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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13851/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F.: Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore geom. P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Gioda e dall'avv. Riccardo CP_1
ST
ATTORE
E
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._1
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“In via principale di merito
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che i Sigg.ri CP_2
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_3
tutti residenti in – sono nel C.F._2 Pt_1 Parte_1
1 possesso ininterrotto degli immobili siti in – a far Pt_1 Parte_1
data dal 17/10/1986 e, in ogni caso, almeno a far data dal 17/04/2023.
Inoltre, accertare e dichiarare che i medesimi convenuti, non hanno compiuto alcun inventario dei beni ricevuti in eredità in seguito al decesso del Sig. Per_1
e della Sig.ra e, pertanto, ai sensi dell'art. 485 c.c., gli
[...] Parte_2 stessi debbono considerarsi quali eredi puri e semplici dell'eredità del Sig. Per_1
e della Sig.ra comprendente gli immobili siti in
[...] Parte_2 Pt_1
– , per tutte le ragioni suesposte, ordinando la trascrizione Parte_1
dell'accettazione nel registro delle successioni.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi, oltre a oneri di legge.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, premesso:
- di essere creditore nei confronti dei convenuti della somma di € 5.519,76 portata dall'atto di precetto notificato in forza di decreto ingiuntivo n.
9114/2015 emesso dal Giudice di Pace di Torino e di aver sottoposto a pignoramento gli immobili siti in Torino, , con Parte_1 procedura esecutiva rubricata presso il Tribunale di Torino al n. RGE
227/2020;
- che nel corso del procedimento di esecuzione il Giudice dell'Esecuzione ravvisava che non vi era continuità nelle trascrizioni relative ai beni pignorati, di provenienza ereditaria;
- che gli immobili sottoposti a esecuzione venivano acquistati da Per_1
e rispettivamente padre e madre degli odierni
[...] Parte_2 convenuti, con atto del 27.12.1978;
- che successivamente decedeva in data 27.06.1982 lasciando Persona_1
quali eredi la moglie e i due figli all'epoca minorenni;
2 - che i chiamati non formalizzavano alcuna accettazione o rinuncia all'eredità ma continuavano a risiedere nell'immobile, quindi presentavano la denunzia di successione ed effettuavano la voltura catastale;
- che i chiamati si trovavano dunque nel possesso dei beni ereditari e non redigevano l'inventario nel termine di tre mesi;
- che in particolare il possesso utile ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 485 c.c. è iniziato per i convenuti dal compimento della maggiore età, ossia dal 16.04.1983 per e dal 7.06.1986 per Controparte_2 [...]
; CP_3
- che alla morte di in data 8.12.2022 si ripeteva analoga Parte_2
situazione, nel senso che i due figli chiamati all'eredità materna, essendo in possesso dei beni ereditari, avrebbero dovuto compiere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e dichiarare entro i successivi quaranta giorni l'intenzione di accettare o meno l'eredità, ma che non essendo ciò avvenuto i due convenuti devono essere dichiarati eredi puri e semplici della madre;
concludeva chiedendo:
- di accertare e dichiarare che i convenuti siano nel possesso ininterrotto degli immobili caduti in successione a far data dal 17.10.1986 e, in ogni caso, almeno a far data dal 17.04.2023, e che non avendo compiuto alcun inventario dei beni ricevuti in eredità in seguito al decesso del padre e della madre ai sensi dell'art. 485 c.c., Persona_1 Parte_2 gli stessi debbono considerarsi quali eredi puri e semplici di costoro comprendente gli immobili siti in . Pt_1 Parte_1
Nessuno si è costituito per i convenuti, dei quali, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
Esperita l'istruttoria testimoniale, veniva disposta la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. a trattazione scritta per l'udienza del
3 27.10.2025 e il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
2. La domanda è procedibile, essendovi in atti la prova del tentativo di mediazione espletato a norma del d.lgs. 28/2010.
3. Sussiste l'interesse ad agire dell'attore, dato che il Condominio ricorrente ha dichiarato di essere creditore dei convenuti, fornendo documentazione a supporto,
e ha riferito di aver promosso una procedura di espropriazione immobiliare, considerato che, ove ne venisse confermata la prospettazione, il Condominio potrebbe trarre dall'accoglimento della domanda una concreta utilità, data dalla possibilità di espropriare il bene immobile caduto in successione.
4. , padre dei convenuti, nato il [...] a [...] Persona_1
(BR), è deceduto il 27.06.1982 a Torino, e la madre, nata il Parte_2
7.02.1935 a Casacanditella (CH), è deceduta l'8.12.2022 a LI (TO), come da documentazione prodotta agli atti, per quanto consta entrambi senza lasciare testamento, non risultando dagli atti il contrario, per cui alla morte del primo si è aperta la successione legittima in favore della moglie e dei figli Parte_2
e , e alla morte della seconda si è aperta la Controparte_2 Controparte_3 successione legittima a favore dei figli e . Controparte_2 Controparte_3
La circostanza che l'immobile di LI (TO), , rientri Parte_1 nell'asse ereditario dei de cuius si evince dalla documentazione ipocatastale allegata al ricorso introduttivo e dalla denuncia di successione del de cuius Per_1
a favore della moglie e dei figli, unitamente alla visura
[...] Parte_2 catastale dalla quale si evince la voltura catastale dell'immobile, intestato per la quota di 4/6 in capo ad e per la quota di 1/6 ciascuno a Parte_2 CP_3
e .
[...] Controparte_2
L'onere probatorio circa l'appartenenza dei beni all'asse ereditario gravante sull'attore può ritenersi in tali termini soddisfatto, atteso che l'attore agisce in qualità di creditore del preteso erede e non si tratta di azione di rivendica, alla quale
è collegato senz'altro un onere probatorio maggiormente gravoso. IO infatti
4 considerare che anche in tema di petitio hereditatis la Cassazione ha ritenuto che l'onere probatorio non sia il medesimo della rivendica, ma che l'attore in tal caso debba provare, oltre alla propria qualità di erede, unicamente il fatto che i beni al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, circostanza per la quale ad esempio, la Cassazione ha ritenuto sufficiente in relazione ai beni immobili della denunzia di successione contenente il riferimento all'intestazione catastale degli stessi ai de cuius e pertanto la dimostrazione della loro appartenenza all'asse ereditario (così Cass. Sez. 2 n. 13785/2004).
Quanto alla circostanza che i chiamati all'eredità risiedano effettivamente nell'immobile caduto in successione, risulta dai certificati anagrafici prodotti che e siano residenti in Controparte_2 Controparte_3 Pt_1 Parte_1
, presumibilmente nell'immobile caduto in successione, non risultando che
[...] essi detengano altri immobili siti nel medesimo stabile per un diverso titolo.
Il possesso da parte di del bene immobile caduto in successione Controparte_2 risulta poi anche provato dalla testimonianza resa dal Comandante del Corpo di
Polizia Municipale di Da tale fonte si evince che Pt_1 Testimone_1 [...]
durante l'intervento della Polizia Municipale avvenuto in data CP_2
11.03.2024 si trovava all'interno dell'immobile, e che lo stesso rendeva dichiarazioni ai pubblici ufficiali intervenuti. Inoltre, la Comandante di Polizia
Locale ha riferito che presso gli archivi demografici storici risulta Testimone_1
che risieda presso il Comune di via Sestriere n. 29 a far Controparte_2 Pt_1 data dal 17.12.1965 e che al momento dell'intervento posto in essere nel marzo del
2024 era effettivamente residente nell'immobile. Controparte_2
La circostanza che dimorasse effettivamente nell'immobile Controparte_2 risulta poi ulteriormente confermata dalla notifica del decreto ingiuntivo in data
21.09.2015, dell'atto di precetto in rinnovazione del 20.12.2019, dell'atto di pignoramento del 12.02.2020, tutti ritirati a mani proprie da . Controparte_2
Quanto a , la notifica del decreto ingiuntivo veniva ritirata dalla Controparte_3 madre in data 21.09.2015 presso l'indirizzo di via Parte_2 Pt_1
5 Sestriere n. 29, e la notifica dell'atto di pignoramento a lui indirizzata veniva ritirata da presso la residenza di via Sestriere n. 29, ciò Controparte_2 Pt_1
che conferma che la residenza di risultante dal certificato Controparte_3 anagrafico prodotto corrispondesse alla dimora effettiva e fosse anche antecedente al 2024, a far data quantomeno dal 21.09.2015.
Quanto a , la notifica del decreto ingiuntivo veniva ritirata a mani Parte_2
proprie dalla destinataria in data 21.09.2015, la notifica del precetto in rinnovazione veniva ritirata a mani proprie dalla destinataria in data 20.12.2019, mentre la notifica del pignoramento veniva ritirata dal figlio Controparte_2
presso la residenza di via Sestriere 29. Tali circostanze, unitamente al certificato di morte, dal quale risulta che era residente in (pur non Parte_2 Pt_1
essendo indicato l'indirizzo), e alla nota di trascrizione dell'atto di compravendita del 27.12.1978 nella quale è indicato che assunta era residente in Parte_2 Pt_1
via Sestriere n. 29, inducono a ritenere che anche la fosse nel possesso Parte_2 dei beni ereditari, dimorando ella nell'immobile quantomeno a far data dal
21.09.2015.
Infine, la testimonianza della Comandante di Polizia Municipale Testimone_1 appare significativa in via indiziaria anche del fatto che risiedessero nell'immobile sia che a partire quantomeno dalla morte di Parte_2 Controparte_3
: i due convenuti erano infatti minorenni al momento della morte Persona_1
del padre, per cui dalla circostanza, accertata siccome dichiarata dalla Comandante di Polizia Municipale, che fosse residente in quell'immobile a Controparte_2 far data dal 1965, deve necessariamente desumersi che vi risiedessero anche la madre e il fratello , posto che, essendo entrambi i convenuti Controparte_3 minorenni essi non potevano che risiedere con l'unico genitore rimasto in vita.
Risulta dunque provato che e , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 siano stati e, quanto ai due convenuti, siano tutt'ora nel possesso dei beni ereditari, mentre non risulta che essi abbiano redatto l'inventario (o rinunciato all'eredità) nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c., per cui deve ritenersi che
6 , e siano eredi puri e semplici Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
di e che e siano eredi puri e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
semplici di . Parte_2
Si richiama al riguardo, oltre al chiaro disposto di cui all'art. 485 c.c., la giurisprudenza costante di legittimità, secondo la quale se il chiamato è nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario e non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione (o, se successivo, dal momento di inizio del possesso) viene considerato erede puro e semplice (tra le altre, Cass. n. 4707/1994 e n. 15690/2020).
Alla luce di tutto quanto esposto la domanda può trovare accoglimento.
5. La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine o di un'autorizzazione espressa in tal senso.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, ai parametri minimi, da ritenersi sufficienti avuto riguardo all'attività svolta, per le quattro fasi processuali e per la fase introduttiva del procedimento di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che nata il [...] a [...] Parte_2
(CH) e deceduta l'8.12.2022 a LI (TO) (C.F.: ), C.F._3
nato il [...] a [...] (C.F.: Controparte_2
), , nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_3
(C.F.: ), sono eredi puri e semplici di C.F._2 Per_1
, nato il [...] a [...], e deceduto il
[...]
27.06.1982 a Torino;
7 2) accerta e dichiara che , nato il [...] a [...] (C.F.: Controparte_2
) e , nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_3
(C.F.: ), sono eredi puri e semplici di C.F._2 [...]
nata il [...] a [...] e deceduta l'8.12.2022 a Parte_2
LI (TO);
3) condanna e in solido alla rifusione in Controparte_2 Controparte_3
favore del delle spese Parte_1 Pt_1 processuali che liquida in € 268,00 per compensi relativi alla mediazione, €
3.809,00 per compensi relativi al giudizio, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a., ed € 565,39 per esborsi.
Così deciso in Torino il 26.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Nicoletta Aloj
8