Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Rabino e Tiziana Ratto, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Asti via San Martino n. 43 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Giancarlo Cistriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento adottato in data -OMISSIS- dal Direttore dell’Ufficio Commercio su Area Pubblica del Comune di -OMISSIS- con il quale sono state revocate alla ricorrente le autorizzazioni di tipo A n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- per il commercio su area pubblica nel mercato bisettimanale che si svolge nei giorni di sabato relative ai posteggi n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- in -OMISSIS-;
- degli atti preordinati (in particolare l’art. 7, comma 1, lettera b) del Regolamento del Commercio del Comune di -OMISSIS- nella parte in cui prevede che la revoca avvenga dopo 17 giorni di assenza), consequenziali e comunque connessi del procedimento;
e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa LA HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 31 marzo 2025 e depositato in data 17 aprile 2025, la ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto la revoca delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica nel mercato bisettimanale che si svolge nel giorno di sabato, relative ai posteggi n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- in -OMISSIS-.
Il provvedimento rileva che “ detti posteggi non sono stati utilizzati per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi nell’anno solare 2024 ”. Conseguentemente, viene dichiarata la “ decadenza dalle concessioni dei suddetti posteggi ”.
2. In particolare, la ricorrente espone di essere titolare delle autorizzazioni sopra indicate e di aver ricevuto, in data 11 dicembre 2024, la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca delle stesse, essendo stata assente dal mercato per complessivi 21 giorni nel 2024.
3. La ricorrente ha prodotto al Comune documentazione medica per giustificare le proprie assenze, dovute ai postumi di un incidente stradale che le aveva causato gravi lesioni. Ciò nonostante, con provvedimento di data 29 gennaio 2025, le autorizzazioni sono state revocate.
Più precisamente, il Comune ha ritenuto giustificate 3 delle 21 assenze, ma le restanti 18 sono risultate comunque superiori al limite massimo di assenze non giustificate (17) consentito dall’art. 7 comma 1 del vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.
In particolare, non è stata ritenuta giustificata l’assenza del 2 marzo 2024, perché non coperta dal certificato medico del 30 gennaio 2024, che aveva consigliato la “ sospensione del lavoro ” solo fino al 24 febbraio 2024.
4. Contro il provvedimento di revoca la ricorrente formula censure che possono essere così sintetizzate:
a) dalla documentazione medica risulta che l’infortunio occorso in data-OMISSIS-è di particolare gravità, con possibile comparsa di -OMISSIS- e altri sintomi, anche a distanza di tempo;
b) considerata la gravità dei sintomi, benché il periodo coperto dal certificato medico del 30 gennaio 2024 scadesse in data anteriore al 2 marzo 2024, anche questa assenza dovrebbe essere collegata all’incidente stradale;
c) la revoca applicata in base alla lettera del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche violerebbe quindi i principi di proporzionalità e adeguatezza;
d) si configurerebbe comunque l’illegittimità del suddetto Regolamento, poiché la legge regionale (v. art. 27 comma 4-b della LR 2 febbraio 2010 n. 6) prevede la revoca per periodi di mancato utilizzo del posteggio superiori a quattro mesi, e sarebbe quindi meno restrittiva.
5. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito rilevando l’infondatezza del ricorso.
In particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, il Comune richiama l’art. 24 del Regolamento del commercio su aree pubbliche, il quale prevede, tra l’altro, che i titolari di posteggio siano tenuti alla frequenza del mercato nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento stesso e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica. Ricorda, poi, come l’art. 7 del Regolamento disponga la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica quando il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero a 17 giorni di mercato, salvo casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.
Sempre l’art. 7 dispone che il provvedimento di revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su posteggio comporta la decadenza della concessione di quest’ultimo.
6. La ricorrente, secondo quanto risulta dalla relazione della Polizia Locale del 27 novembre 2024, avrebbe invece accumulato assenze ingiustificate pari a 21 giornate, dettagliatamente riportate nella memoria di costituzione del Comune.
All’esito della comunicazione di avvio del procedimento la ricorrente aveva trasmesso documentazione medica, che il Comune ha, comunque, preso in considerazione, nonostante fosse pervenuta in violazione del termine di 15 giorni dall’evento previsto dal Regolamento.
In base alla certificazione prodotta, sarebbero state giustificate solo le giornate di assenza verificatesi nei giorni 10, 17 e 24 febbraio 2024, ma non la successiva giornata del 2 marzo 2024. Quest’ultima, peraltro, sarebbe l’unica assenza verificatasi nel mese in questione.
Secondo la tesi del Comune, il conteggio delle assenze dovrebbe ritenersi correttamente effettuato, e dunque l’avvenuto superamento “ del contingente massimo non poteva che portare alla revoca delle autorizzazioni/concessioni ”.
In più doveva considerarsi il fatto che la ricorrente, pur disponendo di certificati medici che consigliavano l’astensione dal lavoro per tutto il mese di gennaio 2024, è stata invece regolarmente presente al mercato nello stesso periodo, ossia proprio quando avrebbe avuto maggiore esigenza di rimanere a casa per riprendersi dall’infortunio. Dunque sarebbe poco plausibile che le assenze successive, più distanti temporalmente dall’incidente stradale, siano da ricondurre a quest’ultimo.
7. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il Comune ricorda come le occupazioni per la vendita su posteggio possano essere permanenti o in funzione della cadenza del mercato. La ricorrente svolgeva la propria attività nel mercato del -OMISSIS- ovvero in uno dei due mercati che si tengono a-OMISSIS-, uno nella giornata di -OMISSIS-e uno nella giornata di -OMISSIS-.
La norma del Regolamento contestata nel ricorso non sarebbe illegittima per violazione di legge, ma avrebbe, semplicemente, declinato il periodo previsto dall’art. 27 comma 4 L.R. 2010 n. 6 in funzione delle settimane che compongono i quattro mesi, indicando in un linguaggio pratico il limite che non deve essere superato per non incorrere nella revoca.
La previsione regolamentare, oltretutto rinvenibile nella stragrande maggioranza dei regolamenti comunali di settore, sarebbe quindi perfettamente conforme alla normativa regionale, oltre ad assolvere all’esigenza di indicare con chiarezza il contingente di assenze giustificate oltre il quale deve intervenire il provvedimento di decadenza delle autorizzazioni/concessioni.
8. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione ai soli fini cautelari.
9. All’esito è intervenuta ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale veniva accolta la relativa istanza avanzata dalla ricorrente.
In particolare, veniva ritenuto sussistente il requisito del periculum in mora , venendo in considerazione un provvedimento che incide pesantemente sull’attività lavorativa esercitata dalla ricorrente.
10. Al contempo, veniva ritenuto necessario un approfondimento istruttorio in ordine alle conseguenze dell’infortunio occorso in data -OMISSIS-, al fine di valutare se il quadro patologico descritto dalla ricorrente fosse effettivamente tale da estendersi quantomeno all’assenza del 2 marzo 2024.
A tal proposito, è stato rilevato come dai certificati prodotti in giudizio dallo stesso Comune resistente (nei quali si fa riferimento a -OMISSIS- provocato da incidente stradale, nonché a episodi di -OMISSIS-, e a una visita psichiatrica svolta in data 24 gennaio 2024) emerga un quadro patologico che, astrattamente, avrebbe potuto giustificare anche l’assenza del 2 marzo 2024, pur in mancanza di una specifica certificazione medica relativa alla giornata in questione.
11. Proprio con riferimento ai certificati medici l’ordinanza cautelare ha sottolineato come, essendo il -OMISSIS-associato ad un incidente stradale, potesse ritenersi verosimile che la ricorrente si fosse rivolta al locale Pronto Soccorso o ad altra struttura ospedaliera. Conseguentemente, era possibile che vi fosse ulteriore certificazione medica in grado di chiarire le reali condizioni di salute della ricorrente nel periodo in cui si erano verificate le assenze non puntualmente giustificate.
12. Veniva, pertanto, disposta la sospensione del provvedimento con l’immediata reintegrazione della ricorrente nell’originaria posizione.
Veniva, altresì, disposta l’acquisizione della certificazione del Pronto Soccorso o di altra struttura ospedaliera presso la quale la ricorrente si fosse eventualmente recata dopo l’infortunio, ferma restando la facoltà delle parti di produrre ogni altra documentazione ritenuta utile.
13. La ricorrente, pertanto, veniva onerata della produzione della documentazione sopra indicata nel termine di giorni 60 dalla comunicazione dell’ordinanza.
Sempre nell’ordinanza veniva fissata la pubblica udienza dell’8 gennaio 2026 per la trattazione di merito del ricorso.
14. In data 2 luglio 2025 la ricorrente, in esecuzione dell’ordine istruttorio, ha depositato una relazione medica.
Alla stessa sono allegati: (i) una scheda del Pronto soccorso dell’Ospedale di -OMISSIS- datata-OMISSIS-, nella quale viene diagnostico alla ricorrente un “ -OMISSIS- con -OMISSIS- ”. Nella stessa veniva indicata quale modalità di arrivo “ Ambulanza 118 ” e quale dinamica dell’evento “ Incidente stradale ”; (ii) la relazione della Polizia Locale di descrizione dell’incidente stradale, nella quale la ricorrente viene indicata quale passeggero; (iii) alcune fotografie relative all’incidente stradale, nelle quali l’autovettura sulla quale era trasportata la ricorrente risulta ribaltata su un fianco nella parte esterna di una rotatoria; (iv) un certificato medico del 20 dicembre 2023, nel quale è indicata la necessità per la ricorrente di “ almeno 30 giorni di riposo e cura e ulteriori accertamenti diagnostici ”, con riferimento ad episodi di -OMISSIS- etc.; (v) un certificato medico datato 19 gennaio 2024, nel quale è indicata la necessità per la ricorrente di “ 10 giorni di riposo e cura ”, e si certifica che la paziente riferisce -OMISSIS- insorti successivamente al sinistro stradale; (vi) un referto di visita psichiatrica, nel quale viene consigliata l’astensione dal lavoro per un mese, considerata la terapia prescritta. Nel certificato la ricorrente viene descritta come -OMISSIS-; (vii) un certificato datato 30 gennaio 2024, nel quale viene indicata quale data della visita psichiatrica il 24 gennaio 2024. Anche in questo certificato la ricorrente viene descritta come -OMISSIS-. Viene consigliata la sospensione dal lavoro sino al 24 febbraio 2024.
15. Nella relazione medica viene affermato che la “ sintomatologia descritta nella visita del 24 gennaio 2024 … non è una sintomatologia che può esaurirsi in un mese, ma può perdurare per molto tempo anche per alcuni mesi ”, con possibilità che il periodo di malattia della ricorrente potesse estendersi sino alla fine di marzo 2024.
16. In vista dell’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
17. A propria volta il Comune di Cremona ha depositato documenti e memoria.
18. La ricorrente nella propria memoria sostiene che, in base alla documentazione depositata, all’inizio del mese di marzo 2024 non vi sarebbero state condizioni di salute tali da consentire la ripresa dell’attività.
19. Il Comune di -OMISSIS-, nella propria memoria, riferisce che il giorno successivo alla notifica del provvedimento impugnato la ricorrente, con atto notarile, ha ceduto a un terzo le aziende per il commercio su aree pubbliche, unitamente alle relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS-.
La ricorrente ha poi fatto pervenire agli uffici atto notarile di rettifica, nel quale viene precisato che l’azienda ceduta era “ munita solo ed esclusivamente dall’autorizzazione n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di -OMISSIS- ”.
Da quanto sopra si evincerebbe l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, “ difetto rivelatosi essere sussistente già al momento della proposizione del ricorso ”.
Veniva, comunque, ribadita anche l’infondatezza nel merito.
20. Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2026 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse
21. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
22. Secondo il Comune resistente, la ricorrente, ricevuto il provvedimento impugnato in data 29 gennaio 2025, il giorno successivo, con atto notarile, avrebbe ceduto a terzi “ le aziende per il commercio su aree pubbliche e le autorizzazioni ad essere afferenti dei Comuni di -OMISSIS- -OMISSIS- ”.
Successivamente al deposito dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2025 il cessionario avrebbe contattato più volte gli uffici, al fine di richiedere la volturazione delle autorizzazioni che riteneva di aver acquistato . La ricorrente, a propria volta contattata a più riprese dagli uffici, con atto di data 2 ottobre 2025, a parziale rettifica del precedente contratto, ha precisato che l’azienda ceduta “ è munita solo ed esclusivamente dell’autorizzazione n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di -OMISSIS- ”.
Dal primo atto notarile e dal successivo atto a parziale rettifica, entrambi depositati dal Comune in data 27 novembre 2025 ai sensi dell’art. 73 c.p.a., si evincerebbe l’inammissibilità del ricorso, essendo la ricorrente carente di interesse sin dal momento della sua proposizione.
23. Tale tesi, pur suggestiva, non può però essere accolta.
Occorre ricordare, in primo luogo, come la ricorrente sia la sola destinataria del provvedimento impugnato. È alla ricorrente, infatti, che sono stati contestati i comportamenti che, a detta del Comune, avrebbero imposto la revoca delle autorizzazioni.
Tali autorizzazioni, al momento della comunicazione del provvedimento, erano certamente nella titolarità della stessa.
24. In ogni caso, la cessione risultante dagli atti prodotti dal Comune (cfr. docc. nn. 1 e 2 prodotti in data 27 novembre 2025) non assume alcun rilievo processuale.
Ai fini dell’interesse a ricorrere deve ricordarsi come le autorizzazioni relative a beni pubblici non possano essere semplicemente trasferite con atto tra privati. Le stesse, infatti, richiedono quella che il Comune stesso definisce voltura. Il Comune nulla dice in ordine alla stessa, salvo riferire di contatti telefonici da parte del cessionario. L’atto di rettifica del 2 ottobre 2025, oltretutto, esclude dalla cessione le autorizzazioni del Comune di -OMISSIS-“ in quanto erano state sospese ”. Non è quindi dimostrato che la ricorrente abbia completato il trasferimento ad altri della propria attività, e comunque il Comune non ha ancora disposto la voltura delle autorizzazioni. Ne consegue che nel presente giudizio la ricorrente difende ancora verosimilmente un bene proprio.
Sotto il profilo privatistico deve poi rilevarsi come l’art. 1476 c.c. ponga tra gli obblighi del venditore proprio quello di far acquistare la cosa al compratore. Pertanto, sussisteva, e sussiste tuttora, il preciso dovere in capo alla ricorrente di fare tutto il possibile per salvaguardare l’esistenza giuridica del bene oggetto della vendita, che si compone dell’azienda in senso materiale ma anche delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività. Di qui l’interesse ad agire in giudizio avverso il provvedimento di revoca. In caso di inerzia, infatti, la ricorrente risulterebbe inadempiente nei confronti del cessionario, non potendo evidentemente trasferire un bene di cui non ha più la titolarità.
Il merito del ricorso
25. Passando al merito del ricorso, lo stesso deve ritenersi fondato nei termini di cui in motivazione.
26. Dalla documentazione depositata dalla ricorrente, a seguito dell’approfondimento istruttorio disposto con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 2025, risulta come effettivamente la stessa, in data 3 settembre 2023, sia stata coinvolta in un incidente automobilistico a causa del quale l’autovettura sulla quale la stessa stava viaggiando, quale passeggero trasportato, è stata investita da un’altra autovettura a forte velocità e si è ribaltata, collocandosi su un fianco.
In seguito all’incidente la ricorrente è stata trasportata al Pronto Soccorso, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico non commotivo con vasta ferita nel cuoio capelluto, come già in precedenza ricordato (nelle note si legge “ Trauma stradale – Dinamica importante ”).
27. Dalla certificazione medica, in parte già in atti perché prodotta dallo stesso Comune, emerge come successivamente a tale incidente la ricorrente abbia cominciato a soffrire di “ episodi di stati confusionali, capogiri, calo del visus bilaterale ” etc., tanto da doversi sottoporre a visita psichiatrica.
Nella certificazione relativa a tale visita la ricorrente viene definita “ depressa, ansiosa, con disturbi di panico ”.
28. Viene, pertanto, confermato quanto già ipotizzato nell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2005, ovvero che il quadro patologico, già risultante dai certificati in possesso del Comune, fosse tale da giustificare anche l’assenza del 2 marzo 2024.
29. In particolare, in seguito all’approfondimento istruttorio sopra richiamato, non solo è stato confermato il fatto che la ricorrente sia stata coinvolta in un incidente stradale, ma anche, e soprattutto, che lo stesso si sia svolto con modalità che rendono del tutto verosimile quanto poi successivamente certificato.
30. La certificazione medica già in atti e quanto acquisito in seguito (certificazione del Pronto soccorso, relazione della Polizia Stradale, referto della visita psichiatrica) chiariscono le reali condizioni di salute della ricorrente anche con riferimento al periodo in cui si sono verificate le assenze non puntualmente giustificate.
31. In tale contesto, l’assenza del 2 marzo 2024 può ritenersi causata agli stessi disturbi di salute che emergevano dalla certificazione in possesso del Comune, poi confermati dalla documentazione prodotta in corso di causa. Si tratta di un nesso causale su base probabilistica, essendo irragionevole ritenere che la ricorrente si sia improvvisamente disinteressata della propria attività per altre ragioni, mettendo consapevolmente a rischio la conservazione delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica. La circostanza che poi abbia ceduto, o stia cercando di cedere, l’azienda conferma che aveva interesse a conservare la posizione nel mercato di riferimento, per capitalizzarne il valore. Le assenze sono quindi più facilmente spiegabili come conseguenze delle patologie sviluppatesi in seguito all’incidente stradale.
32. Peraltro, come anche evidenziato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2025, il quadro patologico da cui discendono le assenze contestate non è necessariamente smentito dal fatto che la ricorrente fosse al lavoro nel mese di gennaio 2024. In realtà, è documentato che i disturbi della ricorrente presentano una ricorrenza di episodi più gravi rispetto alla condizione patologica ordinaria. È quindi possibile che a gennaio questi picchi non si siano verificati, consentendo alla ricorrente di recarsi regolarmente al mercato in -OMISSIS-.
33. Il Comune nella propria memoria, depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a., afferma che la ricorrente aveva già provveduto a trasmettere agli uffici la scheda del Pronto soccorso e l’ulteriore certificazione, ma gli uffici comunali non potevano entrare nel merito di valutazioni di carattere sanitario.
34. Tale ultima affermazione è condivisibile se intesa nel senso che gli uffici comunali non avrebbero potuto formulare una diagnosi alternativa a quella documentata, ma quanto trasmesso dalla ricorrente avrebbe dovuto indurre il Comune ad una più attenta valutazione della situazione, che di per sé non richiedeva particolari competenze mediche.
Un approfondimento sull’estensione temporale delle giustificazioni mediche sarebbe stato ancor più auspicabile proprio in considerazione delle conseguenze della revoca delle autorizzazioni, che incide drasticamente e definitivamente sull’attività del titolare, e dunque impone sempre una verifica alla luce del principio di proporzionalità.
35. Come ricordato dal Comune nella propria memoria di costituzione, l’art. 7 del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche esclude la revoca dell’autorizzazione quando le assenze siano dovute a malattia.
36. La documentazione che il Comune già possedeva era ampiamente sufficiente per ricondurre la fattispecie proprio alle assenze per malattia.
37. Non vale a smentire questa conclusione il fatto che la documentazione sia stata fornita all’indomani della ricezione dell’atto di avvio del procedimento, salvo che non se ne voglia contestare ora tardivamente l’autenticità.
Del resto, una rigida applicazione del termine, definito perentorio, di 15 giorni dall’evento come limite massimo entro il quale dovrebbe essere prodotta la documentazione giustificativa dell’assenza si porrebbe in contrasto con il dovere di leale cooperazione imposto dall’art. 1 comma 2 bis L. 241 del 1990, soprattutto quando si sia di fronte a documentazione di cui non sia messa in dubbio l’autenticità, e che attesti una situazione in evoluzione in grado di proseguire anche nel periodo successivo a quello formalmente giustificato.
Conclusioni
38. Conclusivamente, si ritiene che, nonostante la discontinuità dei certificati medici, l’incidente stradale abbia avuto conseguenze tali da giustificare gli stati patologici descritti dalla successiva documentazione medica, con effetti estesi anche all’assenza del 2 marzo 2024.
39. Il ricorso, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca.
Le spese del presente grado
40. La particolarità, anche in fatto, delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione con annullamento del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU PE, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
LA HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA HI | AU PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.