Articolo 86 del Codice della navigazione
Articolo 85Articolo 87
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21 aprile 1942
Art. 86.
(Istituzione del servizio di pilotaggio).

Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e' istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.

La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e rappresentata dal capo pilota.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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