Art. 3. (Modifiche all' articolo 286-bis
del codice di procedura penale ).
1. All' articolo 286-bis del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275". Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 286-bis del codice di procedura penale , aggiunto dall' art. 1 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). - 1. (Abrogato).
2. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medicolegali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'art. 275".
del codice di procedura penale ).
1. All' articolo 286-bis del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275". Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 286-bis del codice di procedura penale , aggiunto dall' art. 1 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). - 1. (Abrogato).
2. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medicolegali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'art. 275".