Decreto cautelare 10 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Ordinanza cautelare 29 settembre 2023
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7231 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Russo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto di rifiuto del titolo di viaggio, emesso dalla Questura di Roma il -OMISSIS- e notificato al ricorrente in pari data;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche di estremi non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. NO NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Il signor -OMISSIS- agisce per l’annullamento del decreto di rifiuto del titolo di viaggio, ex art. 24 del D.lgs. n. 251/2007, adottato nei suoi confronti dalla Questura di Roma il -OMISSIS- e notificato in pari data.
Il gravato diniego è stato motivato dalla preposta autorità di Pubblica Sicurezza in ragione della ritenuta insussistenza “… di fondate ragioni che non consentano allo straniero di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche di cittadinanza”. In particolare è stato ritenuto che le motivazioni addotte dall’autorità consolare per non rilasciare il passaporto ordinario (afferenti alla mancata presentazione della carta di identità nazionale, ed al necessario pagamento dell’importo di euro 31,00 corrispondente alla marca da bollo), formalizzate con dichiarazione del 20 luglio 2022, “… non appaiono sufficienti a consolidare il requisito “delle fondate ragioni”, così come previsto dal comma 2 del citato art. 24 d.lgs. 251/2007, poiché vertenti esclusivamente su impedimenti di natura squisitamente amministrativa, che ben potrebbero essere sanati dalla medesima autorità diplomatica, secondo i canali ad essa disponibili, con il Paese di origine”.
2. Per chiedere l’annullamento del provvedimento citato è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il -OMISSIS-, depositato il -OMISSIS- successivo, ed affidato ad un’unica censura così rubricata: “ A) Violazione di legge e falsa applicazione in relazione agli artt. 24 co. 3 D.lgs. 251/2007 e dell’art. 25 DR 2004/83CE - Eccesso di potere per erronea identificazione dei presupposti di fatto e di diritto – Travisamento - Difetto di motivazione”.
Premesso di essere titolare di protezione sussidiaria, il ricorrente lamenta in sostanza che le “ fondate ragioni ”, che non consentono al titolare di tale protezione di ottenere il passaporto dalle Autorità Consolari del Paese d’origine sarebbero integrate, non solo ove il contatto o il rientro nel proprio Paese di origine costituissero motivo di pericolo, ma anche dai casi, come quello all’esame, nei quali gli apparati burocratici del Paese di appartenenza rendano impossibile al cittadino di conseguire il documento richiesto. Nella fattispecie infatti il ricorrente lamenta che la rappresentanza consolare pretende dal richiedente il passaporto il possesso della carta di identità che, a propria volta, per essere emessa necessita del certificato di nascita di cui il ricorrente non è in possesso e che potrebbe essere ottenuto solo con un rientro nello Stato di origine, reso però impossibile dal suo status di titolare di protezione sussidiaria.
3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documentazione.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, non appellata, questo Tribunale ha accolto, ai fini del riesame, la domanda cautelare del ricorrente evidenziando che “ il più recente orientamento del giudice amministrativo è nel senso che per la disposizione di cui all’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251 del 2007 rientri nell'impossibilità di “chiedere” il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza anche l'impossibilità di ottenere tale documento per problematiche burocratiche di rilascio” e che “ in applicazione dei parametri sopra esposti, avendo il ricorrente fornito prova di essersi rivolto alle autorità consolari del paese d’origine e degli ostacoli burocratici da queste opposti, il provvedimento di diniego non appare, ad una sommaria delibazione, adeguatamente istruito e motivato sul punto della possibilità per il ricorrente di ottenere il certificato di nascita necessario per il rilascio del passaporto”.
4. In data -OMISSIS-, la resistente Amministrazione ha depositato nel fascicolo di causa il decreto del -OMISSIS- con cui, in esecuzione della citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2023, la Questura di Roma ha confermato il diniego avversato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il rinnovato provvedimento di diniego è stato adottato ribadendo, per un verso, “ che la carenza di documenti sarebbe compiutamente sanabile tramite i normali basilari canali di comunicazione, a disposizione di chiunque (fax, pec, mail ordinarie, agenzie di assistenza pratiche, patronati, ecc.), senza la necessaria presenza del richiedente presso il Territorio del Paese di origine” e, per altro verso, “che sostenere una stretta correlazione tra la titolarità di status di protezione sussidiaria ed rilascio di titolo di viaggio, basato solo ed unicamente su tale assunto, ingenererebbe un obbligato "automatismo" per lo Stato italiano, di rilascio di titolo di viaggio ai beneficiari di tale protezione, non previsto”.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile l’istanza cautelare “ Considerato: a) che l’amministrazione ha confermato il diniego originario e che allo stato detto provvedimento confermativo non risulta impugnato; b) che allo stato quindi è venuto meno l’interesse alla decisione cautelare sul primo diniego ”.
5. In vista della discussione le parti non hanno depositato nel fascicolo processuale nuovi documenti o prospettazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026, nel corso della quale il Collegio ha evidenziato alle parti la sussistenza di profili di improcedibilità del mezzo di tutela all’esame, avuto riguardo alla mancata impugnazione del citato provvedimento confermativo del -OMISSIS-.
6. Alla luce di quanto documentato dalla difesa della resistente Amministrazione, il Collegio non può che prendere atto della circostanza che, con il predetto decreto del -OMISSIS-, la Questura di Roma ha confermato il diniego avversato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Considerato dunque che il citato provvedimento adottato in esito al remand disposto dal TAR non è stato impugnato, il Collegio, in mancanza di qualsiasi istanza risarcitoria, osserva che nessun vantaggio potrebbe ottenere parte ricorrente dall’annullamento del precedente decreto di rigetto della sua domanda di rilascio di titolo di viaggio del -OMISSIS- e che, pertanto, il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio reputa che sussistano i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
8. Da ultimo, non sussistendo i presupposti di legge, deve essere confermato il rigetto dell’istanza di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, già provvisoriamente disposto con decreto n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- della competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Conferma il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
NO NN, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NO NN | AR IA |
IL SEGRETARIO