Rigetto
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 9495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9495 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09495/2025REG.PROV.COLL.
N. 09374/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9374 del 2024, proposto da -OMISSIS- in qualità di eredi di -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Ezio Bonanni, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, via Crescenzio, n. 2;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025, il consigliere RA ID e udito per la parte privata l’avvocato Lucia Camporeale per delega dell’avvocato Ezio Bonanni;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di accertamento del diritto di-OMISSIS- ad ottenere, in qualità di eredi legittimi di -OMISSIS- la liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’insorgenza in capo al de cuius di leucemia mieloide acuta con complicanze infettive ed emorragiche e con successivo decesso avvenuto in data 11 settembre 2009, nonché dalla domanda di condanna del Ministero della difesa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal de cuius .
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) -OMISSIS-sono i figli del maresciallo dell’Esercito italiano -OMISSIS- deceduto in data 11 settembre 2009 a causa di una « Crisi blastica di leucemia mieloide cronica Ph, complicanze infettive, emorragiche »;
b) il maresciallo -OMISSIS- venne inviato in missioni di servizio all’estero e specificamente nel 1993 in Albania e nel 1999 in Kosovo, partecipando all’operazione “Joint Guardian” nel periodo dal 26 novembre al 22 dicembre 1999;
c) in tale seconda missione il sottufficiale operò in condizioni di rischio, essendosi dovuto spostare a bordo di automezzi e mezzi corazzati e blindati attraverso territori contaminati a causa di recenti bombardamenti con proiettili all’uranio impoverito e dalle derivanti nanoparticelle e radiazioni;
d) il militare agì privo di mezzi di protezione (tute, mascherine e guanti) e gli vennero forniti cibi approvvigionati sul posto e acqua del luogo;
e) per la pulizia delle armi, il militare dovette utilizzare, anche al chiuso, solventi, tra cui quelli contenenti benzene, e venne sottoposto a massicce e ravvicinate somministrazioni vaccinali;
f) il maresciallo -OMISSIS- venne successivamente colpito da leucemia mieloide acuta, a causa della quale perì a 65 anni in data 11 settembre 2009;
g) con istanza inviata al Ministero della difesa da -OMISSIS- pervenuta il 5 novembre 2009, gli eredi legittimi (la vedova e i tre figli) instaurarono il procedimento per la concessione della speciale elargizione prevista dall’art. 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);
h) commissione medica ospedaliera di Roma, con verbale della Mod. BL/G n. A80513001 del 31 maggio 2011, accertò una percentuale del 100% di invalidità complessiva, comprensiva del danno morale, dell’infermità che aveva provocato il decesso del militare;
l) con parere n. 728/2011 del 11 ottobre 2011 il Comitato di verifica delle cause di servizio stabilì che la l’infermità « Crisi blastica di leucemia mieloide cronica Ph (-), complicanze infettive, emorragiche e progressione di malattia - Exitus dell’11/09/2009 » è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione ovvero a particolari fattori di rischio la missione svolta»;
l) sulla base di tali atti venne emanato il decreto del Ministero della difesa n. 63 del 24 novembre 2011, con cui venne riconosciuta la causa di servizio dell’infermità che condusse al decesso del militare e venne conferita ai suoi quattro eredi legittimi la speciale elargizione prevista dall’art. 1079 del d.P.R. n. 90/2010 per una invalidità complessiva del 100%, per un importo complessivo rivalutato di euro 232.100;
m) con istanza del 6 aprile 2016,-OMISSIS- chiesero al Ministero della difesa la concessione dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 per i soggetti equiparati alle vittime del dovere;
n) con decreto del Ministero della difesa n. 205 del 14 luglio 2017 venne riconosciuta l’equiparazione a vittima del dovere del defunto maresciallo -OMISSIS- e vennero conseguentemente attribuiti, a decorrere dall’11 settembre 2009 (data della morte del militare), a ciascuno dei due familiari aventi diritti (ovverosia la vedova -OMISSIS-) l’assegno vitalizio non reversibile per un importo di euro 258,23 mensili (fiscalmente non imponibili) e lo speciale assegno vitalizio non reversibile per un importo di euro 1.033 mensili (fiscalmente non imponibili); venne, invece, dichiara non procedibile la domanda dei figli -OMISSIS- siccome non fiscalmente a carico del maresciallo al momento del suo decesso;
o) con sentenza n. 1741 del 21 febbraio 2019, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, in parziale accoglimento delle domande proposte da -OMISSIS- mediante instaurazione di giudizio rubricato al ruolo generale con il numero 22627/2018, statuì quanto segue: « dichiara il diritto di -OMISSIS- di vedersi adeguato l’importo dell’assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, del DPR n. 243/2006, nella misura mensile di € 500,00, con decorrenza 11.9.2009 e condanna di conseguenza il MINISTERO DELLA DIFESA a pagare ad entrambe le ricorrenti, con l’indicata decorrenza, la differenza tra quanto dovuto e quanto percepito, oltre interessi legali a partire dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo, per i ratei mensili aventi scadenza fino a tale data, e a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo e fino al saldo, per quelli aventi scadenza successiva a tale data; dichiara il diritto di entrambe le ricorrenti all’esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria; ordina al MINISTERO DELL’INTERNO di aggiornare la posizione delle due ricorrenti, ai fini della graduatoria unica nazionale prevista dall’art. 3, comma 3, del DPR n. 243/2006; rigetta, per il resto, la domanda », ovverosia la richiesta di incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5% ai fini della pensione e dell’indennità di fine rapporto o trattamento equipollente, nonché di aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buonuscita.
3. -OMISSIS- in qualità di eredi legittimi di -OMISSIS- hanno proposto il ricorso n. 5122 del 2019 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio « per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere, in qualità di eredi legittimi del Sig. -OMISSIS- la liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, per l’insorgenza di leucemia mieloide acuta con complicanze infettive ed emorragiche, con successivo decesso in data 11.09.2009 », affidato a cinque motivi compendiati in: « I. LA GIURISDIZIONE La giurisdizione del Giudice amministrativo », « II. PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLA P.A. Violazione dell’obbligo di sicurezza di cui agli artt. dell’art. 2087 c.c. e 32 cost., in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 1218 c.c. e/o 1453 c.c. ed ex artt. 2043 e 2059 c.c.; violazione degli artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 41 Cost.. Responsabilità anche per le condotte dei titolari delle posizioni di garanzia, ex art. 28 Cost., ed ex artt. 1228 e 2049 c.c.. II.1. Legittimazione, interesse ad agire, e fondamento dell’azione risarcitoria (…) II.2. La violazione degli obblighi cautelari e la rilevanza della condotta attiva e omissiva, sia ai fini della responsabilità contrattuale che extracontrattuale », « III. INADEMPIMENTO E /O RESPONSABILITÀ AQUILIANA III.1. Responsabilità ex art. 2087 c.c. del Ministero della Difesa anche per la condotta attiva e omissiva delle persone fisiche titolari delle posizioni di garanzia. Applicabilità dell’art. 2087 c.c. anche per i dipendenti del Ministero della Difesa (Cass., IV Sez. pen., n. 3615/16) (…) III.2. Applicabilità delle regole cautelari specifiche, oltre a quelle generiche (…) III.3. Prevedibilità ed evitabilità dell’evento », « IV. SUL NESSO DI CAUSALITÀ » e « V. I DANNI V.1. Danni biologici, biologici terminali e/o danno morale catastrofale; e sui danni morali ed esistenziali (…) V.2. Sulla rilevanza e risarcibilità dei danni morali ed esistenziali (…) V.3. Sul danno biologico terminale (…) V.4. Sul danno patrimoniale (…) V.5. Sulla quantificazione dei danni ».
I ricorrenti hanno concluso chiedendo di « condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. -OMISSIS- per quanto in narrativa, per l’importo ritenuto equo di €2.500.000,00 , ovvero per l’importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa, e/o dal Giudice adito, ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 c.c. (profilo di responsabilità contrattuale), ovvero ex art. 2056 c.c. (per responsabilità extracontrattuale), in forza di tutti i profili di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria) dedotti nella premessa in fatto e nei motivi di diritto, oltre interessi e rivalutazioni, e liquidazione in favore degli odierni ricorrenti, quali eredi legittimi, in quota parte di 1/3 di quanto spettante al militare deceduto ».
4. A seguito di ordinanza presidenziale istruttoria n. 5999 del 22 agosto 2023 emessa ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., l’amministrazione della difesa ha depositato documentazione e una relazione sulla vicenda di causa redatta dall’Ispettorato generale della sanità militare, che ha valutato negativamente la sussistenza del nesso causale tra la patologia sofferta dal militare e le attività di servizio, da limitare comunque soltanto a quelle svolte in Kosovo nel 1999, stante la mancanza di prova circa l’uso di munizioni all’uranio impoverito in Albania, né negli anni precedenti né in quelli successivi all’anno della missione del 1993).
4.1. Il Ministero della difesa si è poi costituito in resistenza nel giudizio di primo grado.
5. Con l’impugnata sentenza n.-OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha statuito sul ricorso come segue: « - lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui si domanda il risarcimento dei danni patrimoniali delle ricorrenti “iure proprio”. Indica quale Giudice dotato di giurisdizione il Giudice Ordinario; - lo accoglie limitatamente alla domanda diretta ad ottenere il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale e, per l’effetto, accertata la dipendenza della patologia diagnosticata al sig. -OMISSIS- dal servizio prestato e la responsabilità in capo all’Amministrazione intimata per l’insorgenza dell’infermità, condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore di -OMISSIS- per quanto di rispettiva competenza quali eredi legittimi del Sig. -OMISSIS- del risarcimento del danno iure hereditatis liquidato nella somma complessiva di euro di Euro 129.010,00 (euro centoventinovemilaedieci/00), oltre interessi legali fino al giorno del pagamento. Condanna, altresì, il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti che, compensate nella misura della metà, liquida nella somma finale di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del quindici per cento e rimborso del contributo unificato anticipato ».
5.1. In particolare, il T.a.r., che in udienza aveva prospettato alle parti possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di risarcimento da mancata percezione del sostentamento, ha statuito che « solo l’azione proposta dai ricorrenti “iure hereditatis” appartiene alla giurisdizione di questo T.A.R. Deve quindi essere dichiarata la parziale inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione nella parte in cui ha ad oggetto i danni patrimoniali come sopra delineati », motivando su tale questione come segue: « Come meglio precisato nella memoria conclusionale, parte ricorrente ha azionato il diritto degli attori ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, dovuto alla premorienza a seguito di leucemia mieloide acuta del de cuis, che ha percepito fino al dì della sua morte la pensione INPS pari a €3.600,00. Il calcolo del danno patrimoniale “subito dalla vittima primaria per la perdita del trattamento pensionistico” (…) è stato così effettuato: € 3.600,00 (rateo mensile di pensione del militare) x 13 mensilità = €46.800,00 (x anno); tale importo moltiplicato per i 20 anni di aspettativa di vita del militare deceduto determina l’importo di Euro 936.000,00, a titolo di “danno patrimoniale, oggi vantato dagli eredi” da ripartire tra gli stessi (ma da compensare, parzialmente, con la pensione di reversibilità percepita negli anni dalla vedova ricorrente). Al Collegio appare evidente che si tratti di un ammontare erroneamente riferito al diretto titolare; si tratta cioè di una somma che, nell’irreale ipotesi di sopravvivenza del defunto alla malattia, sarebbe potuta entrare nel suo patrimonio quale posta economica attiva. Ma detto ammontare, evidentemente, non ha mai potuto né potrà mai costituire un elemento attivo del patrimonio del de cuius (e cioè un suo credito pensionistico), per la semplice ragione che, con la morte dell’avente diritto, è naturalmente venuto meno (estinguendosi) il suo diritto alla percezione dei futuri ratei della pensione, diritto che, in quanto riferito ai ratei “post mortem”, non è mai sorto né mai è entrato a far parte dell’asse ereditario (si tratta quindi di situazione soggettiva insuscettibile di trasmissione in via ereditaria). Semmai, almeno in astratto, i ricorrenti possono rivendicare, a titolo risarcitorio ma “iure proprio”, il danno economico che sarebbe loro derivato dall’abbattimento del reddito familiare a loro spettante pro quota, considerato il minor importo che spetta al coniuge superstite a titolo di pensione di reversibilità. In questi termini va quindi interpretata la domanda per danni patrimoniali proposta da parte ricorrente in questa sede. Trattandosi di domanda di risarcimento dei danni “iure proprio” vi è difetto di giurisdizione di questo Giudice sull’intero arco delle voci risarcitorie patrimoniali vantate dai ricorrenti nella presente causa. Il giudice munito di giurisdizione va infatti individuato nel Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere proposta. Conferma ciò il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9573; id. 6 marzo 2009, n. 5468) ».
Con riferimento al danno patrimoniale iure herediatis , il T.a.r. ha riconosciuto il nesso causale tra la missione in Kosovo e la patologia e ha affermato « la responsabilità dell’Amministrazione della Difesa in ordine al danno biologico e morale subito da de cuius in conseguenza della patologia contratta ».
Riconosciuto l’ an debeatur del risarcimento del danno iure hereditatis , in relazione al quantum debeatur , il collegio di primo grado ha determinato il danno non patrimoniale terminale in complessivi euro 129.010.
6. Con ricorso ritualmente notificato in data 16 dicembre 2024 e depositato in pari data, -OMISSIS- in qualità di eredi di -OMISSIS- hanno proposto appello avverso i capi della su menzionata sentenza ad essi sfavorevoli, articolando quattro motivi.
7. In data 19 febbraio 2025 il Ministero della difesa si è costituito in resistenza.
8. Con atto notificato il 14 dicembre 2024 e depositato il 20 dicembre 2024, il Ministero ha proposto appello avverso i capi di sentenza ad esso sfavorevoli, articolando due motivi e formulando altresì istanza cautelare, poi rinunciata alla camera di consiglio dell’11 marzo 2025.
9. In data 18 marzo 2025 gli appellanti principali hanno depositato una memoria per resistere all’appello del Ministero, eccependone plurimi motivi di inammissibilità e comunque l’infondatezza.
10. In vista dell’udienza di discussione, in data 28 luglio 2025, gli appellanti principali hanno depositato una memoria, con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30 settembre 2025.
12. L’appello principale è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
13. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 14 a pagina 21 del gravame – l’appellante ha lamentato « Omesso esame della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, e dei danni subiti dal militare, per l’inadempimento (ricostruzione dei fatti nella sentenza di primo grado - doc. a, tenendo conto sia del capo 2, che a ss., fino a pag. 17). Violazione del principio di non contestazione ex art. 64, co. 2, c.p.a. e art. 115 c.p.c. Violazione del principio della domanda ex art. 99 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 34, I co., c.p.a. e 39 c.p.a., e principi generali del Codice di Procedura Civile, tra i quali l’art. 112 c.p.c. e 2907 c.c. e 24 e 111 Cost., in ordine ai soli capi impugnati (determinazione dell’entità del danno non patrimoniale e danno patrimoniale e compensatio – capo 8) ».
14. Siffatte doglianze sono infondate.
14.1. Innanzi tutto si rileva che correttamente il T.a.r. ha qualificato la domanda inerente al danno patrimoniale come chiesta iure proprio , con conseguente difetto di giurisdizione in parte qua del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.
A differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non è decisiva la circostanza che tale tipologia di danno fosse stata chiesta iure hereditatis , non essendo una dichiarazione vincolante per il giudice, il quale può riqualificare la domanda nel suo pertinente alveo giuridico.
In proposito si osserva che il danno patrimoniale, consistente nella prospettazione degli interessati nella perdita del trattamento pensionistico del de cuius , non è un pregiudizio proprio sofferto da quest’ultimo (il cui credito da ristoro sarebbe ereditabile), trattandosi, invero, di somme (ipotetici ratei pensionistici “ post mortem ”) che non sono mai entrate, neanche in potenza e come diritto di credito, nel patrimonio del de cuius e, quindi, nell’asse ereditario. La lesione economica, invece, è a carico diretto degli eredi, i quali, con la morte del congiunto titolare di pensione, hanno subito abbattimento del reddito familiare per la durata della residua aspettativa media riferibile al pensionato deceduto.
14.2. Non è condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui, con riferimento al danno non patrimoniale, erroneamente il T.a.r. ha « liquidato soltanto il danno terminale, e non i danni subiti dal militare nel corso del rapporto di servizio, compreso quello di aver ingerito cibi contaminati », poiché il danno biologico è soltanto quello connesso al periodo dall’insorgenza della patologia (fissata alla data della diagnosi il 5 maggio 2009) al decesso (in data 11 settembre 2009) e non è inerente a fastidi subiti durante il servizio, la cui risarcibilità (di tipo non patrimoniale, ma al di fuori del profilo somatico-biologico) va esclusa, in assenza di specifiche allegazione di eventi effettivamente lesivi di tipo traumatizzante. Il trauma, invero, si è avuto con l’insorgenza della patologia (ed è stato ristorato, infatti, dal T.a.r. come profilo di sofferenza morale-psichica nel quadro del danno non patrimoniale e peraltro con una personalizzazione di percentuale massima del 50%) e non antecedentemente, considerato peraltro che le condizioni disagevoli di impiego sono strutturalmente e fisiologicamente connessi con la vita militare.
14.3. Per la medesima ragione è infondata la deduzione di parte appellante secondo cui erroneamente il T.a.r. non avrebbe considerato il danno non patrimoniale inerente alla circostanza che il militare ha operato in aree direttamente interessate dalle operazioni belliche, ha alloggiato in strutture colpite da ripetuti bombardamenti ed è stato a condizioni ambientali, operative ed igieniche estremamente stressanti, « sia come ulteriore danno, sia in sede di personalizzazione, compreso del pregiudizio morale, a maggior ragione per la sofferenza, ulteriore, subita dal militare, sia nel corso delle missioni, sia al momento della diagnosi e prognosi infausta ». Si tratta, invero, di disagi da cui non può scaturire un danno in re ipsa , ma che sono stati in una loro parte (con riferimento all’esposizione a nanoparticelle di uranio impoverito e di altri metalli pesanti) causa della patologia, a cui va riconnesso l’effettivo pregiudizio, con esclusione, dunque, di una loro autonoma risarcibilità come danno non patrimoniale sotto l’aspetto morale oppure come elemento da computare nella personalizzazione del danno non patrimoniale sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, rientrando peraltro tra i disagi tipici dell’attività militare in contesti bellici, salva l’esposizione alle nanoparticelle, che, infatti, ha dato luogo a risarcimento non in sé e per sé, ma in relazione ai suoi nefasti esiti sulla salute del sottufficiale.
14.4. Correttamente il T.a.r. ha proceduto a disporre la compensatio lucri cum damno , giacché, diversamente da quanto affermato dagli appellanti (anche nella loro memoria), essa è effettuabile d’ufficio, in assenza di una specifica eccezione del danneggiante, sulla base degli atti di causa.
La giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa (dal cui orientamento il Collegio non intende discostarsi), ha reiteratamente precisato che l’eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, ovverosia non rappresenta l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, cosicché essa è rilevabile d’ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ., sez. VI, 24 settembre 2014, n. 20111; sez. III, 20 gennaio 2014, n. 992; 14 gennaio 2014, n. 533, 24 novembre 2020, 26757).
In sostanza, l’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno non corrisponde ad una pretesa fatta valere dal convenuto, ma opera in chiave di contenimento o di esclusione della pretesa risarcitoria per essere il danno inesistente o inferiore a quello di cui si domanda il risarcimento, a causa del vantaggio ( lucrum ) conseguito, in base al medesimo fatto, dal creditore attore (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2023, 16808; sez. II, 24 febbraio 2000, n. 2112). Pertanto esso opera « come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno » (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 22 maggio 2018, n. 12564).
Parimenti questo Consiglio ha affermato che « la c.d. “ compensatio ” opera, nell’ambito della struttura dell’illecito (anche) contrattuale, in punto di causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell’illecito. Là dove, dunque, dal medesimo fatto illecito derivino al contempo conseguenze sia favorevoli (vantaggio) che sfavorevoli (danno) per la parte danneggiata, allora esse andranno compensate. E ciò in coerenza con la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla cd. teoria differenziale ( differenztheorie ): il danno risarcibile, in altri termini, dovrà essere quantificato in ragione della differenza tra l’entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto se il danno non vi fosse stato (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 28 luglio 2023, n. 23123). Peraltro, giova rammentare che tale compensazione del lucro con il danno costituisce un’eccezione in senso lato, che non integra una deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere, bensì una semplice difesa relativamente all’esatta entità globale del danno effettivamente sofferto dal danneggiato, ed è, in quanto tale, rilevabile d’ufficio dal giudicante che può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del procedimento al fine di stabilire l’esatta misura del danno risarcibile (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2020, n. 26757) » (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 313).
Anche questa Sezione ha avuto modo di ribadire l’applicabilità d’ufficio della compensatio lucri cum damno (cfr. Cons. Stato, sez. II, 29 febbraio 2024, 1973).
La circostanza, censurata dagli appellanti, che la compensatio sia stata indicata in sentenza in termini generali con riferimento a « tutte le somme già corrisposte e da corrispondere al danneggiato, per obbligo di legge, a titolo di indennità a vario titolo e adeguamento pensionistico “privilegiato” ») non è causa di « nullità » (come sostenuto da parte appellante), né di erroneità della relativa statuizione, in quanto il collegio di primo grado ha semplicemente indicato all’amministrazione l’obbligo (derivante dall’art. 1226 del codice civile, così come interpretato dal diritto vivente) di procedere alla compensazione, senza che fosse necessario indicare gli specifici versamenti già effettuati o da effettuare (di cui il T.a.r. non aveva neanche piena contezza). Inoltre, è del tutto irrilevante che il militare deceduto non abbia ricevuto alcun beneficio economico in vita, poiché la compensatio va effettuata a carico dei richiedenti il risarcimento iure hereditatis (e anche iure proprio vagliabile dal giudice ordinario).
In definitiva, non vi è stata la lamentata ultrapetizione, atteso che la compensatio lucri cum damno è una tecnica di quantificazione della somma effettiva da corrispondere a titolo risarcitorio e non rappresenta un’eccezione in senso stretto, né, tanto meno, una controdomanda.
È irrilevante, infine, la circostanza che la compensatio non sia stata inserita nel dispositivo della sentenza impugnata, non rappresentando una statuizione autonoma, ma rientrando all’interno della quantificazione del danno ristorabile, il quale va corrisposto dall’amministrazione nella misura indicata in dispositivo, detratte le somme compensabili alla luce di quanto precisato nella parte motiva, considerato che il giudicato amministrativo deriva dal dispositivo letto, specificato e interpretato alla luce della motivazione.
15. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 22 a pagina 28 del gravame – l’interessato ha dedotto « Difetto di motivazione, ovvero contraddittorietà e illogicità e/o violazione dell’art. 132, I co., n°4 c.p.c. applicabile anche al giudizio in sede amministrativa, con riferimento all’art. 3 c.p.a. e dell’art. 111 Cost. e/o 132, I co., n°4 c.p.c. con riferimento all’art. 29 c.p.a., in relazione ai soli capi impugnati, in particolare il capo 8, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, di cui si chiede il riconoscimento degli ulteriori importi dovuti, e del danno economico patrimoniale della vittima primaria ».
16. Tale motivo è infondato.
Non è condivisibile la tesi degli appellanti, secondo i quali (« fermo che non si intende impugnare la liquidazione intanto del danno terminale, per l’importo di €129.010,00 totali ») andrebbe riconosciuto il risarcimento del danno da esposizione, non liquidato dal T.a.r, nonostante abbia tratteggiato in sentenza i fatti accaduti in Kosovo, poiché l’esposizione in sé a sostanze nocive non è risarcibile, essendolo, invece, i pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a patologie insorte a causa di detta esposizione, il che non mina affatto il principio d’integrità del ristoro, che, invero, va riferito a danni seri ed effettivi.
Non è neanche fondata la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per prematura (rispetto all’aspettativa media di vita) perdita dell’assegno pensionistico (reversibile al coniuge soltanto al 60% e non interamente), in quanto, come già ampiamente illustrato al paragrafo 14.1. si tratta, a prescindere dalla denominazione utilizzata dagli interessati in sede di domanda giurisdizionale, di un danno iure proprio di parte appellante, la cui valutazione fuoriesce dall’area della giurisdizione del giudice amministrativa, rientrando in quello dell’autorità giudiziaria ordinaria.
17. Con il terzo motivo – esteso da pagina 29 a pagina 38 del gravame – l’appellante ha lamentato « Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c. in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 2087 c.c. e/o 1218, 1223 e 1453 c.c. e/o 2043 e 2059 c.c. e/o 2050 e 2051 c.c. e/o 1228 e/o 2049 c.c. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2729 e ss. c.c. e 2697 c.c., in ordine alla prova, anche su base presuntiva dei danni subiti dal militare defunto, anche alla luce di quanto riportato rispettivamente a pag. 18, ultimo cpv, fino a pag. 19, ultimo cpv e anche a pag. 21, 2° cpv, in rapporto all’art. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., anche alla luce dell’art. 64, n. 2 c.p.a., e in ragione delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 41 Cost.. In ordine ai capi 7 e 8 della sentenza, questi ultimi parzialmente impugnati ai fini della liquidazione del maggiore importo dovuto e dell’annullamento del capo 8 in ordine alla compensatio».
18. Il motivo è infondato.
È erronea la tesi di parte appellante secondo cui il T.a.r. sarebbe incorso in una « violazione di legge, in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale, per il solo importo di €129.010,00 totali, rispetto al maggior danno non patrimoniale, e ancora per il mancato risarcimento del danno patrimoniale, subito dalla vittima primaria ».
Non è fondata neanche la domanda di ristoro del danno alla lesione alla dignità della persona umana e alla personalità morale del lavoratore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., sia con riferimento ai danni precedenti alla diagnosi che ai successivi, su cui ha insistito l’appellante, evidenziando anche un contrasto tra la pronuncia del T.a.r. e la tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione e di tutti gli altri diritti fondamentali della persona umana, compresi quelli presidiati dagli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 41 della Costituzione e da disposizioni sovranazionali, poiché il danno morale, inteso danno morale terminale o catastrofico (attinente alla consapevolezza del malato di non aver concrete speranze di sopravvivenza nel breve o medio periodo e al conseguente stato di angoscia e prostrazione), è stato considerato nella personalizzazione in base alle tabelle milanesi con riferimento ai circa quattro mesi intercorrenti tra la diagnosi e il decesso, mentre il danno morale per il periodo antecedente alla diagnosi del 5 maggio 2009 non va risarcito, per quanto illustrato al paragrafo 14.2, a cui si rinvia, il che vale anche in relazione al dedotto timore di ammalarsi, di cui non vi è prova che abbia raggiunto un livello di elevata incidenza di sofferenza psicologica, idonea a radicare un risarcimento.
Tale quadro, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non è alterato né inciso dalle mancate specifiche contestazioni da parte del Ministero della difesa. Il principio di non contestazione recato dall’art. 64, comma 2, c.p.a. (in conformità con quello espresso dall’art. 115, comma 1, c.p.c.) riguarda, invero, i fatti e non la loro sussunzione in categorie giuridiche e la loro riconducibilità a disposizioni normative, che deve, in ogni caso, essere valutata dal giudice, a cui non è precluso disattendere le tesi della parte attrice per il mero difetto di effettive difese della parte convenuta.
Inoltre il T.a.r. non era tenuto a motivare espressamente sulla divergenza tra le proprie valutazioni rispetto al consulente tecnico di parte ricorrente, essendo gli esiti a cui è pervenuto il collegio di primo grado ampiamente e diffusamente motivati, in guisa da escludere di per sé la fondatezza di differenti quantificazioni risarcitorie.
18.1. Nel terzo motivo è stata nuovamente contestata la compensatio per non aver il maresciallo -OMISSIS- ricevuto alcun ristoro economico e per essere i benefici ricevuti o da ricevere da parte degli eredi successivi al decesso del militare, ed essendo per di più successive al decesso anche le domande gli eredi dirette a ottenere tali benefici. Sul punto si rinvia a quanto già esplicitato al paragrafo 14.4. sull’irrilevanza di tale dato cronologico.
19. Attraverso la quarta censura – estesa a pagina 39 del gravame – l’interessato ha dedotto « Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del DM 55/2014 ».
20. La doglianza è infondata.
La compensazione del 50% delle spese giudiziali effettuata dal T.a.r. è stata legittimamente effettuata in presenza di un accoglimento soltanto parziale delle domande dei ricorrenti.
Sul punto si osserva che « la compensazione, totale o parziale, può operare, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm.) in presenza di una soccombenza reciproca, che si ha in ipotesi di accoglimento o rigetto di domande contrapposte (…) ovvero anche nell’ipotesi di accoglimento solo parziale della domanda (tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2022, n. 4535; Cass. civ., sez. VI, 26 luglio 2021, n. 21402; Cass. civ., sez. VI, 15 dicembre 2020, n. 28462; Cass. civ., sez. VI, 02 settembre 2020, n. 18237; Cass. civ., sez. VI, 15 maggio 2019, n. 12897) » (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2022, n. 1482).
In sostanza, « il regolamento delle spese può avvenire o con il dare rilievo alla causazione del giudizio sic et simpliciter, senza dare rilievo alcuno al fatto della soltanto parziale fondatezza della domanda, ovvero dando rilievo, con scelta rimessa al giudice, all’art. 92, secondo comma c.p.c., cioè con una totale o parziale compensazione (in tal senso: Cass., III, 19 ottobre 2016, 21069) » (Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4645).
Ad ogni modo, « Il giudice di primo grado ha amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione (anche parziale) delle spese giudiziali, ovvero per escluderla » (Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2017, n.177; negli stessi termini, sez. III, 12 maggio 2011, n. 2850) e « nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata » (Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2016, n. 643), il che tuttavia non si riscontra nel caso di specie dove la compensazione parziale è in sintonia con l’effettivo accoglimento soltanto parziale delle domande.
21. L’appello incidentale è irricevibile.
21.1. Premesso che tale irricevibilità è stata puntualmente eccepita dagli appellanti principali, sebbene sia stata qualificata come inammissibilità, si rileva che l’appello dell’amministrazione va definito incidentale soltanto perché proposto dopo quello della parte privata, in quanto esso non è stato formalmente denominato e soprattutto concretamente formulato come appello incidentale in senso proprio, bensì come impugnazione diretta della sentenza di primo grado.
In particolare, in data 14 febbraio 2025 il Ministero della difesa ha notificato a-OMISSIS- un « RICORSO IN APPELLO CON ISTANZA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE » e, in data 20 febbraio 2025, lo ha versato agli atti del presente giudizio.
Trattandosi formalmente e sostanzialmente di un appello autonomo (che ove fosse stato iscritto a ruolo sarebbe stato poi riunito obbligatoriamente al presente giudizio ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., trattandosi di appello avverso la medesima sentenza) e non di un effettivo appello incidentale (ma, al più, di appello denominabile incidentale, per prassi nel processo amministrativo, soltanto per il fatto di essere stato proposto dopo un altro precedente appello), esso, per essere tempestivo e, quindi ricevibile, doveva rispettare il termine per le impugnazioni principali, sicché avrebbe dovuto essere notificato entro 6 mesi dal deposito della sentenza e non entro 60 giorni dalla notificazione dell’appello della parte privata.
Tuttavia, nel caso di specie l’appello del Ministero della difesa è stato notificato il 14 febbraio 2025, ovverosia il sessantesimo giorno successivo alla notificazione del primo appello (avvenuta il 16 dicembre) e, pertanto, l’ultimo giorno utile per proporre appello incidentale, ma oltre il termine, previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a. per veicolare autonomo appello, di 6 mesi (con l’aggiunta dei 31 giorni della sospensione feriale di agosto 2024 ai sensi dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742) dal deposito della sentenza non notificata (avvenuto il 17 giugno 2024), che cadeva, dunque, il 17 gennaio 2025.
Ne discende che l’appello del Ministero – autonomo e non incidentale – è stato notificato (in data 24 febbraio 2025) successivamente al termine finale del 17 gennaio 2025, sicché esso è tardivo e conseguentemente deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo.
21.2. Per completezza si osserva che non è fondata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello del Ministero per mancanza di specificità delle censure opposta dagli appellanti principali, giacché l’appello non è generico, essendo sufficientemente perimetrato il thema decidendum .
21.3. Sempre per completezza e ad abundantiam , si evidenzia che comunque, a prescindere dalla novità – e conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a., eccepita dalle parti private ed effettivamente sussistente – delle deduzioni svolte nell’appello del Ministero, siffatto gravame è infondato nel merito.
21.3.1. In particolare, è infondato il primo motivo, esteso da pagina 2 a pagina 4 del gravame e rubricato « Violazione e falsa applicazione dei principi che presiedono all’accertamento del nesso di causalità tra condotta illecita e danno risarcibile, ai sensi dell’art. 2043 c.c. Errata valutazione del nesso di causalità di servizio in ambito civilistico », poiché il nesso di causalità è senz’altro provato, stante, da un lato, sebbene in un diverso contesto indennitario e con valutazione non vincolante nel giudizio risarcitorio, il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio da parte dell’amministrazione e, dall’altro e in via dirimente, la pacifica partecipazione del militare alla missione in Kosovo nel 1999, lo svolgimento di mansioni in area colpita da bombardamenti con munizioni ricoperte da uranio impoverito e la mancata predisposizioni da parte dell’amministrazione di dispositivi di protezione individuale, in assenza di una diversa specifica prova, il cui onere ricade sull’amministrazione, di una genesi extra-lavorativa del tumore ematico.
21.3.2. È parimenti infondata la seconda censura, estesa da pagina 4 a pagina 5 del gravame e rubricata « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. », in quanto la personalizzazione del danno non patrimoniale iure hereditatis effettuata nella misura massima del 50% è coerente con i criteri recati dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2021 e rientra nella discrezionalità del giudice, che è stata ragionevolmente esercitata in considerazione della gravità della patologia, sin dal suo insorgere e della sua rapida progressione infausta, che condotto al decesso del sottufficiale in soli circa quattro mesi.
22. In conclusione, l’appello della parte privata deve essere respinto e l’appello del Ministero della difesa deve essere dichiarato irricevibile.
23. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9374 del 2024, come in epigrafe proposto, respinge l’appello proposto da-OMISSIS- e dichiara irricevibile l’appello proposto dal Ministero della difesa.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti private e di persone comunque ivi citate, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il loro stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
GI OT CA, Presidente
RA ID, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
RA Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ID | GI OT CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.