TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/10/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri all'esito dell'udienza di discussione del 3/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA dandone integrale lettura, nella causa iscritta al n. 840/2025 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliata in VIALE SCALA C.F._1
GRECA n. 406/D, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIORGIA RINALDO (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. GRAZIA GUERRA (c.f. ) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 assunta Parte_1 dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Comune di Augusta con contratto a tempo determinato e successivamente stabilizzata, conveniva in giudizio l' chiedendo la condanna dell'Istituto alla corresponsione del CP_1
TFR maturato negli anni di contribuzione da dipendente con contratto a tempo determinato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo. Si è costituito in giudizio l' , rilevando che << in sede di CP_1 autotutela ha provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta. Si allegano a tal fine i mandati di pagamento e le attestazioni di liquidazione
1 del TFR >>; l'Ente previdenziale ha chiesto, pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere, e compensare le spese di lite.
Preso atto dell'intervenuto pagamento nelle more del giudizio da parte dell' convenuto, parte ricorrente ha aderito alla chiesta CP_2 cessazione della materia del contendere;
ha, peraltro, rilevato che l' si CP_1
è attivato solo successivamente alla regolare instaurazione del contraddittorio e alla ricezione del ricorso introduttivo e ha, pertanto, insistito in atti ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite.
In conformità con quanto concordemente richiesto dalle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In proposito, si rammenta che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
Va, altresì, osservato che - come più volte evidenziato dalla Suprema
Corte - alla declaratoria della cessazione della materia del contendere non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflitto tra le parti in ordine alle spese di lite, dacché un tal contrasto importa, esclusivamente, che il giudice assuma le proprie determinazioni in merito al riparto delle spese processuali, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e ss.
c.p.c.. (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., 2 agosto 2004, n. 14775; conf.,
Cass. Civ., 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. Civ., 21 gennaio 1994, n. 576).
Ciò posto, con riferimento alla concreta fattispecie che ci occupa, deve rilevarsi che è documentale che parte ricorrente aveva già richiesto a Contr
e la domanda di liquidazione del TFR, prima di avviare il CP_1 presente giudizio (si vedano gli all. 4, 4.1, 5 al ricorso introduttivo);
l' , però, si è attivato ad avviare istruttoria solo a seguito del ricorso CP_1 giudiziario (emerge dalla stessa produzione allegata alla memoria responsiva che la lavorazione della pratica è iniziata successivamente alla data del ricorso) – ignorando, quindi, di fatto l'istanza effettuata in sede amministrativa e stragiudiziale.
In definitiva, la sussistenza del presente giudizio è imputabile esclusivamente all'atteggiamento inerte di , con la conseguenza vanno CP_1
2 rimborsate alla parte ricorrente le spese di giudizio, secondo i principi della soccombenza virtuale e liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa e dell'importo riconosciuto e liquidato, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 840/2025 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al rimborso in favore del ricorrente delle spese di CP_1 lite, che liquida nella somma di € 1.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Giorgia Rinaldo. Siracusa, 3/10/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
3