TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott. Deli Luca - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Marina Righi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. nr. 5225/2024 in data
8/11/2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Cristina Giusto
parte ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
,parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
***
avente per oggetto: divorzio trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte ricorrente Parte_1
In via principale
Si chiede che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- Affidamento super esclusivo dei figli minori Persona_1
e di alla madre e con residenza presso Per_2
l'abitazione materna, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con se a mezzo di incontri protetti con un educatore del servizio sociale, o alla presenza di persona di fiducia della sig.ra e quindi un pomeriggio il Pt_1
sabato e/o la domenica dalle ore 10.30 del mattino alle ore
17.30 del pomeriggio. - Il giorno di Natale dalle ore 15.30
alle ore 18.30 - Natale 2024 con la madre;
capodanno 2025
dalle ore 15.30 alle ore 18.30; il giorno Pasqua e /o pasquetta dalle ore 15.30 alle ore 18.30 - Pasqua 2025 con la madre, Pasquetta 2025 con il padre. I figli minori quando lo desidereranno e saranno pronti, potranno decidere se trascorrere qualche periodo di vacanza estiva con il padre. - Il compleanno della madre e la festa della mamma con la sig.ra - Il compleanno del padre e Parte_1
la festa del papà, qualora i minori lo gradiscano, lo
Pag. 2 di 9 trascorreranno con il padre. - Il compleanno dei due minori sarà festeggiato ad anni alterni, alterando il pranzo con la cena. - I ponti annuali verranno trascorsi dai figli con i genitori ad anni alterni.
- Disporsi a carico del sig. l'obbligo di CP_1
corrispondere alla sig.ra entro il giorno Parte_1
15 di ogni mese, un assegno per il concorso nel mantenimento dei figli e la somma Persona_1 Per_2
mensile a titolo di assegno per il concorso nel mantenimento di € 528,25, somma rivalutata al mese di settembre 2024, e con prossima rivalutazione monetaria nel mese di settembre 2025; - il rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche (mediche specialistiche non coperte dal SSN, tickets), scolastiche (tassa iscrizione, libri di testo, mensa, eventuali altri costi per attività
organizzate dalla scuola, centri ricreativi estivi),
ricreative, sportive, ludiche e baby sitter, - queste ultime quattro preventivamente concordate tra i genitori -
affrontate nell'interesse dei minori, spese come da protocollo in uso al Tribunale di Treviso.
Spese di causa rifuse.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi che il Tribunale non ravveda le condizioni per un affido super esclusivo, provveda a stabilire un affidamento esclusivo, per i motivi tutti dedotti nel ricorso in epigrafe.
Pag. 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso 7/11/2024, la signora adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
il 21/8/2001, trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di VE (LE) anno 2001, Parte 2,
Serie A n. 33.
La ricorrente esponeva che i coniugi erano andati ad abitare a Villa d'Asolo (TV); che dall'unione erano nati i figli il 9/4/2008 e Persona_3 Persona_4
il 29/6/2011; che i coniugi si erano separati il 7/7/2020
ed era stato stabilito l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa familiare, e un calendario di visite da parte del padre;
che a carico del padre era stato posto un contributo mensile per il mantenimento dei figli pari ad euro 225 per ciascun figlio - spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
che dopo la separazione il era andato a stare nel foggiano CP_1
dalla madre, ma poi era tornato in Veneto ed era stato ospitato dalla odierna ricorrente;
che lei lo aveva denunciato;
che era stata disposta a carico del CP_1
la misura dell'allontanamento dalla casa familiare;
che il era stato poi arrestato e poi condannato per CP_1
reiterate minacce alla moglie, violazione di domicilio,
Pag. 4 di 9 violazione degli obblighi di natura economica stabiliti in separazione;
dopo aver scontato la pena si era allontanato definitivamente dal Veneto per tornare nel foggiano e si era completamente disinteressato dei figli;
solo dal dicembre 2023 versava il dovuto per il mantenimento ordinario dei figli.
Chiedeva che fosse disposto l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre e che il padre potesse vedere i figli in incontri protetti;
chiedeva che fosse posto a carico del un assegno mensile per il mantenimento dei CP_1
figli pari ad euro 528,25 (corrispondente alla somma stabilita in sede di separazione, rivalutata al settembre
2024), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il rimaneva contumace. CP_1
Alla prima udienza compariva la signora Pt_1
Il giudice, pronunciando ai sensi dell'art 473bis.22
c.p.c., disponeva l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre;
disponeva che gli incontri tra padre e figli avvenissero in forma protetta tramite i Servizi Sociali;
poneva a carico del il contributo al mantenimento CP_1
dei figli come chiesto dalla ricorrente.
Alla successiva udienza del 28/4/2025 veniva assunta prova testimoniale e si procedeva all'ascolto dei minori.
Il procuratore precisava quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
Pag. 5 di 9
1. Va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
risultando che da tempo è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che questi non hanno più ripreso la convivenza essendo decorso il tempo previsto dalla legge.
2. Va accolta la domanda di affidamento super esclusivo dei figli alla loro madre, data la pressochè totale assenza del dalla vita dei ragazzi e data la conseguente CP_1
necessità che, allo stato, anche le decisioni di maggiore interesse (salute, educazione, istruzione, residenza) siano prese dalla signora – che attualmente è il solo Pt_1
genitore ad occuparsi in toto dei figli – senza dover interpellare il loro padre.
3. Sui rari incontri tra padre e figli hanno riferito gli stessi ragazzi.
ha detto di avere incontrato il padre, per la Persona_1
prima volta dall'uscita dal carcere, nell'estate 2024
quando lei e il fratello si sono recati dalla nonna paterna nel foggiano;
a Pasqua non è poi voluta tornare e neppure probabilmente ci tornerà durante le prossime vacanze estive;
teneva nascosti i soldi che la madre le aveva dato perché sapeva che “lui ha il vizio di prendere le cose
degli altri”; è sembrato più desideroso di Per_2
riallacciare il rapporto col padre.
Pag. 6 di 9 Allo stato sembra prudente disporre che gli incontri tra padre e figli vengano organizzati dai Servizi in spazio neutro o comunque con le modalità che i Servizi
verificheranno essere migliori dopo aver sentito la madre dei ragazzi, ove il manifesti disponibilità. CP_1
4. Non è nota la situazione economico patrimoniale del
, ma risulta che dal dicembre 2023 egli versi la CP_1
somma stabilita in sede di separazione per il mantenimento dei figli.
La signora chiede che venga confermato l'importo – Pt_1
rivalutato- e la domanda va accolta.
Le spese straordinarie per i figli – come da protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale – vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
l'assegno unico va percepito integralmente dalla madre alla quale i figli sono affidati in via super esclusiva.
5. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014, tolta la fase decisionale non essendo state predisposte comparse conclusionali - vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente decidendo nella causa RG nr. 5225/2024 :
Pag. 7 di 9
1.dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
il 21/8/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile
del Comune di VE (LE) anno 2001, Parte 2, Serie A n.
33;
2. dispone l'affidamento super esclusivo dei figli alla signora confermando l'assegnazione della Parte_1
casa familiare alla stessa perchè ci abiti con i figli;
gli incontri tra padre e figli vanno organizzati dai competenti
Servizi in spazio neutro o comunque con le modalità che i
Servizi verificheranno essere migliori dopo aver sentito la madre dei ragazzi;
3. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei figli con il versamento mensile complessivo di euro 528,25 (valutazione al settembre 2024), oltre successiva rivalutazione annuale;
4. pone le spese straordinarie per i figli – come da protocollo in uso presso questo Tribunale – a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
5. condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore di spese che si liquidano Parte_1
in euro 3.500 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 98 per anticipazioni;
6. dispone la annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE .
Pag. 8 di 9 Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
29/04/2025
Il presidente il giudice estensore dr Deli Luca dr Susanna Menegazzi
Pag. 9 di 9