Art. 43.
Sono applicabili ai procuratori le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 12.
L'ufficio di procuratore e' incompatibile col notariato e con qualunque altra professione, salvo la disposizione dell'articolo 2, non che con qualunque ufficio o impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Universita', nei licei, e altri istituti pubblici, di segretario di Camera di commercio e di segretario comunale nei comuni la cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.
Sono applicabili ai procuratori le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 12.
L'ufficio di procuratore e' incompatibile col notariato e con qualunque altra professione, salvo la disposizione dell'articolo 2, non che con qualunque ufficio o impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Universita', nei licei, e altri istituti pubblici, di segretario di Camera di commercio e di segretario comunale nei comuni la cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.