Ordinanza collegiale 15 novembre 2024
Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9248 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09248/2025REG.PROV.COLL.
N. 09814/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9814 del 2020, proposto da
CI TA Immobilier, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Pioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fonte Nuova, Dirigente Settore Urbanistica Comune Fonte Nuova, non costituiti in giudizio;
nei confronti
GI CI, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ) n. 2490/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. VA CU e udito per la parte appellante l’avvocato Alessandro Pioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. CI TA OB propone appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 2490/2020 con il quale era stato respinto l’originario ricorso proposto dalla stessa CI TA teso ad ottenere l’annullamento:
(i) dell’ordinanza n. 3 emessa dal Comune di Fonte Nuova, Settore Controllo del Territorio Edilizia Privata, in data 17.07.2019 a mezzo della quale si annullava parzialmente l’ordinanza n. 12 del 01/07/2013 prot. 15461, nella parte in cui si disponeva la demolizione della porzione di fabbricato distinta al N.C.E.U del Comune di Mentana al foglio 33, p.lla n. 662 sub. 502 alla p.lla n. 671 sub. 2, e contestualmente si ordinava la demolizione delle opere abusive;
(ii) del provvedimento di diniego del titolo abilitativo in sanatoria prot. 11646 del 20.04.2010 (emanato sull’istanza di definizione degli illeciti edilizia presentata in data 22/1/2004 prot. n. 1213 dai danti causa dell’appellante);
(iii) del provvedimento prot. n. 6794 del 12.04.2019 emesso dal Comune di Fonte Nuova avente ad oggetto “Risposta all’istanza presentata in data 17/12/2018 prot. 25456 relativa alla domanda di definizione degli illeciti edilizi del 22/01/2004 prot. 1213 presentata dal sig. ON CO e successivo provvedimento di diniego prot. 11646 del 20/04/2010”, con cui veniva disposto « Per tutto quanto sopraesposto, benché la documentazione fotografica prodotta accerti una verità oggettiva chiaramente in contrasto con quella giudiziale, questo ufficio è impossibilitato a revocare il provvedimento di diniego prot. 11646 del 20/04/2010 in base all’art. 654 del c.p.p. ».
2. A sostegno dell’impugnativa sono stati formulati i seguenti motivi di appello:
I. Errore di fatto; Violazione di legge per violazione degli art. 29, 30 e 31 d.p.r. 380/2001.
II. Errore di diritto per avere la sentenza ritenuto non sussistente l’interesse ad impugnare gli atti relativi al diniego di condono; errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, stante l’omessa pronuncia su tutti i motivi di ricorso. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria degli atti impugnati.
III. Errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, stante l’omessa pronuncia sul seguente motivo di ricorso: violazione di legge per violazione degli articoli 8, 9, 10 e 10- bis legge 241/1990.
IV. Errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, stante l’omessa pronuncia sul seguente motivo di ricorso: carenza di motivazione – sanabilità delle opere difformi realizzate.
3. La difesa di parte appellante ha depositato in giudizio il provvedimento prot. n. 19286 del 07/05/2025 del Comune di Fonte Nuova avente il ad oggetto: « Annullamento del provvedimento di diniego del titolo abilitativo in sanatoria » con il quale si dispone quanto segue: « ANNULLA Alla SCI TABOR IMMOBILIER s.s. (omissis) il Provvedimento di Diniego prot. 11646 del 20/04/2010 con il quale si respingeva l'istanza di condono edilizio prot. 1213 del 22/01/2004 ».
4. Con ordinanza n. 4113/2025 la Sezione ha chiesto al Comune di Fonte Nuova alcuni chiarimenti in ordine alla portata del provvedimento di annullamento da ultimo citato.
5. Il Comune di Fonte Nuova è rimasto inerte.
6. All’udienza del 20 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Con provvedimento del 13 novembre 2024 il Comune ha comunicato all’appellante « L’avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7-8 della Legge 241/90 e ss.mm.ií., finalizzato alla valutazione della richiesta di revoca in autotutela del Provvedimento di Diniego del Titolo Abilitativo in Sanatoria emesso da questo settore in data 20.04.2010 con prot. n. 11646, nei confronti dei sig.ri IN RC e CC LI, relativo all'istanza di definizione degli illeciti edilizi presentata in data 22.01.2004 prot. n. 1213 e degli atti ad esso conseguenti ai sensi dell'art. 21-quinques della L. 241/90 di cui alla richiesta pervenuta con prot. 37155 del 19/11/2020 ».
3. Con provvedimento Prot. n. 19286 del 07/05/2025 il Comune ha effettivamente adottato l’« annullamento del provvedimento di diniego del titolo abilitativo in sanatoria – prot. 11646 del 20.04.2010 con il quale si respingeva l’istanza di condono edilizio prot. 1213 del 22.01.2004 ».
4. Per effetto dell’atto appena citato devono ritenersi annullati gli atti ad esso conseguenti per le motivazioni in esso riportate, definendo così positivamente l’istanza prot. 37155 del 19.11.2020 di revoca in autotutela provvedimento di diniego prot. 11646 del 20.04.2010, il cui procedimento, ai sensi degli articoli 7-8 l. 241/90, era stata riavviato in data 13.11.2024.
5. In particolare deve ritenersi annullato non solo detto provvedimento (punto 2 del ricorso) ma anche il successivo provvedimento di diniego prot. 6794 del 12.04.2019 (punto 3 del ricorso), in quanto reso sulla presupposta efficacia del precedente provvedimento di diniego prot. 11646 del 20.04.2010.
6. Deve ritenersi decaduta anche la successiva Ordinanza di demolizione n. 3 (punto 1 del ricorso) resa dallo stesso Comune di Fonte Nuova – Settore Controllo del Territorio Edilizia Privata, in data 17.07.2019 e notificata in data 02.09.2019, in quanto anch’essa emessa e retta in forza dell’annullato provvedimento di diniego del titolo abilitativo in sanatoria Prot. 11646 del 20.04.2010.
7. Nell'ambito del processo amministrativo la cessata materia del contendere può essere pronunciata qualora il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (tra le altre, Consiglio di Stato sez. VII, 13 dicembre 2023, n. 10757).
8. Posto che l’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego del titolo abilitativo in sanatoria – prot. 11646 del 20.04.2010 produce effetti immediati e diretti anche sugli altri due provvedimenti impugnati deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI De CE, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
VA Gallone, Consigliere
VA CU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CU | GI De CE |
IL SEGRETARIO