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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R. N. G. 1049/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta E_1 Parte_1 C.F._1
uido elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Ricorrente
Contro
, (C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Paolo Pacorig del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_3
Resistente
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: - dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito in favore della sig.ra CP_1 in ragione del venir meno dei presupposti (squilibrio delle condizioni economiche delle due parti) per cui il medesimo
[...]
riconosciuto in sede di scioglimento del matrimonio;
- in subordine, ridurre in misura congrua l'assegno che
[...] dovrà versare a al fine di riequilibrare, almeno in parte, le condizioni economiche dei due Parte_2 CP_1 via ulteriorment non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. del 22.03.2024; - in ogni caso, condannare CP_1 al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
[...] Per parte resistente: NEL MERITO In via principale a) per le ragioni di cui in narrativa, respingersi il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni in essere tra le parti. Spese di lite rifuse. In via subordinata b) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata sub a) per le ragioni di
1 cui in narrativa disporre che il sig. versi alla signora entro il giorno 05 di ogni mese la Parte_2 CP_1 somma di € 350,00 (trecentocinquanta/ 00) a titolo di assegno divorzile ovvero la maggior/minor somma ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente in base agl'indici ISTAT come per legge. Spese di lite rifuse in caso di opposizione. IN VIA ISTRUTTORIA come in sede di comparsa di costituzione e risosta dd. 15.02.2024 e memoria ex art 473bis c.p.c. dd. 15.03.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 CP_1 concordatario in data 19/12/2007 nel Comune di Grottaglie.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza non definitiva n. 345/2020 del 11/02/2020 resa nell'ambito del procedimento di cui al N.R.G., 5543/2018 il Tribunale di Taranto ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, all'esito dell'indicato giudizio, ha definitivamente pronunciato con sentenza n. 1193/2021 del 14/05/2021 disponendo, all'esito di conclusioni congiunte rassegnate tra le parti, tra l'altro, a carico di l'obbligo di versare, a favore dell'ex moglie Parte_2 CP_1
di assegno divorzile;
[...]
Con ricorso depositato in data 12/12/2023 ha domandato la modifica Parte_2 delle statuizioni di cui alla citata sentenz ordine la diminuzione – dell'assegno divorzile dovuto ad . In particolare, il ricorrente ha allegato: a) che dalla CP_1 della pronuncia divorzile la situa esistente subiva un miglioramento, avendo la stessa raggiunto l'età della pensione ed essendo divenuta titolare del relativo trattamento previdenziale;
b) che, di contro, la situazione economica del ricorrente subiva un peggioramento: a causa di un deterioramento delle condizioni di salute che costringevano lo stesso a un ricovero presso la R.S.A. Kalema di Mesagne, con pagamento di retta mensile di € 860,00 e la pensione mensile spettante allo stesso, ammontante a € 1.900,00 circa, subiva il pignoramento della somma mensile di € 253,70 in forza di provvedimento del Tribunale di Brindisi, Esecuzioni Mobiliari del 13/08/2021;
Nominato il Giudice relatore e fissata la prima udienza giusto decreto presidenziale, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la resistente ha evidenziato: CP_1 a) di aver rinunciato, a seguito del matrimonio e su insistenza dell'ex marito, al proprio lavoro di sub-agente assicurativo (stipendio medio mensile di € 800,00) per dedicarsi alle esigenze famigliari e permettere al ricorrente di dedicarsi alla propria carriera;
b) che nel corso del 2008/2009 Parte_2 ndava in pensione e disponeva del trattamento di fine rapporto (supe
[...] corrispondendo alla prima moglie l'importo di € 20.000,00 e donando il rimanente al figlio Persona_1
c) che in costanza di matrimonio le condizioni economiche del ricorrente
[...] tenore di vita della coppia) erano piuttosto agiate, disponendo della Parte_2 proprietà di due immobili (un'abitazione e una villa residenziale) uito della sentenza divorzile n. 1193/2021 del Tribunale di Taranto è venuto meno l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere la somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno divorzile dovuto alla prima moglie NN PA essendo quest'ultima venuta a mancare;
e) che nel corso degli anni il ricorrente si è spogliato del proprio patrimonio immobiliare;
f) che il pignoramento della pensione del ricorrente è derivato da un debito contratto in favore del figlio g) di percepire una Persona_1 pensione di vecchiaia dell'importo mensile di € 581,3 artamento di 60mq, sito in Gorizia, acquistato grazie a proventi ereditari.
Nel successivo scambio di memorie a norma dell'art. 473bis. 17 c.p.c., il ricorrente ha allegato come la prima mogli, NN PA, fosse deceduta in data 05/02/2020 e che non era proprietario di alcun immobile già al momento della celebrazione del matrimonio.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa sufficientemente istruita, il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. e, depositate le memorie previste dal citato articolo, ha rimesso
2 la causa al collegio per la decisione.
2. Il ricorso deve essere in parte accolto per i seguenti motivi;
Giova premettere che il Tribunale fa proprio e condivide il principio di diritto espresso, all'esito di una pregevole ricostruzione dogmatica, nella nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite he ha affermato come ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., SS. UU., n. 18287/2018).
Si ritiene dunque che l'istituto dell'assegno divorzile svolga la duplice funzione – discendente direttamente dai principi costituzionali di solidarietà sociale – assistenziale (destinata a valere dove la situazione economica e patrimoniale di uno dei coniugi divorziandi non garantisce allo stesso l'autosufficienza) e compensativa (volta in qualche modo a risarcire il coniuge rimasto più debole del sacrificio delle proprio sacrificio professionale finalizzato alla costruzione del tenore di vita famigliare in costanza di matrimonio).
In merito alla riconosciuta funzione assistenziale riconosciuta all'istituto, la Giurisprudenza ha poi chiarito come la stessa comporti la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, n. 3015/2018). Si ritiene poi, che sulla base dei canoni che regolamentano l'onere della prova, debba essere il coniuge richiedente, per il principio di auto responsabilità economica, a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica. In merito alla seconda delle due funzioni individuate, la Giurisprudenza della Cassazione ha avuto poi modo di approfondirne i presupposti, precisando come il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (così Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 29920/2022). In questa prospettiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – elemento fondamentale per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione – diventa elemento irrilevante per il riconoscimento dell'assegno divorzile, venendo definitivamente meno il legame matrimoniale tra i coniugi.
Giova poi rammentare come la Giurisprudenza della Suprema Corte, a cui questo Collegio aderisce, ha avuto recentemente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 7961/2024) modo di richiamare i precedenti assunti secondo cui, in riferimento alla previsione di cui all'art. 9, comma I, L. 898/1970, l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, deve essere operato secondo una valutazione comparativa delle condizioni delle parti, senza che il giudice sia chiamato ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, che è già stata effettuata con la sentenza divorzile e che il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deve, anzi, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, provvedendo ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale
3 accertata (così Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 7666/2022); inoltre è, tuttavia, evidente che, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni di divorzio, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo cioè conto dei criteri che derivano dall'interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili al momento della decisione (Cass. Civ., Sez. I, Ord. 1645/2023)
Si evidenzia in primo luogo come è preclusa una completa analisi, con riguardo ai criteri sopra indicati circa alla determinazione, in punto di an e di quantum, dell'assegno divorzile, delle motivazioni sottese alla sentenza di divorzio, intervenuta in data 14/05/2021, atteso che la stessa è intervenuta sulla base di conclusioni congiunte delle parti accolte dal collegio.
Tuttavia, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, si ritiene che dalla pronuncia di detta sentenza, passata in giudicato e mai oggetto di impugnazione, le condizioni delle parti, tanto economiche, quanto di fatto, siano parzialmente mutate.
Per quanto concerne la posizione di lo stesso ha subito un peggioramento Parte_2 della propria condizione patrimoniale. Pur a fronte di una situazione reddituale rimasta pressoché invariata (vedasi sul punto le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2020-2021-2022 dimesse agli atti), consistente nell'attribuzione di pensione mensile di circa € 1.900,00, lo stesso a causa di un peggioramento delle condizioni di salute (desumibile dalla documentazione medica versata in atti), deve sostenere spese per il ricovero in una struttura sostenendo un esborso di € 860,00 mensili (circostanza desumibile dall'analisi degli estratti conto correnti dimessi, che, pur registrando un leggero incremento delle giacenze tra il 2021 ed il 2023, evidenziano tale esborso con regolarità mensile dal settembre 2022). Resta invece circostanza preesistente alla pronuncia della sentenza divorzile la sottoposizione a pignoramento della pensione nella misura di 1/5, disposta nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare N.R.G.E. 1222/2019 Tribunale di Brindisi a far data dal mese di settembre 2019. Parimenti, risulta circostanza precedente alla pronuncia divorzile il venir meno dell'obbligo – gravante su – di erogare Parte_2
l'assegno divorzile in favore della prima moglie deceduta in data 05/02/2020. Persona_2
Per quanto concerne la posizione di , si evidenzia che la stessa ha subito invece un CP_1 miglioramento della propria posizion momento della pronuncia divorzile: dal punto di vista reddituale, la stessa è ora titolare di una pensione di vecchiaia (nella misura mensile di € 580,00 circa). Dal punto di vista economico, la resistente ha assistito un aumento delle proprie liquidità a fronte della vendita di un immobile, avvenuta alla fine del 2022, evincibile dagli estratti conti depositati in atti.
Sulla scorta di tali circostanze, ritenuto che, pur a fronte di un incremento positivo della posizione economica del coniuge al quale la sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio ha attribuito il diritto all'assegno divorzile, la stessa non abbia raggiunto una piena indipendenza economica, tale da far totalmente venir meno i presupposti per detto riconoscimento, tale miglioramento, unito al deterioramento delle condizioni economiche complessive del coniuge gravato, è circostanza idonea a mutare l'equilibrio raggiunto con la pronuncia divorzile ed impone, tenuto anche conto della durata meno che decennale del matrimonio (si osserva infatti come il matrimonio sia stato celebrato in data 19/12/2007 e che, sebbene la pronuncia di separazione sia intervenuta in data 05/05/2017, l'udienza presidenziale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati è stata celebrata il 18/12/2013), di rideterminare l'importo dell'assegno divorzile nella misura di € 200,00, oltre a rivalutazione ISTAT.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri al D.M. 55/2014.
Ritenuto applicabile, a fronte della non particolare complessità della causa, il valore compreso tra € 26.000 ed € 52.000,00, si applicano i valori medi dello scaglione di riferimento fatta eccezione per la fase istruttoria, al quale si applica il valore minimo a fronte della natura squisitamente documentale della causa.
A fronte dell'accoglimento parziale della domanda principale di parte attrice, si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura della metà;
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente il ricorso e, conseguentemente,
Ridetermina l'assegno divorzile dovuto a carico di e a favore di Parte_2 CP_1
nella misura di € 200,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata
[...]
o 5 di ogni mese.
Condanna altresì a rimborsare a e spese di lite, che si CP_1 Parte_2 liquidano, € 3.356, orsi, i.v.a., c.p. i, se e come dovute.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta E_1 Parte_1 C.F._1
uido elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Ricorrente
Contro
, (C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Paolo Pacorig del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_3
Resistente
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: - dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito in favore della sig.ra CP_1 in ragione del venir meno dei presupposti (squilibrio delle condizioni economiche delle due parti) per cui il medesimo
[...]
riconosciuto in sede di scioglimento del matrimonio;
- in subordine, ridurre in misura congrua l'assegno che
[...] dovrà versare a al fine di riequilibrare, almeno in parte, le condizioni economiche dei due Parte_2 CP_1 via ulteriorment non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. del 22.03.2024; - in ogni caso, condannare CP_1 al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
[...] Per parte resistente: NEL MERITO In via principale a) per le ragioni di cui in narrativa, respingersi il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni in essere tra le parti. Spese di lite rifuse. In via subordinata b) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata sub a) per le ragioni di
1 cui in narrativa disporre che il sig. versi alla signora entro il giorno 05 di ogni mese la Parte_2 CP_1 somma di € 350,00 (trecentocinquanta/ 00) a titolo di assegno divorzile ovvero la maggior/minor somma ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente in base agl'indici ISTAT come per legge. Spese di lite rifuse in caso di opposizione. IN VIA ISTRUTTORIA come in sede di comparsa di costituzione e risosta dd. 15.02.2024 e memoria ex art 473bis c.p.c. dd. 15.03.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 CP_1 concordatario in data 19/12/2007 nel Comune di Grottaglie.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza non definitiva n. 345/2020 del 11/02/2020 resa nell'ambito del procedimento di cui al N.R.G., 5543/2018 il Tribunale di Taranto ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, all'esito dell'indicato giudizio, ha definitivamente pronunciato con sentenza n. 1193/2021 del 14/05/2021 disponendo, all'esito di conclusioni congiunte rassegnate tra le parti, tra l'altro, a carico di l'obbligo di versare, a favore dell'ex moglie Parte_2 CP_1
di assegno divorzile;
[...]
Con ricorso depositato in data 12/12/2023 ha domandato la modifica Parte_2 delle statuizioni di cui alla citata sentenz ordine la diminuzione – dell'assegno divorzile dovuto ad . In particolare, il ricorrente ha allegato: a) che dalla CP_1 della pronuncia divorzile la situa esistente subiva un miglioramento, avendo la stessa raggiunto l'età della pensione ed essendo divenuta titolare del relativo trattamento previdenziale;
b) che, di contro, la situazione economica del ricorrente subiva un peggioramento: a causa di un deterioramento delle condizioni di salute che costringevano lo stesso a un ricovero presso la R.S.A. Kalema di Mesagne, con pagamento di retta mensile di € 860,00 e la pensione mensile spettante allo stesso, ammontante a € 1.900,00 circa, subiva il pignoramento della somma mensile di € 253,70 in forza di provvedimento del Tribunale di Brindisi, Esecuzioni Mobiliari del 13/08/2021;
Nominato il Giudice relatore e fissata la prima udienza giusto decreto presidenziale, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la resistente ha evidenziato: CP_1 a) di aver rinunciato, a seguito del matrimonio e su insistenza dell'ex marito, al proprio lavoro di sub-agente assicurativo (stipendio medio mensile di € 800,00) per dedicarsi alle esigenze famigliari e permettere al ricorrente di dedicarsi alla propria carriera;
b) che nel corso del 2008/2009 Parte_2 ndava in pensione e disponeva del trattamento di fine rapporto (supe
[...] corrispondendo alla prima moglie l'importo di € 20.000,00 e donando il rimanente al figlio Persona_1
c) che in costanza di matrimonio le condizioni economiche del ricorrente
[...] tenore di vita della coppia) erano piuttosto agiate, disponendo della Parte_2 proprietà di due immobili (un'abitazione e una villa residenziale) uito della sentenza divorzile n. 1193/2021 del Tribunale di Taranto è venuto meno l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere la somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno divorzile dovuto alla prima moglie NN PA essendo quest'ultima venuta a mancare;
e) che nel corso degli anni il ricorrente si è spogliato del proprio patrimonio immobiliare;
f) che il pignoramento della pensione del ricorrente è derivato da un debito contratto in favore del figlio g) di percepire una Persona_1 pensione di vecchiaia dell'importo mensile di € 581,3 artamento di 60mq, sito in Gorizia, acquistato grazie a proventi ereditari.
Nel successivo scambio di memorie a norma dell'art. 473bis. 17 c.p.c., il ricorrente ha allegato come la prima mogli, NN PA, fosse deceduta in data 05/02/2020 e che non era proprietario di alcun immobile già al momento della celebrazione del matrimonio.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa sufficientemente istruita, il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. e, depositate le memorie previste dal citato articolo, ha rimesso
2 la causa al collegio per la decisione.
2. Il ricorso deve essere in parte accolto per i seguenti motivi;
Giova premettere che il Tribunale fa proprio e condivide il principio di diritto espresso, all'esito di una pregevole ricostruzione dogmatica, nella nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite he ha affermato come ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., SS. UU., n. 18287/2018).
Si ritiene dunque che l'istituto dell'assegno divorzile svolga la duplice funzione – discendente direttamente dai principi costituzionali di solidarietà sociale – assistenziale (destinata a valere dove la situazione economica e patrimoniale di uno dei coniugi divorziandi non garantisce allo stesso l'autosufficienza) e compensativa (volta in qualche modo a risarcire il coniuge rimasto più debole del sacrificio delle proprio sacrificio professionale finalizzato alla costruzione del tenore di vita famigliare in costanza di matrimonio).
In merito alla riconosciuta funzione assistenziale riconosciuta all'istituto, la Giurisprudenza ha poi chiarito come la stessa comporti la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, n. 3015/2018). Si ritiene poi, che sulla base dei canoni che regolamentano l'onere della prova, debba essere il coniuge richiedente, per il principio di auto responsabilità economica, a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica. In merito alla seconda delle due funzioni individuate, la Giurisprudenza della Cassazione ha avuto poi modo di approfondirne i presupposti, precisando come il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (così Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 29920/2022). In questa prospettiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – elemento fondamentale per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione – diventa elemento irrilevante per il riconoscimento dell'assegno divorzile, venendo definitivamente meno il legame matrimoniale tra i coniugi.
Giova poi rammentare come la Giurisprudenza della Suprema Corte, a cui questo Collegio aderisce, ha avuto recentemente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 7961/2024) modo di richiamare i precedenti assunti secondo cui, in riferimento alla previsione di cui all'art. 9, comma I, L. 898/1970, l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, deve essere operato secondo una valutazione comparativa delle condizioni delle parti, senza che il giudice sia chiamato ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, che è già stata effettuata con la sentenza divorzile e che il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deve, anzi, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, provvedendo ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale
3 accertata (così Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 7666/2022); inoltre è, tuttavia, evidente che, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni di divorzio, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo cioè conto dei criteri che derivano dall'interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili al momento della decisione (Cass. Civ., Sez. I, Ord. 1645/2023)
Si evidenzia in primo luogo come è preclusa una completa analisi, con riguardo ai criteri sopra indicati circa alla determinazione, in punto di an e di quantum, dell'assegno divorzile, delle motivazioni sottese alla sentenza di divorzio, intervenuta in data 14/05/2021, atteso che la stessa è intervenuta sulla base di conclusioni congiunte delle parti accolte dal collegio.
Tuttavia, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, si ritiene che dalla pronuncia di detta sentenza, passata in giudicato e mai oggetto di impugnazione, le condizioni delle parti, tanto economiche, quanto di fatto, siano parzialmente mutate.
Per quanto concerne la posizione di lo stesso ha subito un peggioramento Parte_2 della propria condizione patrimoniale. Pur a fronte di una situazione reddituale rimasta pressoché invariata (vedasi sul punto le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2020-2021-2022 dimesse agli atti), consistente nell'attribuzione di pensione mensile di circa € 1.900,00, lo stesso a causa di un peggioramento delle condizioni di salute (desumibile dalla documentazione medica versata in atti), deve sostenere spese per il ricovero in una struttura sostenendo un esborso di € 860,00 mensili (circostanza desumibile dall'analisi degli estratti conto correnti dimessi, che, pur registrando un leggero incremento delle giacenze tra il 2021 ed il 2023, evidenziano tale esborso con regolarità mensile dal settembre 2022). Resta invece circostanza preesistente alla pronuncia della sentenza divorzile la sottoposizione a pignoramento della pensione nella misura di 1/5, disposta nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare N.R.G.E. 1222/2019 Tribunale di Brindisi a far data dal mese di settembre 2019. Parimenti, risulta circostanza precedente alla pronuncia divorzile il venir meno dell'obbligo – gravante su – di erogare Parte_2
l'assegno divorzile in favore della prima moglie deceduta in data 05/02/2020. Persona_2
Per quanto concerne la posizione di , si evidenzia che la stessa ha subito invece un CP_1 miglioramento della propria posizion momento della pronuncia divorzile: dal punto di vista reddituale, la stessa è ora titolare di una pensione di vecchiaia (nella misura mensile di € 580,00 circa). Dal punto di vista economico, la resistente ha assistito un aumento delle proprie liquidità a fronte della vendita di un immobile, avvenuta alla fine del 2022, evincibile dagli estratti conti depositati in atti.
Sulla scorta di tali circostanze, ritenuto che, pur a fronte di un incremento positivo della posizione economica del coniuge al quale la sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio ha attribuito il diritto all'assegno divorzile, la stessa non abbia raggiunto una piena indipendenza economica, tale da far totalmente venir meno i presupposti per detto riconoscimento, tale miglioramento, unito al deterioramento delle condizioni economiche complessive del coniuge gravato, è circostanza idonea a mutare l'equilibrio raggiunto con la pronuncia divorzile ed impone, tenuto anche conto della durata meno che decennale del matrimonio (si osserva infatti come il matrimonio sia stato celebrato in data 19/12/2007 e che, sebbene la pronuncia di separazione sia intervenuta in data 05/05/2017, l'udienza presidenziale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati è stata celebrata il 18/12/2013), di rideterminare l'importo dell'assegno divorzile nella misura di € 200,00, oltre a rivalutazione ISTAT.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri al D.M. 55/2014.
Ritenuto applicabile, a fronte della non particolare complessità della causa, il valore compreso tra € 26.000 ed € 52.000,00, si applicano i valori medi dello scaglione di riferimento fatta eccezione per la fase istruttoria, al quale si applica il valore minimo a fronte della natura squisitamente documentale della causa.
A fronte dell'accoglimento parziale della domanda principale di parte attrice, si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura della metà;
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente il ricorso e, conseguentemente,
Ridetermina l'assegno divorzile dovuto a carico di e a favore di Parte_2 CP_1
nella misura di € 200,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata
[...]
o 5 di ogni mese.
Condanna altresì a rimborsare a e spese di lite, che si CP_1 Parte_2 liquidano, € 3.356, orsi, i.v.a., c.p. i, se e come dovute.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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