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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12995 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3054/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 3054, decisa alla pubblica udienza del 16.12.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dalla Legalelia Parte_1
STA Srl, in persona degli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Edes, in Roma, L.go Toniolo 6
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Provinciale dell , in Via Cesare Beccaria CP_1
29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta di annullamento nota di indebito
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.2025, si è rivolta al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo, in via principale, l'annullamento della nota di indebito del 30 settembre 2024 (contenente una quantificazione di un indebito sulla prestazione assistenziale in erogazione di euro 5.285,39) e, in via subordinata, la riquantificazione dell'indebito nella minor misura di euro 3.478,75.
Si è costituito in giudizio l , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha fatto rilevare che, con successivo provvedimento del
24.3.2025, in sede di riliquidazione della prestazione assistenziale, era stato “eliminato l'indebito
[originariamente] contestato, con un conteggio sostanzialmente simile a quello prospettato in via subordinata nel ricorso”. Ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere (v. verbale dell'udienza del 25.9.2025, nonché successivo deposito del suddetto provvedimento).
L dunque si è associato alla predetta richiesta (v. nota successivamente depositata). CP_1
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l – come risulta dalla documentazione prodotta in atti dalla parte ricorrente – CP_1
in data 24.3.2025 ha riquantificato la prestazione assistenziale in erogazione in favore della ricorrente, riconteggiando un indebito pari a quello oggetto della domanda formulata in via subordinata nel ricorso introduttivo, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come richiesto da entrambe le parti.
pagina 2 di 3 Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, considerato che la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, a fronte dell'accoglimento in sede amministrativa della sola domanda formulata in via subordinata e non già di quella formulata in via principale;
con ciò riconoscendo l'infondatezza della domanda principale, esse possono essere compensate nella misura della metà, ponendosi a carico dell la restante metà delle spese di costituzione e CP_1
difesa sopportate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) compensa le spese di lite nella misura della metà, condannando l' a rifondere CP_1
alla ricorrente la restante metà, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
metà che si liquida in euro 932,50, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 3054, decisa alla pubblica udienza del 16.12.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dalla Legalelia Parte_1
STA Srl, in persona degli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Edes, in Roma, L.go Toniolo 6
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Provinciale dell , in Via Cesare Beccaria CP_1
29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta di annullamento nota di indebito
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.2025, si è rivolta al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo, in via principale, l'annullamento della nota di indebito del 30 settembre 2024 (contenente una quantificazione di un indebito sulla prestazione assistenziale in erogazione di euro 5.285,39) e, in via subordinata, la riquantificazione dell'indebito nella minor misura di euro 3.478,75.
Si è costituito in giudizio l , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha fatto rilevare che, con successivo provvedimento del
24.3.2025, in sede di riliquidazione della prestazione assistenziale, era stato “eliminato l'indebito
[originariamente] contestato, con un conteggio sostanzialmente simile a quello prospettato in via subordinata nel ricorso”. Ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere (v. verbale dell'udienza del 25.9.2025, nonché successivo deposito del suddetto provvedimento).
L dunque si è associato alla predetta richiesta (v. nota successivamente depositata). CP_1
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l – come risulta dalla documentazione prodotta in atti dalla parte ricorrente – CP_1
in data 24.3.2025 ha riquantificato la prestazione assistenziale in erogazione in favore della ricorrente, riconteggiando un indebito pari a quello oggetto della domanda formulata in via subordinata nel ricorso introduttivo, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come richiesto da entrambe le parti.
pagina 2 di 3 Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, considerato che la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, a fronte dell'accoglimento in sede amministrativa della sola domanda formulata in via subordinata e non già di quella formulata in via principale;
con ciò riconoscendo l'infondatezza della domanda principale, esse possono essere compensate nella misura della metà, ponendosi a carico dell la restante metà delle spese di costituzione e CP_1
difesa sopportate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) compensa le spese di lite nella misura della metà, condannando l' a rifondere CP_1
alla ricorrente la restante metà, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
metà che si liquida in euro 932,50, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3