né il g.i.p. ha ritenuto di poter sottrarre dalla pena inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, tenuto conto che, in ragione del limitatissimo periodo del lavoro di pubblica utilità effettivamente svolto, non v’è alcuna possibilità di esprimere un giudizio sul percorso compiuto.
2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. l’inosservanza degli artt. 459 e 666 cod. proc. pen., 56-bis, 59 e 66 L. 689/81. Il ricorso censura che il g.i.p., anziché ripristinare la pena della ammenda già fissata col decreto penale di condanna in sostituzione della pena detentiva, ha ordinato l'esecuzione della pena detentiva sostituita, che non può essere applicata con il decreto penale di condanna, non opposto dall'imputato, pena la violazione dell'art. 460 cod. proc. pen., che fa riferimento esclusivamente alla pena pecuniaria. Un ulteriore argomento indicativo dell'abnormità dell'ordine di esecuzione della pena detentiva si ricava dall'ultimo periodo dell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., laddove è stabilito che, ove non sia stata presentata opposizione, il giudice dichiara esecutivo il decreto. Di conseguenza, il titolo esecutivo è rappresentato dal provvedimento che applica la pena pecuniaria e non la pena detentiva, alla quale CE non era stato condannato dal giudice della cognizione, sicché il giudice dell'esecuzione non può modificare le statuizioni definitive adottate in sede di cognizione.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 27.5.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che è vero che l’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. consente di richiedere la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche senza opporre il decreto penale di condanna, ma, come testualmente recita la stessa disposizione, la sostituzione è richiesta rispetto alla pena detentiva breve, con la conseguenza che, ove la richiesta sia accolta, il lavoro di pubblica utilità è sempre sostitutivo della pena detentiva (né potrebbe essere altrimenti, in considerazione dell’espresso disposto dell’art. 53 L. n. 689 del 1981, non derogato e anzi confermato dall’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., che, infatti, parla di sostituzione della pena detentiva con riferimento al decreto non opposto). Conseguentemente, se una volta ottenuta la sostituzione della pena detentiva l’imputato non osservi le prescrizioni e la pena sostitutiva venga revocata, è la pena sostituita che deve trovare applicazione, cioè la pena detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. Il decreto penale è stato emesso nei confronti di CE nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 459 cod. proc. pen., secondo il cui comma 1-ter i lavori di pubblica utilità potevano essere chiesti senza formulare l’opposizione: in difetto dei presupposti per accogliere la richiesta, il giudice avrebbe dovuto respingerla ed emettere decreto di giudizio immediato. L'ultimo periodo di tale disposizione è stato modificato dall'art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 (cd. correttivi alla Riforma Cartabia). Secondo il testo oggi in vigore, il giudice, in difetto dei presupposti, respinge la richiesta di sostituzione e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto. Si tratta di una modifica che, nel caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, collega ora l’emissione del decreto di giudizio immediato alla sola ipotesi in cui l’imputato abbia proposto opposizione, in quanto espressa manifestazione della volontà di non prestare acquiescenza, in ultima analisi, ad 2 una condanna fondata sugli atti di indagine preliminare. Il legislatore, dunque, ha voluto superare una disciplina che, nella sua rigidità, era suscettibile di dispiegare un effetto disincentivante rispetto alla richiesta dei lavori di pubblica utilità (in quanto comportante, in caso di rigetto, lo svolgimento del giudizio ordinario, con il rischio di una eventuale condanna a pena detentiva e non più pecuniaria, nonostante l’adesione del condannato ad una proposta da lui giudicata conveniente nonostante il sacrificio del contraddittorio), e ciò in modo tendenzialmente incoerente con l’obiettivo deflattivo del rito alternativo del procedimento per decreto.
2. Si può affermare, quindi, che la modifica del 2024 sia la conferma che la dichiarazione di esecutività dell’originario decreto penale di condanna, in mancanza di opposizione, è considerata più favorevole del giudizio immediato. Se è così, l’imputato che, nel chiedere la pena sostitutiva di cui all’art. 56-bis L. n. 689 del 1981 non abbia proposto opposizione (quale che sia la disciplina applicabile ratione temporis alla sua situazione), non può essere esposto, in mancanza di una previsione espressa, al rischio che, in caso di revoca ex art. 66 L. n. 689 del 1981 dei lavori di pubblica utilità a cui sia stato ammesso, sia eseguita nei suoi confronti addirittura la pena detentiva, tenuto conto che il legislatore considera evenienza da scongiurare perfino la più limitata ipotesi che, in mancanza di opposizione, egli vada a giudizio. Peraltro, in caso di revoca dei lavori di pubblica utilità, il titolo sulla base del quale eseguire la pena che “rivive” è costituito pur sempre dal decreto penale di condanna, alla stregua della regola generale fissata dall’art. 461, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, se non è stata proposta opposizione al decreto penale di condanna (come nel caso di specie), ne ordina l’esecuzione. Ma il decreto penale di condanna già dichiarato esecutivo ex art. 63 L. n. 689 del 1981, ai fini dell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è quello precedentemente emesso ai sensi dell’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., il quale contiene una statuizione di condanna, non ad una pena detentiva, ma al pagamento di una pena pecuniaria, richiesta dal pubblico ministero anche in sostituzione della pena detentiva. Su questa condanna l’imputato ha parametrato la decisione di non proporre opposizione e, dunque, anche sul beneficio già acquisito della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, il quale può essere a sua volta fatta oggetto di espressa revoca o conversione solo ai sensi della diversa e specifica previsione di cui agli artt. 71 L. n. 689 del 1981 e 660, comma 7, cod. proc. pen.
3. Alla luce di quanto fin qui osservato, si deve ritenere, pertanto, che la conversione dei lavori di pubblica utilità revocati nella pena detentiva sia stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in violazione di legge. Ne consegue, dunque, che l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla pena sostituita, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sul punto, cui procedere secondo i principi prima indicati.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla pena sostituita con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. Così è deciso, 27/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 3 AO AN NI BO 4