Articolo 43 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 42Articolo 44
Versione
30 giugno 1874
Art. 43.

Sono applicabili ai procuratori le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 12.

L'ufficio di procuratore e' incompatibile col notariato e con qualunque altra professione, salvo la disposizione dell'articolo 2, non che con qualunque ufficio o impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Universita', nei licei, e altri istituti pubblici, di segretario di Camera di commercio e di segretario comunale nei comuni la cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874