Decreto cautelare 13 febbraio 2024
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00423/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2024, proposto da:
LE RO e OV ER, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano D'Ancona e Vincenzo Caiazzo, con domicilio fisico nello studio del primo in Sesto San OV piazza della Resistenza n. 52 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Bergamo, via T. Tasso, n. 8 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri e C.I.P.E.S.S. – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, entrambi in persona della Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- del Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo 26 aprile 2023 n. 93 recante Proroga vincolo preordinato all''esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Collegamento Lecco-Bergamo SP ex SS 639 Dei Laghi di Pusiano e Garlate” Variante di Cisano Bergamasco. 1° Lotto Stralcio. Codice CUP E71B04000030001.SPESA Euro 49.990.000,00 con cui, tra l''altro, è stata approvata la variante al progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera n. 106 del 23/12/2015 derivata dalla redazione del progetto esecutivo, decreto mai comunicato ai ricorrenti, nonchè degli elaborati progettuali relativi alla identificazione, determinazione e perimetrazione delle aree da espropriare, dello stesso Decreto nella parte relativa alla reiterazione del vincolo preordinato all''esproprio e nelle altre parti per cui è d''interesse, ivi compresa la mancata previsione di spesa delle indennità relative all''esproprio e alla reiterazione del vincolo preordinato all''esproprio e di ogni altra parte di cui ai motivi di ricorso;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi, la nota 8 novembre 2021 del Dirigente Responsabile del Procedimento della Provincia di Bergamo con cui è stata rigettata la richiesta di riesame del progetto definitivo; il decreto dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 171 registrato in data 30 giugno 2022 con cui è stato approvato il progetto esecutivo nella parte per cui è d''interesse, non conosciuto; il decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 223 del 18 settembre 2015 con cui è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dell''opera “ Collegamento Lecco - Bergamo - S.P. Ex S.S. 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate - Variante di Cisano Bergamasco – 1°Lotto Stralcio ”, nella parte per cui è d''interesse; ove occorrer possa, la Delibera del C.I.P.E. n. 106 del 23 dicembre 2015 con cui è stato approvato il progetto definitivo “ Collegamento Lecco - Bergamo - S.P. Ex S.S. 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate - Variante di Cisano Bergamasco – 1° Lotto Stralcio ”, con la dichiarazione di pubblica utilità e la contestuale reiterazione del vincolo preordinato all''esproprio il 1° lotto funzionale, mai comunicata ai ricorrenti, nella parte per cui è d''interesse e in quanto recepita dal Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 93/2023; la Deliberazione della Giunta provinciale di Bergamo n. 421 del 29 agosto 2008, avente ad oggetto: “ ex SS n. 639 “dei laghi di Pusiano e di Garlate ” - variante definitiva di Cisano Bergamasco. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo ”; ogni altro atto successivo, ivi compreso ogni atto e provvedimento concernente la procedura di gara indetta dalla Provincia di Bergamo o altro Ente per l''affidamento dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione del progetto infrastrutturale viario di cui sopra;
- ove occorrer possa, per la declaratoria di inefficacia, nullità o annullamento di ogni atto di cui sopra e del contratto d''appalto o altro stipulato ai fini dell''esecuzione dell''opera pubblica di cui al progetto approvato con le determinazioni che precedono;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del C.I.P.E.S.S. – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la dichiarazione di data 17 ottobre 2025, notificata il 27 ottobre 2025 e depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto cautelare n. 51 del 13 febbraio 2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa AU MA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto depositato fuori udienza, in data 27 ottobre 2025, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, a spese compensate.
2. L’atto è stato notificato a tutte le altre parti del giudizio sempre in data 27 ottobre 2025.
In data 28 ottobre 2025 i ricorrenti hanno depositato copia dell’atto di rinuncia sopra richiamato sottoscritto per adesione anche dall’Avvocatura dello Stato che ha, pertanto, manifestato tale adesione per tutte le parti dalla stessa rappresentate.
La sottoscrizione per accettazione della rinuncia al ricorso e adesione alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio dei difensori della Provincia di Bergamo risultava già apposta nella dichiarazione depositata in data 27 ottobre 2025.
3. Per completezza può ricordarsi come i ricorrenti, in data 29 febbraio 2024, avessero depositato rinuncia all’istanza cautelare, dando atto che successivamente al ricorso erano state avviate trattative per “ risolvere la controversia bonariamente ”.
4. Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 84 comma 3 c.p.a., l’atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, onde consentire a quelle che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio di opporvisi.
Di tale adempimento non solo vi è prova in atti, ma le altre parti del giudizio hanno espressamente accettato la rinuncia e aderito a che venisse disposta la compensazione delle spese tra le parti.
5. Alla luce di quanto sinora esposto non resta che dare atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso, con accettazione della stessa da parte delle altre parti del giudizio.
6. Conseguentemente, preso atto della rinuncia, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 comma 2, lett. c) c.p.a., con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ED, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
AU MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU MA | MA ED |
IL SEGRETARIO