Articolo 3 della Legge 8 aprile 1974, n. 194
Articolo 2
Versione
8 giugno 1974
Art. 3.
In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Le relative spese, valutate in lire 6.500 milioni in ragione di anno, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144 .

Entrata in vigore il 8 giugno 1974