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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente
LEGGIO GIUSEPPA, LA
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 06/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2691/2023 depositato il 05/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297202300045129146 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la Ricorrente_1 SRL (CF P.IVA_1), con sede in Pozzallo, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
297202300045129146, con cui l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Ragusa, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione IVA/2018 per il periodo d'imposta
2017, ha iscritto a ruolo l'importo di € 105.152,80, contestando un minor credito IVA di € 69.892,00 oltre sanzioni e interessi.
Parte ricorrente ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”; in particolare ha dedotto l'illegittimità dell'attività di liquidazione in presenza di dichiarazione integrativa IVA 2018 e di precedenti dichiarazioni integrative - originandosi il credito contestato dalla dichiarazione su modello IVA 2017 per l'anno 2016 – di tal che il disconoscimento del credito non avrebbe potuto essere effettuato attraverso lo strumento di cui all'art. 54bis DPR 633/72, richiedendo invece l'emissione di un motivato avviso di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dall'esame degli atti di causa, e dalle controdeduzioni dell'Ufficio, non smentite sul punto dalla ricorrente, emerge che il credito di € 69.892,00, che la società ha riportato nella dichiarazione IVA per l'anno 2017, trae origine da una dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2016 che risulta presentata in data
30/06/2020, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (c.
d. dichiarazione "nell'anno"), così qualificandosi come dichiarazione integrativa ultrannuale a favore del contribuente.
La gestione dei crediti emergenti da tale tipologia di dichiarazioni è disciplinata in modo specifico dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, il quale stabilisce che il credito risultante dalla dichiarazione integrativa
"ultrannuale", qualora non richiesto a rimborso, “ può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa”.
Nel caso di specie, essendo stata la dichiarazione integrativa per il 2016 presentata nel corso del 2020, il relativo credito doveva essere indicato nella dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2020 (Modello IVA 2021), mentre la società ricorrente ha riportato tale credito in compensazione nella dichiarazione integrativa per l'anno 2017, in palese violazione della richiamata disposizione normativa.
Ebbene, poiché tale errore, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, non costituisce una complessa questione giuridica o di merito, bensì un mero errore materiale nel riporto di un'eccedenza di imposta, ben poteva l'Amministrazione finanziaria utilizzare la procedura di controllo automatizzato di cui all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, specificamente deputata, tra l'altro, a correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni.
L'Amministrazione finanziaria, riscontrando attraverso un controllo meramente cartolare la discrasia tra il credito riportato e le regole normative che ne disciplinano l'utilizzo, ha legittimamente proceduto alla correzione dell'errore e all'emissione della conseguente cartella di pagamento, senza necessità di un preventivo avviso di accertamento;
quanto alla società ricorrente, che ha presentato per l'anno 2016 dichiarazioni inizialmente prive di dati per poi generare un credito con dichiarazioni ultrannuali, è evidente che l'uso non corretto degli strumenti dichiarativi non può fondare alcuna legittima pretesa.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA, Sezione II, respinge il ricorso di cui in premessa e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della resistente Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.500,00 ( duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente
LEGGIO GIUSEPPA, LA
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 06/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2691/2023 depositato il 05/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297202300045129146 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la Ricorrente_1 SRL (CF P.IVA_1), con sede in Pozzallo, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
297202300045129146, con cui l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Ragusa, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione IVA/2018 per il periodo d'imposta
2017, ha iscritto a ruolo l'importo di € 105.152,80, contestando un minor credito IVA di € 69.892,00 oltre sanzioni e interessi.
Parte ricorrente ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”; in particolare ha dedotto l'illegittimità dell'attività di liquidazione in presenza di dichiarazione integrativa IVA 2018 e di precedenti dichiarazioni integrative - originandosi il credito contestato dalla dichiarazione su modello IVA 2017 per l'anno 2016 – di tal che il disconoscimento del credito non avrebbe potuto essere effettuato attraverso lo strumento di cui all'art. 54bis DPR 633/72, richiedendo invece l'emissione di un motivato avviso di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dall'esame degli atti di causa, e dalle controdeduzioni dell'Ufficio, non smentite sul punto dalla ricorrente, emerge che il credito di € 69.892,00, che la società ha riportato nella dichiarazione IVA per l'anno 2017, trae origine da una dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2016 che risulta presentata in data
30/06/2020, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (c.
d. dichiarazione "nell'anno"), così qualificandosi come dichiarazione integrativa ultrannuale a favore del contribuente.
La gestione dei crediti emergenti da tale tipologia di dichiarazioni è disciplinata in modo specifico dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, il quale stabilisce che il credito risultante dalla dichiarazione integrativa
"ultrannuale", qualora non richiesto a rimborso, “ può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa”.
Nel caso di specie, essendo stata la dichiarazione integrativa per il 2016 presentata nel corso del 2020, il relativo credito doveva essere indicato nella dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2020 (Modello IVA 2021), mentre la società ricorrente ha riportato tale credito in compensazione nella dichiarazione integrativa per l'anno 2017, in palese violazione della richiamata disposizione normativa.
Ebbene, poiché tale errore, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, non costituisce una complessa questione giuridica o di merito, bensì un mero errore materiale nel riporto di un'eccedenza di imposta, ben poteva l'Amministrazione finanziaria utilizzare la procedura di controllo automatizzato di cui all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, specificamente deputata, tra l'altro, a correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni.
L'Amministrazione finanziaria, riscontrando attraverso un controllo meramente cartolare la discrasia tra il credito riportato e le regole normative che ne disciplinano l'utilizzo, ha legittimamente proceduto alla correzione dell'errore e all'emissione della conseguente cartella di pagamento, senza necessità di un preventivo avviso di accertamento;
quanto alla società ricorrente, che ha presentato per l'anno 2016 dichiarazioni inizialmente prive di dati per poi generare un credito con dichiarazioni ultrannuali, è evidente che l'uso non corretto degli strumenti dichiarativi non può fondare alcuna legittima pretesa.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA, Sezione II, respinge il ricorso di cui in premessa e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della resistente Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.500,00 ( duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.