TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/08/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Francesca Ajello Relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1016/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GONELLA CATERINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. e , domiciliatario Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Data della decisione: 24 luglio 2025
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 La parte costituita ha chiesto di emettere pronuncia non definitiva sullo status divorzile e di dichiarare pertanto lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
e si sono sposati a Muggia in data 23.07.2010. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione è nata in data [...]. Persona_1
Le parti si sono separate consensualmente per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Pordenone in data 18.03.2018.
ha proposto ricorso al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con La ricorrente ha, inoltre, chiesto che venga disposto Controparte_1
l'affidamento esclusivo e il collocamento di a sé, con collocamento presso di sé e determinazione dei Per_2 tempi e delle modalità di permanenza e delle visite del padre, disponendo “che comunque entrambi si occupino della sua cura, istruzione ed educazione” e contributo al mantenimento indiretto da parte del signor pari ad euro 350,00 mensili (con adeguamento ISTAT), oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie come regolate dal Protocollo di Trieste e assegni familiari al 100% alla madre. A fondamento di tali richieste, la ricorrente ha dedotto di occuparsi della figlia autonomamente;
che il signor CP_1 oltre a non versare regolarmente l'assegno posto a suo carico a titolo di mantenimento, non ha dedicato e non dedica alla figlia tempo qualitativamente rilevante, in quanto sempre impegnato con il lavoro;
che ora
è la stessa a non voler più vedere il padre, in quanto la stessa ha lamentato di essere condotta Per_2 presso il locale in cui lavora il padre dove quest'ultimo non le dedica attenzioni;
di aver sempre sostenuto il rapporto padre – figlia, nonostante il signor cambi spesso idea e non si sia mai impegnato per CP_1 frequentarla. La signora ha specificato che il resistente è affezionato a , ma non è Parte_1 Per_2 affidabile né nella gestione del rapporto con la figlia, né nel contributo al mantenimento quantomeno in forma indiretta.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito e ne è stata, Controparte_1 conseguentemente, dichiarata la contumacia.
È stato disposto l'ascolto della minore con l'ausilio di un'esperta, in esito al quale Persona_3 sono stati poi emessi dei provvedimenti provvisori.
All'ultima udienza tenutasi innanzi al giudice istruttore, la parte ricorrente ha chiesto che il
Tribunale dichiari, con sentenza non definitiva, lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione della stessa sulle ulteriori domande.
Considerato: pagina 2 di 3 - che sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili/ scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato e Parte_1 vivono separati dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale Controparte_1 di Trieste a seguito di ricorso per la separazione consensuale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La separazione personale dei coniugi è stata, poi omologata in data 8.03.2018 e pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto;
- che quanto alle questioni in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, in relazione alle modalità di esercizio del diritto di visita , nonché in relazione alla ulteriori questioni economiche , la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio – come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1016/2024, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e , Parte_1 Controparte_1 in data 23.07.2010, atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Muggia al n. 06, parte I, anno 2010
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Muggia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2025
il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Francesca Ajello Relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1016/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GONELLA CATERINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. e , domiciliatario Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Data della decisione: 24 luglio 2025
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 La parte costituita ha chiesto di emettere pronuncia non definitiva sullo status divorzile e di dichiarare pertanto lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
e si sono sposati a Muggia in data 23.07.2010. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione è nata in data [...]. Persona_1
Le parti si sono separate consensualmente per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Pordenone in data 18.03.2018.
ha proposto ricorso al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con La ricorrente ha, inoltre, chiesto che venga disposto Controparte_1
l'affidamento esclusivo e il collocamento di a sé, con collocamento presso di sé e determinazione dei Per_2 tempi e delle modalità di permanenza e delle visite del padre, disponendo “che comunque entrambi si occupino della sua cura, istruzione ed educazione” e contributo al mantenimento indiretto da parte del signor pari ad euro 350,00 mensili (con adeguamento ISTAT), oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie come regolate dal Protocollo di Trieste e assegni familiari al 100% alla madre. A fondamento di tali richieste, la ricorrente ha dedotto di occuparsi della figlia autonomamente;
che il signor CP_1 oltre a non versare regolarmente l'assegno posto a suo carico a titolo di mantenimento, non ha dedicato e non dedica alla figlia tempo qualitativamente rilevante, in quanto sempre impegnato con il lavoro;
che ora
è la stessa a non voler più vedere il padre, in quanto la stessa ha lamentato di essere condotta Per_2 presso il locale in cui lavora il padre dove quest'ultimo non le dedica attenzioni;
di aver sempre sostenuto il rapporto padre – figlia, nonostante il signor cambi spesso idea e non si sia mai impegnato per CP_1 frequentarla. La signora ha specificato che il resistente è affezionato a , ma non è Parte_1 Per_2 affidabile né nella gestione del rapporto con la figlia, né nel contributo al mantenimento quantomeno in forma indiretta.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito e ne è stata, Controparte_1 conseguentemente, dichiarata la contumacia.
È stato disposto l'ascolto della minore con l'ausilio di un'esperta, in esito al quale Persona_3 sono stati poi emessi dei provvedimenti provvisori.
All'ultima udienza tenutasi innanzi al giudice istruttore, la parte ricorrente ha chiesto che il
Tribunale dichiari, con sentenza non definitiva, lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione della stessa sulle ulteriori domande.
Considerato: pagina 2 di 3 - che sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili/ scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato e Parte_1 vivono separati dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale Controparte_1 di Trieste a seguito di ricorso per la separazione consensuale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La separazione personale dei coniugi è stata, poi omologata in data 8.03.2018 e pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto;
- che quanto alle questioni in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, in relazione alle modalità di esercizio del diritto di visita , nonché in relazione alla ulteriori questioni economiche , la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio – come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1016/2024, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e , Parte_1 Controparte_1 in data 23.07.2010, atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Muggia al n. 06, parte I, anno 2010
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Muggia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2025
il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3