Art. 7.
Il trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita', risultante dall'applicazione dell'articolo precedente, in nessun caso puo' essere inferiore a lire 156.000 annue lorde.
Il trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita', risultante dall'applicazione dell'articolo precedente, in nessun caso puo' essere inferiore a lire 156.000 annue lorde.