Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 146
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della procedura di controllo automatizzato

    La Corte ha ritenuto che l'errore nel riporto del credito IVA costituisse un mero errore materiale, correggibile tramite la procedura di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/72, senza necessità di un preventivo avviso di accertamento.

  • Accolto
    Utilizzo improprio del credito IVA

    La Corte ha confermato che il credito IVA, derivante da dichiarazione integrativa ultrannuale per il 2016, doveva essere indicato nella dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2020 (Modello IVA 2021), mentre la società ricorrente lo ha riportato in compensazione nella dichiarazione per l'anno 2017, in violazione della normativa. L'uso non corretto degli strumenti dichiarativi non può fondare alcuna legittima pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 146
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 146
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo