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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 4 novembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3730/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (codice fiscale: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Michela Iolanda Alida Dibiase e C.F._1 domiciliato presso il di lei studio in Ripacandida (Potenza) alla Via Candida n. 125, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dalla Dott.ssa Dr. Dr. , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Dr. , funzionari incaricati della rappresentanza e difesa dell'Ente CP_5
in virtù di provvedimento autorizzativo n. 2008/6400/000011;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. La parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dello status di portatore di handicap grave.
Con memoria ritualmente depositata, l' ha chiesto il rigetto della domanda per CP_1 inammissibilità, deducendo la carenza dell'interesse ad agire per aver la parte, impugnando il verbale di revisione, domandato una diversa prestazione di cui in precedenza non beneficiava, in difetto di una nuova domanda in sede amministrativa. Domandava, quindi, di dichiarare infondato il ricorso per accertamento tecnico preventivo espletato;
con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e, in data 4 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenete il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. la domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente occorre chiarire che costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario” (Cass. 9/4/2019, n. 9876). La Suprema Corte ha inoltre chiarito che “il giudice adito ha il potere-dovere di accertare sommariamente, oltre ai presupposti processuali, la sussistenza dell'interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l'utilità dell'accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico” (Cass. n. 9755/2019; Cass. 27 aprile 2015, n. 8533; Cass. 5 febbraio 2020, n. 2587).
Con riferimento alla fattispecie in esame, risulta pacifico che oggetto della visita di revisione cui si sottoponeva parte ricorrente era la verifica della permanenza del beneficio dello status di handicap ex l. n. 104/92 art 3 comma 1; beneficio diverso da quello oggetto del ricorso
2 introduttivo del giudizio del presente procedimento teso ad ottenere lo status di handicap grave ex l. n. 104/92 art 3 comma 3.
Orbene, la parte avrebbe potuto contestare efficacemente, in via giudiziale, la determinazione dell'Ente, assumendo la persistenza, senza soluzione di continuità, dei requisiti sanitari di una prestazione eventualmente revocata. Non può, viceversa, richiedere ed ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari di una diversa prestazione, di cui in precedenza non beneficiava, in difetto di una nuova domanda in sede amministrativa (Cass. Civ. Ordinanza n.
27454 del 27 settembre 2023; Cass. sez.un. nr.14561 del 2022);
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il delinearsi, successivamente al riconoscimento di una prestazione, di un diverso e più grave quadro sanitario viene ad integrare una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella valutata dall'Ente, che postula un atto di impulso in sede amministrativa, condizione, poi, di proponibilità dell'eventuale azione in sede giudiziaria (Cass. nr. 23359 del 2021);
Discende, da quanto sin ora detto, il difetto dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e, dunque, la inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato il 21.12.2024, ogni altra domanda, eccezione e Parte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza 4 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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