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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2470 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti BUONAJUTO RENATO e PAOLA, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
PATRIZIA INCORONATO, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 anche da loro sottoscritto, in data 25/10/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 30/07/2014, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Terzigno (NA) (al N.33, Parte II, Serie A, Anno 2014). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Premesso che dal matrimonio è nata la figlia, il 23/01/2016, le parti hanno Persona_1 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 29/10/2024). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) ciascun coniuge potrà liberamente scegliere il proprio domicilio e la propria residenza, ove riterrà più opportuno, previa comunicazione scritta all'altro coniuge;
b) la minore viene affidata ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Persona_1 presso la madre, in Terzigno alla via Riserba nr.15, con facoltà per il padre di vederla ogni qual volta lo riterrà opportuno, previo appuntamento telefonico con la madre, nel rispetto anche delle eIGenze, degli orari e degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
c) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
d) la minore potrà permanere presso il domicilio del padre, due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli orari e le eIGenze della minore, preferibilmente il martedì e giovedì, sarà cura del padre prelevarla dall'uscita di scuola, durante il periodo scolastico, altrimenti, dalla casa della madre , nei periodi estivi e di vacanza scolastica, il padre, si recherà presso il domicilio della madre, con, l'impegno, da di raccompagnarla , presso l'abitazione della madre, dopo l'orario di cena;
e) la minore potrà pernottare presso il domicilio del padre, un fine settimana ogni quindici giorni, sarà cura del padre, o di chi fa le veci, prelevarla dalla casa della madre il sabato mattina, verso le ore 10,00 e riportarla, la domenica sera, alle ore 20,00 dopo l'orario di cena;
f) la minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali, secondo il criterio dell'alternanza;
g) per il periodo estivo, la minore trascorrerà, con il padre, un periodo di vacanza di una settimana, durante il mese di luglio o di agosto da concordarsi entro la data del 30 giugno, di ogni anno, ed ogni spostamento effettuato con i minori, verrà comunicato all'altro coniuge previo contatto telefonico;
h) ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nel periodo di permanenza della figlia presso il proprio domicilio;
i) il padre IG. a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_2 Persona_1
, verserà alla IG.ra , entro il giorno quattro di ogni mese, la somma di €
[...] Parte_1
350,00, (euro trecentocinquanta) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, delle spese straordinarie (viaggi di studio, e spese mediche e non coperte dal S.S.N.) previa esibizione di documenti giustificativo;
l) attualmente la minore frequenta la terza elementare, presso un istituto scolastico privato, a San
Giuseppe Vesuviano, il padre, IG. continuerà a pagare, mensilmente, la retta Parte_2 scolastica, attualmente pari ad euro 306,00, per tutto l'anno scolastico 2024/2025, per gli anni scolastici successivi, l'importo della retta scolastica, sarà divisa al 50% tra i coniugi;
m) alla fine del percorso elementare, i coniugi si accorderanno tra di loro, se continuare a scegliere per la figlia un istituto privato, oppure farla frequentare una scuola pubblica;
n) il IG. continuerà a pagare, le rette mensili, pari ad euro 130,00, del corso di Parte_2 tennis e di teatro, frequentati dalla minore;
o) la IG.ra continuerà a pagare le spese mensili pari ad euro 140,00 , relative Parte_1 alle lezioni private sostenute dalla minore , dopo l'orario scolastico, ed il corso di inglese frequentato dalla minore;
p) gli eventuali gli assegni familiari, nell'interesse della figlia minori, saranno percepiti al 100% a favore della IG.ra ; Parte_1
q) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti, e di aver definito con il presente atto ogni rapporto di dare e avere tra di loro pendente e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo, o causale, ad eccezione di quanto precisato sopra;
r) i coniugi con la sottoscrizione del presente accordo si danno il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per la minore s) gli avvocati costituiti rinunciano al beneficio di solidarietà ex art.13 Legge professionale forense.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
2470 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Terzigno (NA) (al N.33 , Parte II, Serie A,
Anno 2014) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/01/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice