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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 01/08/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1043/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1043 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/11/1965 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Silvestri Darvin, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ), nato a RE IO (VB) in [...] Parte_2 C.F._2
30/04/1970 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Tavani Giuseppe, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis,
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. la sig.ra Pt_2 Parte_1 di cui sopra, ordinando all'Ufficiale dello di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
B) Confermare per quanto di attualità le condizioni di separazione, come indicate in parte narrativa e, in particolare:
1) Per quanto riguarda i figli e compatibilmente con le condizioni del figlio minore Per_1 attualmente inserito in comunità a valenza sanitaria individuata a cura del servizio di NPI, i coniugi confermano le condizioni di cui al verbale di separazione, ovvero, i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la residenza della madre di cui si dirà al successivo punto 5 , con diritto del padre a vederli liberamente durante la settimana e tenerli con sé, rispettivamente ogni martedì dalle ore
19.30 sino alle 8 del giorno seguente, nonché due fine settimana al mese dal venerdì alle
18 alla domenica sino alle 22.30 nonché, alternativamente nel giorno di Natale/Santo
Stefano e il Giorno di Pasqua / Lunedì dell'Angelo e per metà dei giorni di vacanza scolastica nei suddetti periodi festivi e per due settimane consecutive nel periodo estivo, da concordarsi preventivamente entro il 31 luglio. Concessa alle parti la possibilità di convenire ulteriori periodi in aggiunta a quelli indicati.
2) verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
e assegno mensile di € 420,00 per ciascun figlio, complessivamente € Per_1 Per_2
840,00 mensili entro il giorno 8 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già note;
assegno che sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
3) Alle spese straordinarie dei figli e spese mediche non coperte dal servizio sanitario, purchè preventivamente concordate, i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno.
4) Il sig. i impegna a costituire in favore della sig.ra diritto Parte_2 Parte_1 di abitazione a vita relativo all'immobile di sua proprietà sito in Comune di IM (VB),
Via Roma n. 1 meglio identificato nei Registri Censuari del suddetto Comune come segue:
- Foglio 15, Via Roma n.1
* Mappale 223 (duecentoventitré), subalterno 30 (trenta), categoria A/3, classe 2, p.T-1, vani
6,5, superficie catastale totale 145 metri quadrati, superficie catastale totale escluse aree scoperte: 142 metri quadrati, rendita catastale euro 335,70 – classamento e rendita proposti
(D.M. 701/94);
- Foglio 15 (quindici), Via Roma n.3 * Mappale 223 (duecentoventitré) subalterno 29 (ventinove), categoria C/6, classe 5, p. T, consistenza metri quadrati 38, superficie catastale totale: 50 metri quadrati, rendita catastale euro 137,38.
Ai sensi della normativa urbanistica vigente (L. 47/1985 e successive mosifiche – D.P.R.
380/2001 modificato con D. Lgs. 301/2002 e s.m.i., art. 49 comma 4 bis del D.L. 31 maggio
2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) il signor Pt_2
sotto la propria responsabilità dichiara che le opere relative al fabbricato
[...] compendiante la porzione immobiliare ad uso abitazione con annesse scala e corte esclusiva e pertinenziale autorimessa in oggetto sono iniziate anteriormente al 1 settembre
1967.
Dichiara altresì che, successivamente a tale data, sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti amministrativi dal Comune di IM:
- pratica edilizia n. 23/1976 – prot. 2881 del 12 ottobre 1976;
- pratica edilizia n. 1-1999 – prot. 280 del 20 gennaio 1999.
5) L'immobile di cui al capitolo precedente sarà consegnato nella disponibilità della sig.ra
completamente ristrutturato e arredato a spese del sig. Parte_1 Pt_2
6) La sig.ra si impegna a lasciare l'immobile ad oggi assegnato e di proprietà del Parte_1 sig. el termine di 60 giorni dalla consegna delle chiavi dell'immobile di Via Roma. n. Pt_2
1
7) Il signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.D.
1.12.1970 n. 898, verserà Parte_2 alla signora , a titolo di liquidazione una tantum, la somma di € 80.000,00 Parte_1
(ottantamila/00), che il Tribunale ritiene equa. Tale importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 5 giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale importo verrà versato anche ai fini della risoluzione della crisi coniugale ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L.D.
1.12.1970 n. 840
8) I ricorrenti, con l'esatto adempimento di quanto sopra espresso e convenuto, dichiarano che non avranno altre pretese da far valere l'una dall'altra.
9) Le parti convengono l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio con rinuncia alla solidarietà professionale.
10) Le parti dichiarano infine di rinunciare ai termini per l'appello della emananda sentenza
11) I coniugi si danno reciprocamente assenso per il rilascio del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio.” Motivi della decisione
Con ricorso in data 09/05/2024, e hiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento tra loro contratto in IM (VB) il 28.7.2001.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
Deve essere tuttavia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non lo scioglimento richiesto dalle parti.
I coniugi hanno, infatti, contratto matrimonio concordatario in data 28.7.2001 nel comune di
IM (VB) e si sono separati consensualmente in data 17.3.2014 con omologa in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che i impegna a costituire in favore di diritto Parte_2 Parte_1 di abitazione a vita relativo all'immobile di sua proprietà sito in Comune di IM (VB),
Via Roma n. 1 meglio identificato nei Registri Censuari del suddetto Comune come segue:
- Foglio 15, Via Roma n.1
* Mappale 223 (duecentoventitré), subalterno 30 (trenta), categoria A/3, classe 2, p.T-1, vani
6,5, superficie catastale totale 145 metri quadrati, superficie catastale totale escluse aree scoperte: 142 metri quadrati, rendita catastale euro 335,70 – classamento e rendita proposti
(D.M. 701/94);
- Foglio 15 (quindici), Via Roma n.3
* Mappale 223 (duecentoventitré) subalterno 29 (ventinove), categoria C/6, classe 5, p. T, consistenza metri quadrati 38, superficie catastale totale: 50 metri quadrati, rendita catastale euro 137,38.
Ai sensi della normativa urbanistica vigente (L. 47/1985 e successive mosifiche – D.P.R.
380/2001 modificato con D. Lgs. 301/2002 e s.m.i., art. 49 comma 4 bis del D.L. 31 maggio
2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) il signor Pt_2
sotto la propria responsabilità dichiara che le opere relative al fabbricato
[...] compendiante la porzione immobiliare ad uso abitazione con annesse scala e corte esclusiva e pertinenziale autorimessa in oggetto sono iniziate anteriormente al 1 settembre
1967. Dichiara altresì che, successivamente a tale data, sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti amministrativi dal Comune di IM:
- pratica edilizia n. 23/1976 – prot. 2881 del 12 ottobre 1976;
- pratica edilizia n. 1-1999 – prot. 280 del 20 gennaio 1999.
L'immobile suddetto sarà consegnato nella disponibilità della completamente Parte_1 ristrutturato e arredato a spese del e la si impegna a lasciare l'immobile Pt_2 Parte_1 ad oggi assegnato e di proprietà del nel termine di 60 giorni dalla consegna delle Pt_2 chiavi dell'immobile di Via Roma. n. 1.
Va dato atto, infine, che i ricorrenti, con l'esatto adempimento di quanto sopra espresso e convenuto, dichiarano che non avranno altre pretese da far valere l'una dall'altra, che le parti convengono l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio con rinuncia alla solidarietà professionale e che si danno reciprocamente assenso per il rilascio del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio.
Si dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
n IM (VB) il 28.7.2001, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
[...]
Comune al n. 4, parte II, serie A affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la residenza della madre;
dà facoltà al padre di vederli liberamente durante la settimana e tenerli con sé, rispettivamente ogni martedì dalle ore 19.30 sino alle 8 del giorno seguente, nonché due fine settimana al mese dal venerdì alle 18 alla domenica sino alle 22.30 nonché, alternativamente nel giorno di Natale/Santo e il Giorno di Pasqua / Lunedì Per_3 dell'Angelo e per metà dei giorni di vacanza scolastica nei suddetti periodi festivi e per due settimane consecutive nel periodo estivo, da concordarsi preventivamente entro il 31 luglio.
Concessa alle parti la possibilità di convenire ulteriori periodi in aggiunta A quelli indicati. pone a carico di l'obbligo di versare alla a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli e assegno mensile di € 420,00 per ciascun figlio, Per_1 Per_2 complessivamente € 840,00 mensili entro il giorno 8 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già note;
assegno che sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie dei figli e spese mediche non coperte dal servizio sanitario, purchè preventivamente concordate, nella misura del 50% ciascuno. pone, inoltre, a carico di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.D.
1.12.1970 n. Parte_2
898, l'obbligo di versare a , a titolo di liquidazione una tantum, la somma Parte_1 di € 80.000,00 (ottantamila/00). Tale importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 5 giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale importo verrà versato anche ai fini della risoluzione della crisi coniugale ai sensi dell'art. 19
L. 74/87 e ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L.D.
1.12.1970 n. 840
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 24/7/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1043 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/11/1965 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Silvestri Darvin, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ), nato a RE IO (VB) in [...] Parte_2 C.F._2
30/04/1970 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Tavani Giuseppe, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis,
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. la sig.ra Pt_2 Parte_1 di cui sopra, ordinando all'Ufficiale dello di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
B) Confermare per quanto di attualità le condizioni di separazione, come indicate in parte narrativa e, in particolare:
1) Per quanto riguarda i figli e compatibilmente con le condizioni del figlio minore Per_1 attualmente inserito in comunità a valenza sanitaria individuata a cura del servizio di NPI, i coniugi confermano le condizioni di cui al verbale di separazione, ovvero, i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la residenza della madre di cui si dirà al successivo punto 5 , con diritto del padre a vederli liberamente durante la settimana e tenerli con sé, rispettivamente ogni martedì dalle ore
19.30 sino alle 8 del giorno seguente, nonché due fine settimana al mese dal venerdì alle
18 alla domenica sino alle 22.30 nonché, alternativamente nel giorno di Natale/Santo
Stefano e il Giorno di Pasqua / Lunedì dell'Angelo e per metà dei giorni di vacanza scolastica nei suddetti periodi festivi e per due settimane consecutive nel periodo estivo, da concordarsi preventivamente entro il 31 luglio. Concessa alle parti la possibilità di convenire ulteriori periodi in aggiunta a quelli indicati.
2) verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
e assegno mensile di € 420,00 per ciascun figlio, complessivamente € Per_1 Per_2
840,00 mensili entro il giorno 8 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già note;
assegno che sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
3) Alle spese straordinarie dei figli e spese mediche non coperte dal servizio sanitario, purchè preventivamente concordate, i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno.
4) Il sig. i impegna a costituire in favore della sig.ra diritto Parte_2 Parte_1 di abitazione a vita relativo all'immobile di sua proprietà sito in Comune di IM (VB),
Via Roma n. 1 meglio identificato nei Registri Censuari del suddetto Comune come segue:
- Foglio 15, Via Roma n.1
* Mappale 223 (duecentoventitré), subalterno 30 (trenta), categoria A/3, classe 2, p.T-1, vani
6,5, superficie catastale totale 145 metri quadrati, superficie catastale totale escluse aree scoperte: 142 metri quadrati, rendita catastale euro 335,70 – classamento e rendita proposti
(D.M. 701/94);
- Foglio 15 (quindici), Via Roma n.3 * Mappale 223 (duecentoventitré) subalterno 29 (ventinove), categoria C/6, classe 5, p. T, consistenza metri quadrati 38, superficie catastale totale: 50 metri quadrati, rendita catastale euro 137,38.
Ai sensi della normativa urbanistica vigente (L. 47/1985 e successive mosifiche – D.P.R.
380/2001 modificato con D. Lgs. 301/2002 e s.m.i., art. 49 comma 4 bis del D.L. 31 maggio
2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) il signor Pt_2
sotto la propria responsabilità dichiara che le opere relative al fabbricato
[...] compendiante la porzione immobiliare ad uso abitazione con annesse scala e corte esclusiva e pertinenziale autorimessa in oggetto sono iniziate anteriormente al 1 settembre
1967.
Dichiara altresì che, successivamente a tale data, sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti amministrativi dal Comune di IM:
- pratica edilizia n. 23/1976 – prot. 2881 del 12 ottobre 1976;
- pratica edilizia n. 1-1999 – prot. 280 del 20 gennaio 1999.
5) L'immobile di cui al capitolo precedente sarà consegnato nella disponibilità della sig.ra
completamente ristrutturato e arredato a spese del sig. Parte_1 Pt_2
6) La sig.ra si impegna a lasciare l'immobile ad oggi assegnato e di proprietà del Parte_1 sig. el termine di 60 giorni dalla consegna delle chiavi dell'immobile di Via Roma. n. Pt_2
1
7) Il signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.D.
1.12.1970 n. 898, verserà Parte_2 alla signora , a titolo di liquidazione una tantum, la somma di € 80.000,00 Parte_1
(ottantamila/00), che il Tribunale ritiene equa. Tale importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 5 giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale importo verrà versato anche ai fini della risoluzione della crisi coniugale ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L.D.
1.12.1970 n. 840
8) I ricorrenti, con l'esatto adempimento di quanto sopra espresso e convenuto, dichiarano che non avranno altre pretese da far valere l'una dall'altra.
9) Le parti convengono l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio con rinuncia alla solidarietà professionale.
10) Le parti dichiarano infine di rinunciare ai termini per l'appello della emananda sentenza
11) I coniugi si danno reciprocamente assenso per il rilascio del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio.” Motivi della decisione
Con ricorso in data 09/05/2024, e hiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento tra loro contratto in IM (VB) il 28.7.2001.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
Deve essere tuttavia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non lo scioglimento richiesto dalle parti.
I coniugi hanno, infatti, contratto matrimonio concordatario in data 28.7.2001 nel comune di
IM (VB) e si sono separati consensualmente in data 17.3.2014 con omologa in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che i impegna a costituire in favore di diritto Parte_2 Parte_1 di abitazione a vita relativo all'immobile di sua proprietà sito in Comune di IM (VB),
Via Roma n. 1 meglio identificato nei Registri Censuari del suddetto Comune come segue:
- Foglio 15, Via Roma n.1
* Mappale 223 (duecentoventitré), subalterno 30 (trenta), categoria A/3, classe 2, p.T-1, vani
6,5, superficie catastale totale 145 metri quadrati, superficie catastale totale escluse aree scoperte: 142 metri quadrati, rendita catastale euro 335,70 – classamento e rendita proposti
(D.M. 701/94);
- Foglio 15 (quindici), Via Roma n.3
* Mappale 223 (duecentoventitré) subalterno 29 (ventinove), categoria C/6, classe 5, p. T, consistenza metri quadrati 38, superficie catastale totale: 50 metri quadrati, rendita catastale euro 137,38.
Ai sensi della normativa urbanistica vigente (L. 47/1985 e successive mosifiche – D.P.R.
380/2001 modificato con D. Lgs. 301/2002 e s.m.i., art. 49 comma 4 bis del D.L. 31 maggio
2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) il signor Pt_2
sotto la propria responsabilità dichiara che le opere relative al fabbricato
[...] compendiante la porzione immobiliare ad uso abitazione con annesse scala e corte esclusiva e pertinenziale autorimessa in oggetto sono iniziate anteriormente al 1 settembre
1967. Dichiara altresì che, successivamente a tale data, sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti amministrativi dal Comune di IM:
- pratica edilizia n. 23/1976 – prot. 2881 del 12 ottobre 1976;
- pratica edilizia n. 1-1999 – prot. 280 del 20 gennaio 1999.
L'immobile suddetto sarà consegnato nella disponibilità della completamente Parte_1 ristrutturato e arredato a spese del e la si impegna a lasciare l'immobile Pt_2 Parte_1 ad oggi assegnato e di proprietà del nel termine di 60 giorni dalla consegna delle Pt_2 chiavi dell'immobile di Via Roma. n. 1.
Va dato atto, infine, che i ricorrenti, con l'esatto adempimento di quanto sopra espresso e convenuto, dichiarano che non avranno altre pretese da far valere l'una dall'altra, che le parti convengono l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio con rinuncia alla solidarietà professionale e che si danno reciprocamente assenso per il rilascio del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio.
Si dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
n IM (VB) il 28.7.2001, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
[...]
Comune al n. 4, parte II, serie A affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la residenza della madre;
dà facoltà al padre di vederli liberamente durante la settimana e tenerli con sé, rispettivamente ogni martedì dalle ore 19.30 sino alle 8 del giorno seguente, nonché due fine settimana al mese dal venerdì alle 18 alla domenica sino alle 22.30 nonché, alternativamente nel giorno di Natale/Santo e il Giorno di Pasqua / Lunedì Per_3 dell'Angelo e per metà dei giorni di vacanza scolastica nei suddetti periodi festivi e per due settimane consecutive nel periodo estivo, da concordarsi preventivamente entro il 31 luglio.
Concessa alle parti la possibilità di convenire ulteriori periodi in aggiunta A quelli indicati. pone a carico di l'obbligo di versare alla a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli e assegno mensile di € 420,00 per ciascun figlio, Per_1 Per_2 complessivamente € 840,00 mensili entro il giorno 8 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già note;
assegno che sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie dei figli e spese mediche non coperte dal servizio sanitario, purchè preventivamente concordate, nella misura del 50% ciascuno. pone, inoltre, a carico di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.D.
1.12.1970 n. Parte_2
898, l'obbligo di versare a , a titolo di liquidazione una tantum, la somma Parte_1 di € 80.000,00 (ottantamila/00). Tale importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 5 giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale importo verrà versato anche ai fini della risoluzione della crisi coniugale ai sensi dell'art. 19
L. 74/87 e ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L.D.
1.12.1970 n. 840
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 24/7/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco