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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4711 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n.774/2025 R.G. vertente tra
, con l'assistenza e difesa dagli Avv.ti Walter Parte_1 Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi;
- RICORRENTE -
e
[...]
Controparte_1
, con l'assistenza e difesa ex art. 417 bis c.p.c.
[...] della dott.ssa ; Controparte_2
- RESISTENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, appartenente al personale docente della scuola, adiva questo Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in forza di contratti di lavoro a tempo determinato in relazione alle supplenze brevi o saltuarie espletate nei periodi dal 30.09.2020 al 11.06.2021, e dal 16.06.2021 al 17.06.2021, con condanna del alla CP_1 corresponsione della somma €. 1,495,74, con vittoria di spese processuali con distrazione. Il si è costituito in giudizio contestando la fondatezza CP_1 della domanda. In data odierna, la causa giunge a decisione. La domanda è fondata e, pertanto, va accolta. La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti, erogata, ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 3, C.C.N.L. 15.03.2001, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente e del miglioramento del servizio scolastico. La questione è stata già affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2015 del 27.07.2018, le cui argomentazioni si condividono integralmente ed alle quali in questa sede si fa rinvio (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011). Infatti, l'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione di fatti rilevanti e ragioni giuridiche sottese anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, nel caso di specie, sussistendo assoluta identità contenutistica della situazione di fatto e diritto tra il caso deciso dalla Corte di Cassazione e quello di odierno esame, si fa rinvio alla predetta decisione. Ebbene, come riportato nell'ordinanza citata, “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la <> a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle <<modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. 31.8.1999>> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo ” (Cass. 20015/2018). Ed invero, l'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017). A parere della Suprema Corte l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientra nelle
“condizioni di impiego”. Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro. La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal convenuto il quale ha escluso immotivatamente la parte CP_1 ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale. Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7 C.C.N.L. Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione sancito dalle fonti del diritto dell'Unione Europea. È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello dell'Unione Europea;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto europeo. Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso. Ciò posto, le considerazioni esposte sono pienamente condivisibili e possono essere fatte proprie anche nella presente controversia. Invero non è stato allegato da parte del alcun elemento CP_1 oggettivo dal quale desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio <>, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo … una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD CP_1
è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese>>” (cfr. Cass. 20015/2018). Dunque, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto. Nel caso di specie, avendo la ricorrente prestato servizio, nei periodi per cui è causa, va riconosciuto in capo ad essa il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per i relativi incarichi di supplenza, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, salvo il divieto di cumulo ex lege 724/1994. Conseguentemente, anche a fronte della mancata contestazione dei conteggi allegati al ricorso introduttivo, il va CP_1 condannato a corrispondere in favore della ricorrente l'importo complessivo di €. 1.495,74 oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascun rateo arretrato da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91. Le considerazioni svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Le spese di lite, liquidate secondo valori minimi in ragione della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Giuseppe Craca, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la Professionale CP_3 Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al ricorso;
- condanna il al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente dell'importo complessivo di Euro 1.495,74 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su ciascun rateo arretrato da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- condanna la parte resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi
€.1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro (dott. Giuseppe Craca)
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n.774/2025 R.G. vertente tra
, con l'assistenza e difesa dagli Avv.ti Walter Parte_1 Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi;
- RICORRENTE -
e
[...]
Controparte_1
, con l'assistenza e difesa ex art. 417 bis c.p.c.
[...] della dott.ssa ; Controparte_2
- RESISTENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, appartenente al personale docente della scuola, adiva questo Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in forza di contratti di lavoro a tempo determinato in relazione alle supplenze brevi o saltuarie espletate nei periodi dal 30.09.2020 al 11.06.2021, e dal 16.06.2021 al 17.06.2021, con condanna del alla CP_1 corresponsione della somma €. 1,495,74, con vittoria di spese processuali con distrazione. Il si è costituito in giudizio contestando la fondatezza CP_1 della domanda. In data odierna, la causa giunge a decisione. La domanda è fondata e, pertanto, va accolta. La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti, erogata, ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 3, C.C.N.L. 15.03.2001, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente e del miglioramento del servizio scolastico. La questione è stata già affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2015 del 27.07.2018, le cui argomentazioni si condividono integralmente ed alle quali in questa sede si fa rinvio (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011). Infatti, l'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione di fatti rilevanti e ragioni giuridiche sottese anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, nel caso di specie, sussistendo assoluta identità contenutistica della situazione di fatto e diritto tra il caso deciso dalla Corte di Cassazione e quello di odierno esame, si fa rinvio alla predetta decisione. Ebbene, come riportato nell'ordinanza citata, “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la <
“condizioni di impiego”. Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro. La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal convenuto il quale ha escluso immotivatamente la parte CP_1 ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale. Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7 C.C.N.L. Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione sancito dalle fonti del diritto dell'Unione Europea. È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello dell'Unione Europea;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto europeo. Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso. Ciò posto, le considerazioni esposte sono pienamente condivisibili e possono essere fatte proprie anche nella presente controversia. Invero non è stato allegato da parte del alcun elemento CP_1 oggettivo dal quale desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio <
è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese>>” (cfr. Cass. 20015/2018). Dunque, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto. Nel caso di specie, avendo la ricorrente prestato servizio, nei periodi per cui è causa, va riconosciuto in capo ad essa il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per i relativi incarichi di supplenza, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, salvo il divieto di cumulo ex lege 724/1994. Conseguentemente, anche a fronte della mancata contestazione dei conteggi allegati al ricorso introduttivo, il va CP_1 condannato a corrispondere in favore della ricorrente l'importo complessivo di €. 1.495,74 oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascun rateo arretrato da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91. Le considerazioni svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Le spese di lite, liquidate secondo valori minimi in ragione della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Giuseppe Craca, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la Professionale CP_3 Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al ricorso;
- condanna il al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente dell'importo complessivo di Euro 1.495,74 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria su ciascun rateo arretrato da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- condanna la parte resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi
€.1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro (dott. Giuseppe Craca)