Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/12/2025, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03731/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02160/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2160 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Walter Mangano, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno – Ufficio territoriale del governo di Messina – Questura di Messina – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
del decreto della Prefettura di Messina - Area I staff – ordine e sicurezza pubblica - prot. -OMISSIS-notificato il 15 luglio 2025;
del decreto del Questore della Provincia di Messina del 28 agosto 2025 notificato il 9 settembre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in oggetto portanti il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti e di revoca del porto d’armi uso caccia lamentando: 1) l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto giustificativi posti alla base dei provvedimenti gravati; dell’impugnato decreto del Prefetto, che ha vietato al ricorrente sviamento: travisamento ed erronea valutazione dei fatti; 2) violazione di legge degli artt. 39 e 40 r.d. n. 773/1931 ed eccesso di potere e carenza di motivazione.
- sostanzialmente con i predetti motivi, la parte ricorrente ha lamentato l’irragionevolezza della scelta della P.A. alla luce del difetto d’istruttoria e dell’errata ricostruzione e valutazione dei fatti e in particolare dell’episodio del 16 settembre 2024;
- si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando documentazione;
- all’udienza camerale indicata in epigrafe, previo avviso ex art. 60 c.p.a., la causa è stata posta in decisione;
Considerato che:
- il ricorso è infondato e va rigettato;
- invero, i provvedimenti impugnati, richiamano la grave minaccia proferita (con le seguenti parole “ ti stutu i cannili, ti sparu ”) dal ricorrente al vicino al culmine di una lite per questioni di vicinato che persistono da lungo tempo (vedi s.i.t. del 17 settembre 2024) il cui aggravamento è confortato anche dalla reciproca denuncia-querela presentata il successivo 2 ottobre 2024, per lo stesso episodio, dal ricorrente nei confronti del vicino per violenza privata e minacce;
- il clima di conflittualità esistente - espressamente richiamato nei provvedimenti avversati e confermato dalla stessa denuncia-querela presentata dal ricorrente – giustifica la preoccupazione delle competenti autorità e la valutazione negativa da esse effettuate in relazione alla affidabilità del ricorrente circa il buon uso delle armi che appare, dunque, ragionevole e logica dovendosi ricordare che il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, al lume delle coordinate normative ritenute violate con la seconda censura, laddove è conferito al Prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini del diniego dei titoli autorizzatori in materia di armi autorità può dunque vietare la detenzione come misura preventiva senza dover dimostrare abusi (Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2025, n. 478);
- pertanto i motivi dedotti sono infondati con conseguente rigetto del ricorso;
- la peculiarità del caso in esame legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ZI AR AV, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI AR AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.