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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 19/08/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1326/'19 R. G. A. C. C., avente ad oggetto
“risarcimento danni da incidente stradale”
TRA
rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall' Parte_1
Avv. Pasquale SCARANO ed elettivamente domiciliato in Agnone (IS) presso lo studio di Quest'ultimo al Corso Vittorio Emanuele n° 182;
-attore-
E
domiciliato in Agnone (IS) alla c.da S. Onofrio Controparte_1
n°52; -convenuto-
Nonché
rappresentata e difesa come in atti dall' Avv. Controparte_2
Giovanni SERAFINO ed elettivamente domiciliata in Isernia presso il Suo studio alla Via Kennedy n°56; -convenuta -
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Andando ad esaminare tutto il materiale probatorio acquisito lungo la non breve istruttoria, il Giudicante è giunto al motivato convincimento che il sinistro de quo
agitur è avvenuto perché l'attore il giorno 30.06.2019 stava attraversando sulle strisce pedonali in agro di Agnone (IS), allorquando veniva investito dall'autovettura tipo Fiat
Punto targata AZ 857 GF di proprietà del Sig. che Controparte_1
effettuava una manovra di svolta a destra per immettersi in Piazza Unità d'Italia non avvedendosi dell'attore Pt_2
Dal rapporto redatto dai Carabinieri di Agnone nella stesura della dinamica del
2 sinistro si legge: “il conducente del veicolo A, mentre percorreva la strada di Via
Matteotti con direzione di marcia Via Roma entrambe del Comune di Agnone, dopo
aver svoltato a destra verso Piazza Unità d'Italia ed aver superato totalmente le
strisce pedonali esistenti per tutta al totale larghezza della predetta piazza,
sopraggiunto all'altezza dell'albero sito al centro della predetta piazza, con la parte
anteriore destra e con molta probabilità con il parafango anteriore destro investiva
involontariamente un pedone che nel contempo attraversava la piazza con direzione
del civico nr. 1 verso l'attività commerciale Bar Feni's, provocando delle lesioni a
quest'ultimo”.
Dalla lettura del rapporto si legge che a causa dell'evento de quo il conducente dell'autovettura investitrice veniva sanzionato ai sensi dell'art. 191 III e IV comma c. d.
s..
Nel corso del giudizio veniva, altresì, ammessa ed espletata la prova testimoniale con l'escussione del testimone indifferente, e Testimone_1
, nipote dell'attore. Testimone_2
Il testimone, , confermava la dinamica del sinistro cosi come Testimone_1
sopra esposta e precisava che l'attore a causa dell'investimento riportava lesioni alla caviglia destra, motivo per cui provvedeva a contattare il servizio 118 che intervenne sul posto.
Il testimone escusso, , descriveva la dinamica del Testimone_2
sinistro cosi come esposta dall'altro testimone, quindi dall'esame delle prove orali raccolte emerge che i testimoni rendevano una testimonianza lineare e concorde nella
3 descrizione dell'effettiva dinamica del sinistro de quo.
Questo Giudice, pertanto, ritiene che non vi è alcun dubbio dell'esclusiva responsabilità del convenuto in merito ai fatti de quibus.
Bisogna provvedere in ordine alla liquidazione del danno dell'attore, Pt_1
, consistenti in danni fisici.
[...]
Per i danni fisici subiti dall'attore Questo Giudice fa propria la consulenza medico legale redatta dal Dott. , in quanto immune da vizi logici e ben Persona_1
elaborata, che quantifica detti danni nella misura dell'11 per cento a titolo di danno biologico, trenta giorni di I.T.T. , sessanta giorni di I. T. P. al settantacinque per cento,
centoventi giorni di I. T. P. al cinquanta per cento e centoventi giorni di I.T.P al venticinque per cento.
Pertanto, si ha per undici punti di percentuale di danno biologico, considerato che l'attore, all'epoca del sinistro aveva ottantuno anni di età la Parte_1
somma di € 18.035,00 (diciottomilatrentacinque/00), con la personalizzazione del danno morale nella misura del 48% si ha la somma di € 31561,00
(trentunomilacinquecentosessantuno/00), per trenta giorni di I.T.T. si ha la somma di
€ 3.450,00 (tremilaquattrocentocinqanta/00), per sessanta giorni di I. T. P. al settantacinque per cento si ha la somma di € 5175,00
(cinquemilacentosessantacinque/00), per centoventi giorni di I.T.P. al cinquanta per cento si ha la somma di € 6900,00 (seimilanovecento/00), per centoventi giorni di
I.T.P. al venticinque per cento si ha la somma di € 3450,00
(tremilaquattrocentocinquanta/00), oltre le spese mediche riconosciute congrue dal
4 CTU pari ad € 406,00 (quattrocentosei/00) per un totale pari ad € 50.952,00
(cinquantamilanovecentocinquantadue/00).
Pertanto, alla luce della suddetta documentazione e delle fotografie in atti di causa raffiguranti i danni riportati dal motociclo attoreo Questo giudice ritiene equo liquidare la somma di € 50.952,00 (cinquantamilanovecentocinquantadue/00).
Alla luce delle suesposte considerazioni, Questo giudice ritiene che i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 50.952,00 (cinquantamilanovecentocinquantadue/00) oltre interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo.
Per il governo delle spese vale il principio della soccombenza.
P.Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 1326/2019 R. G. A. C. C. vertente tra Parte_1
contro nonché concernente Controparte_1 Controparte_2
risarcimento danni, cosi provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) condanna i convenuti al pagamento in solido tra di loro in favore di Pt_1
della somma di € 50.952,00 (cinquantamilanovecentocinquantadue/00)
[...]
oltre interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;
3) pone le spese di CTU in via solidale a carico dei convenuti;
5 4) condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 13.786,00 (tredicimilasettecentottantasei/00) di cui €
286,00 per esborsi oltre 12,50 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Pasquale SCARANO.
Così deciso in Isernia, lì 15 luglio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
6
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1326/'19 R. G. A. C. C., avente ad oggetto
“risarcimento danni da incidente stradale”
TRA
rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall' Parte_1
Avv. Pasquale SCARANO ed elettivamente domiciliato in Agnone (IS) presso lo studio di Quest'ultimo al Corso Vittorio Emanuele n° 182;
-attore-
E
domiciliato in Agnone (IS) alla c.da S. Onofrio Controparte_1
n°52; -convenuto-
Nonché
rappresentata e difesa come in atti dall' Avv. Controparte_2
Giovanni SERAFINO ed elettivamente domiciliata in Isernia presso il Suo studio alla Via Kennedy n°56; -convenuta -
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Andando ad esaminare tutto il materiale probatorio acquisito lungo la non breve istruttoria, il Giudicante è giunto al motivato convincimento che il sinistro de quo
agitur è avvenuto perché l'attore il giorno 30.06.2019 stava attraversando sulle strisce pedonali in agro di Agnone (IS), allorquando veniva investito dall'autovettura tipo Fiat
Punto targata AZ 857 GF di proprietà del Sig. che Controparte_1
effettuava una manovra di svolta a destra per immettersi in Piazza Unità d'Italia non avvedendosi dell'attore Pt_2
Dal rapporto redatto dai Carabinieri di Agnone nella stesura della dinamica del
2 sinistro si legge: “il conducente del veicolo A, mentre percorreva la strada di Via
Matteotti con direzione di marcia Via Roma entrambe del Comune di Agnone, dopo
aver svoltato a destra verso Piazza Unità d'Italia ed aver superato totalmente le
strisce pedonali esistenti per tutta al totale larghezza della predetta piazza,
sopraggiunto all'altezza dell'albero sito al centro della predetta piazza, con la parte
anteriore destra e con molta probabilità con il parafango anteriore destro investiva
involontariamente un pedone che nel contempo attraversava la piazza con direzione
del civico nr. 1 verso l'attività commerciale Bar Feni's, provocando delle lesioni a
quest'ultimo”.
Dalla lettura del rapporto si legge che a causa dell'evento de quo il conducente dell'autovettura investitrice veniva sanzionato ai sensi dell'art. 191 III e IV comma c. d.
s..
Nel corso del giudizio veniva, altresì, ammessa ed espletata la prova testimoniale con l'escussione del testimone indifferente, e Testimone_1
, nipote dell'attore. Testimone_2
Il testimone, , confermava la dinamica del sinistro cosi come Testimone_1
sopra esposta e precisava che l'attore a causa dell'investimento riportava lesioni alla caviglia destra, motivo per cui provvedeva a contattare il servizio 118 che intervenne sul posto.
Il testimone escusso, , descriveva la dinamica del Testimone_2
sinistro cosi come esposta dall'altro testimone, quindi dall'esame delle prove orali raccolte emerge che i testimoni rendevano una testimonianza lineare e concorde nella
3 descrizione dell'effettiva dinamica del sinistro de quo.
Questo Giudice, pertanto, ritiene che non vi è alcun dubbio dell'esclusiva responsabilità del convenuto in merito ai fatti de quibus.
Bisogna provvedere in ordine alla liquidazione del danno dell'attore, Pt_1
, consistenti in danni fisici.
[...]
Per i danni fisici subiti dall'attore Questo Giudice fa propria la consulenza medico legale redatta dal Dott. , in quanto immune da vizi logici e ben Persona_1
elaborata, che quantifica detti danni nella misura dell'11 per cento a titolo di danno biologico, trenta giorni di I.T.T. , sessanta giorni di I. T. P. al settantacinque per cento,
centoventi giorni di I. T. P. al cinquanta per cento e centoventi giorni di I.T.P al venticinque per cento.
Pertanto, si ha per undici punti di percentuale di danno biologico, considerato che l'attore, all'epoca del sinistro aveva ottantuno anni di età la Parte_1
somma di € 18.035,00 (diciottomilatrentacinque/00), con la personalizzazione del danno morale nella misura del 48% si ha la somma di € 31561,00
(trentunomilacinquecentosessantuno/00), per trenta giorni di I.T.T. si ha la somma di
€ 3.450,00 (tremilaquattrocentocinqanta/00), per sessanta giorni di I. T. P. al settantacinque per cento si ha la somma di € 5175,00
(cinquemilacentosessantacinque/00), per centoventi giorni di I.T.P. al cinquanta per cento si ha la somma di € 6900,00 (seimilanovecento/00), per centoventi giorni di
I.T.P. al venticinque per cento si ha la somma di € 3450,00
(tremilaquattrocentocinquanta/00), oltre le spese mediche riconosciute congrue dal
4 CTU pari ad € 406,00 (quattrocentosei/00) per un totale pari ad € 50.952,00
(cinquantamilanovecentocinquantadue/00).
Pertanto, alla luce della suddetta documentazione e delle fotografie in atti di causa raffiguranti i danni riportati dal motociclo attoreo Questo giudice ritiene equo liquidare la somma di € 50.952,00 (cinquantamilanovecentocinquantadue/00).
Alla luce delle suesposte considerazioni, Questo giudice ritiene che i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 50.952,00 (cinquantamilanovecentocinquantadue/00) oltre interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo.
Per il governo delle spese vale il principio della soccombenza.
P.Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 1326/2019 R. G. A. C. C. vertente tra Parte_1
contro nonché concernente Controparte_1 Controparte_2
risarcimento danni, cosi provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) condanna i convenuti al pagamento in solido tra di loro in favore di Pt_1
della somma di € 50.952,00 (cinquantamilanovecentocinquantadue/00)
[...]
oltre interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;
3) pone le spese di CTU in via solidale a carico dei convenuti;
5 4) condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 13.786,00 (tredicimilasettecentottantasei/00) di cui €
286,00 per esborsi oltre 12,50 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Pasquale SCARANO.
Così deciso in Isernia, lì 15 luglio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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