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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/12/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 615/25 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Villa d'Agri presso lo studio dell'avv. Parte_1
TO AU che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Roma presso lo studio dell'avv. CP_1
RE NE che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 03.12.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 30.06.2025 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Paterno il 30.01.1982 CP_1
e che, con sentenza n. 1161/23 del 18.09.2023, questo Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (24.02.1983) e Per_1
(30.07.1985), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
che ella vive a Paterno, è affetta da una grave patologia ed è titolare di pensione;
che il resistente si è traferito in
Brasile.
Ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale, nel confermare le deduzioni della ricorrente sull'autosufficienza economica dei figli, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 03.12.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni chiedendo concordemente la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione. La separazione giudiziale è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n.1161/23 del 18.09.2023, prodotta dalla ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni ed allegazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Paterno per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Non sono state proposte domande accessorie di natura economica.
La mera pronuncia sullo status giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del 04.03.2025, Parte_1 CP_1 così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Paterno il 30.01.1982, Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Paterno dell'anno 1982, parte II, serie A, n. 4;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 09.12.2025
La Presidente est.