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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11670 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 21919/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
nata a [...] (ucraina) il 25.9.1967, C.F. Parte_1 C.F._1 nte in Napoli alla piazzetta Eritrea, rappr
[...]
v. Vincenzo Cadavero, C.F. , presso cui elett.te CodiceFiscale_2 domicilia in Napoli alla via Diocle ATTRICE
CONTRO
in persona del l.r.p.t. C.F. e P. Iva , Controparte_1 P.IVA_1
della Croce Rossa 1. CONVENUTA
CONTRO
C.F. e P.IVA ), con sede legale in Roma in Controparte_2 P.IVA_2 sa 1, rapp. e . Renato Magaldi, C.F.
[...]
come in atti C.F._3
ER LO
Conclusioni parte attrice: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in persona del legale rappresentante p.t., nella causazione del Controparte_2 all'attrice in data 14.09.2019. Per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della Sig.ra della Controparte_2 Parte_1 iva di € 25.359,25 a titolo di risarc o non patrimoniale, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito della valutazione del Giudice, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza. Condannare altresì la convenuta al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità, dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Porre le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Conclusioni parte intervenuta: Si conclude: a) in via preliminare, per l'estromissione della b) in via principale Controparte_1 per il rigetto della itta, improponibile, inammissibile ed infondata, con vittoria di spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario;
c) in via subordinata, affinchè venga dichiarato il concorso di colpa dell'attrice con conseguente condanna della comparente in proporzione alla percentuale di responsabilità ad essa attribuita.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1 conveniva innanzi a questo Tribunale le Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento d tro occorsole in data 14.09.2019. A sostegno della domanda esponeva che, mentre si trovava a bordo del treno n. 12297 di , sulla tratta Roma-Latina, CP_2 nell'atto di scendere dal piano superiore zza, perdeva l'equilibrio a causa di un violento e improvviso scossone del convoglio, rovinando lungo le scale e riportando gravi lesioni personali.
Iscritta la causa a ruolo, rimaneva contumace la convenuta Controparte_1
tuttavia interveniva volontariamente
[...] Controparte_2 ale effettivo gestore del servizio di ue unico legittimato passivo, chiedeva l'estromissione della prima e, nel merito, il rigetto della domanda attorea. A difesa, la società intervenuta eccepiva in via preliminare la prescrizione annuale del diritto ex art. 2951 c.c. e, nel merito, contestava la dinamica del sinistro, addebitandolo a esclusiva condotta imprudente dell'attrice o, in subordine, chiedendo il riconoscimento di un suo concorso di colpa.
La causa, estesa anche alla interventrice, veniva istruita mediante prova testi e CTU, quindi all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 02.12.2025 era assegnata a sentenza.
*****
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva;
per quanto riguarda la legittimazione passiva, va disposta l'estromissione della convenuta , essendo legittimata passiva Controparte_3
l'intervenu la domanda. Risultano inoltre CP_2 assolti gli ad ui alla L. n. 162/2014 d.lgs. 28/2010 in quanto le parti attrici hanno provveduto a formale invito alla negoziazione assistita come ivi richiesto, sortendo esito negativo.
Ancora preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione annuale del diritto ex art. 2951 c.c. sollevata da . In materia di trasporto di CP_2 persone, infatti, la responsabilità contr vettore concorre con quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e quindi al danneggiato è data la facoltà, come nel caso in esame, di agire in via aquiliana, con applicazione del relativo termine quinquennale di prescrizione.
Considerato che
il sinistro è avvenuto in data 14.09.2019 e l'atto di citazione notificato in data 10.09.2021, si constata che il termine è stato ampiamente rispettato.
Nel merito, la prova testimoniale ha confermato i fatti di causa. In particolare, il teste ha dichiarato di aver assistito di persona al sinistro Testimone_1 occors hiarando che la caduta è avvenuta "a causa di un improvviso sobbalzo o scossone del treno stesso"; ha ulteriormente precisato che l'infortunata, al momento della discesa, "si teneva con la mano destra al corrimani".
Non ha pregio la documentazione prodotta dalla convenuta Società in merito al report della scatola nera;
ed infatti l'intervenuta – basandosi sui dati CP_2 estrapolati dal report in esame - nega unicamente tura di emergenza", ma non esclude in maniera espressa l'esistenza di altri tipi di movimenti anomali (es. scossoni dovuti a problemi sui binari, accelerazioni/decelerazioni brusche ma non classificate come "di emergenza") che ben potrebbero aver causato la caduta. Scossone e caduta che, al contrario, risultano attestati aliunde.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con il sinistro descritto in atti e dichiarandola affetta da postumi.
Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità della intervenuta
. CP_2
Circa il quantum, la CTU medico legale ha identificato le lesioni riportate dall'attrice come segue: “esiti algodistrofici, funzionali ed estetici di frattura pluriframmentaria di polso destro e del V metacarpo in soggetto destrimane”. A tale descrizione segue la quantificazione: Danno biologico permanente di punti 7,0; Inabilità parziale, 30 GG al 75%, 20 GG al 50%, 20 GG al 25%. Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato:
Danno biologico permanente € 8.609,68
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.068,53 Invalidità temporanea parziale al 50% € 474,90 Invalidità temporanea parziale al 25% € 237,45 Totale danno biologico temporaneo € 1.780,88
TOTALE GENERALE: € 10.390,56 Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio.
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati ex DM 55/2014 come da dispositivo, utilizzando il valore medio ivi indicato e secondo lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del'11.12.2025 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, preliminarmente dichiarata l'estromissione dal giudizio di
, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, Controparte_1 così provvede:
-1) Dichiara che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità di C.F. e P.IVA ). Controparte_2 P.IVA_2
-2) Condanna, per l'effetto, C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 al pagamento in favore dell'istante nata a [...] (ucraina) Parte_1 il 25.9.1967, C.F. ed a titolo di risarcimento dei danni CodiceFiscale_1 alla persona della somma di Euro € 10.390,56 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
-3) Pone il compenso del CTU come liquidato in atti a carico di CP_2
(C.F. e P.IVA ), condannando la medesima al rimborso di
[...] P.IVA_2 quanto eventualmente anticipato da parte attrice a tale titolo e nella misura di quanto pagato.
-4) Condanna altresì, (C.F. e P.IVA ) al Controparte_2 P.IVA_2 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, pari ad €. 237,00 per spese ed € 5.077,00 per onorario, oltre rimborso forf. 15%, oltre C.P.A. e IVA se dovuta, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
Così deciso in Napoli, 11/12/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 21919/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
nata a [...] (ucraina) il 25.9.1967, C.F. Parte_1 C.F._1 nte in Napoli alla piazzetta Eritrea, rappr
[...]
v. Vincenzo Cadavero, C.F. , presso cui elett.te CodiceFiscale_2 domicilia in Napoli alla via Diocle ATTRICE
CONTRO
in persona del l.r.p.t. C.F. e P. Iva , Controparte_1 P.IVA_1
della Croce Rossa 1. CONVENUTA
CONTRO
C.F. e P.IVA ), con sede legale in Roma in Controparte_2 P.IVA_2 sa 1, rapp. e . Renato Magaldi, C.F.
[...]
come in atti C.F._3
ER LO
Conclusioni parte attrice: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in persona del legale rappresentante p.t., nella causazione del Controparte_2 all'attrice in data 14.09.2019. Per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della Sig.ra della Controparte_2 Parte_1 iva di € 25.359,25 a titolo di risarc o non patrimoniale, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito della valutazione del Giudice, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza. Condannare altresì la convenuta al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità, dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Porre le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Conclusioni parte intervenuta: Si conclude: a) in via preliminare, per l'estromissione della b) in via principale Controparte_1 per il rigetto della itta, improponibile, inammissibile ed infondata, con vittoria di spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario;
c) in via subordinata, affinchè venga dichiarato il concorso di colpa dell'attrice con conseguente condanna della comparente in proporzione alla percentuale di responsabilità ad essa attribuita.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1 conveniva innanzi a questo Tribunale le Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento d tro occorsole in data 14.09.2019. A sostegno della domanda esponeva che, mentre si trovava a bordo del treno n. 12297 di , sulla tratta Roma-Latina, CP_2 nell'atto di scendere dal piano superiore zza, perdeva l'equilibrio a causa di un violento e improvviso scossone del convoglio, rovinando lungo le scale e riportando gravi lesioni personali.
Iscritta la causa a ruolo, rimaneva contumace la convenuta Controparte_1
tuttavia interveniva volontariamente
[...] Controparte_2 ale effettivo gestore del servizio di ue unico legittimato passivo, chiedeva l'estromissione della prima e, nel merito, il rigetto della domanda attorea. A difesa, la società intervenuta eccepiva in via preliminare la prescrizione annuale del diritto ex art. 2951 c.c. e, nel merito, contestava la dinamica del sinistro, addebitandolo a esclusiva condotta imprudente dell'attrice o, in subordine, chiedendo il riconoscimento di un suo concorso di colpa.
La causa, estesa anche alla interventrice, veniva istruita mediante prova testi e CTU, quindi all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 02.12.2025 era assegnata a sentenza.
*****
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva;
per quanto riguarda la legittimazione passiva, va disposta l'estromissione della convenuta , essendo legittimata passiva Controparte_3
l'intervenu la domanda. Risultano inoltre CP_2 assolti gli ad ui alla L. n. 162/2014 d.lgs. 28/2010 in quanto le parti attrici hanno provveduto a formale invito alla negoziazione assistita come ivi richiesto, sortendo esito negativo.
Ancora preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione annuale del diritto ex art. 2951 c.c. sollevata da . In materia di trasporto di CP_2 persone, infatti, la responsabilità contr vettore concorre con quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e quindi al danneggiato è data la facoltà, come nel caso in esame, di agire in via aquiliana, con applicazione del relativo termine quinquennale di prescrizione.
Considerato che
il sinistro è avvenuto in data 14.09.2019 e l'atto di citazione notificato in data 10.09.2021, si constata che il termine è stato ampiamente rispettato.
Nel merito, la prova testimoniale ha confermato i fatti di causa. In particolare, il teste ha dichiarato di aver assistito di persona al sinistro Testimone_1 occors hiarando che la caduta è avvenuta "a causa di un improvviso sobbalzo o scossone del treno stesso"; ha ulteriormente precisato che l'infortunata, al momento della discesa, "si teneva con la mano destra al corrimani".
Non ha pregio la documentazione prodotta dalla convenuta Società in merito al report della scatola nera;
ed infatti l'intervenuta – basandosi sui dati CP_2 estrapolati dal report in esame - nega unicamente tura di emergenza", ma non esclude in maniera espressa l'esistenza di altri tipi di movimenti anomali (es. scossoni dovuti a problemi sui binari, accelerazioni/decelerazioni brusche ma non classificate come "di emergenza") che ben potrebbero aver causato la caduta. Scossone e caduta che, al contrario, risultano attestati aliunde.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con il sinistro descritto in atti e dichiarandola affetta da postumi.
Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità della intervenuta
. CP_2
Circa il quantum, la CTU medico legale ha identificato le lesioni riportate dall'attrice come segue: “esiti algodistrofici, funzionali ed estetici di frattura pluriframmentaria di polso destro e del V metacarpo in soggetto destrimane”. A tale descrizione segue la quantificazione: Danno biologico permanente di punti 7,0; Inabilità parziale, 30 GG al 75%, 20 GG al 50%, 20 GG al 25%. Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato:
Danno biologico permanente € 8.609,68
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.068,53 Invalidità temporanea parziale al 50% € 474,90 Invalidità temporanea parziale al 25% € 237,45 Totale danno biologico temporaneo € 1.780,88
TOTALE GENERALE: € 10.390,56 Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio.
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati ex DM 55/2014 come da dispositivo, utilizzando il valore medio ivi indicato e secondo lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del'11.12.2025 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, preliminarmente dichiarata l'estromissione dal giudizio di
, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, Controparte_1 così provvede:
-1) Dichiara che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità di C.F. e P.IVA ). Controparte_2 P.IVA_2
-2) Condanna, per l'effetto, C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 al pagamento in favore dell'istante nata a [...] (ucraina) Parte_1 il 25.9.1967, C.F. ed a titolo di risarcimento dei danni CodiceFiscale_1 alla persona della somma di Euro € 10.390,56 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
-3) Pone il compenso del CTU come liquidato in atti a carico di CP_2
(C.F. e P.IVA ), condannando la medesima al rimborso di
[...] P.IVA_2 quanto eventualmente anticipato da parte attrice a tale titolo e nella misura di quanto pagato.
-4) Condanna altresì, (C.F. e P.IVA ) al Controparte_2 P.IVA_2 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, pari ad €. 237,00 per spese ed € 5.077,00 per onorario, oltre rimborso forf. 15%, oltre C.P.A. e IVA se dovuta, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
Così deciso in Napoli, 11/12/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria