CA
Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/06/2024, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1192/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLANTE contro
CP_1 con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI SILVIA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, R.G. 1212/2022 del 31.05.2022.
Assegnata a decisione con ordinanza del 9.01.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note autorizzate tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
Il Procuratore Generale intervenuto in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, nato in [...], il [...], di cittadinanza tunisina (in avanti anche solo CP_1
lamentava che, con decreto del 06.09.2019 notificatogli in data 23.01.2022, la Questura di CP_1
Modena aveva rigettato la sua istanza di rilascio del permesso per motivi familiari quale padre del minore di cittadinanza italiana nato il [...], in [...] pericolosità Persona_1
sociale rappresentante un rischio per la sicurezza pubblica.
Avverso tale decreto il cittadino straniero proponeva ricorso ai sensi dell'articolo 8 D.L. vo 30 del 2007 innanzi al Tribunale di Bologna domandando l'annullamento del provvedimento impugnato con ordine di rilascio del permesso richiesto.
Con ordinanza ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. pubblicata il 01.06.2022 il Primo Giudice così statuiva: “Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma secondo lettera c) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.”.
Avverso l'ordinanza Il ha proposto appello per due motivi. Con il primo motivo egli lamenta Parte_1
anzitutto la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, comma 2 d. lgs. 104/2010: pronunciamento del
Giudice su poteri amministrativi mai esercitati perché mai sollecitati all'Amministrazione dall'interessato.
Con il secondo motivo l'appellante censura la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, comma 3
e 5, comma 5 d. lgs. 286/1998 – travisamento dei fatti di causa ed erroneità e contraddittorietà della motivazione specie con riferimento al giudizio di pericolosità sociale e alla valutazione dell'accertamento della mancata convivenza con il figlio minore cittadino italiano, ingiustificatamente assente dal Territorio dello Stato, circostanza erroneamente reputata subvalente e recessiva rispetto al legame di coniugio con cittadina italiana, madre del suddetto minore che, in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Italiana che collochino il bambino all'estero, ha acconsentito a che il minore, suo figlio, sia trattenuto all'estero in località non compiutamente identificata e presso persone, diverse dai genitori, parimenti non identificate.
pagina 2 di 10 Il ha concluso affiche la Corte adita voglia “contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, Parte_1 riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe, acclarando
l'insussistenza di qualsivoglia diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.”.
Il Procuratore Generale, ritualmente informato, si è avvalso della facoltà di intervenire chiedendo il rigetto dell'appello e pertanto la conferma del provvedimento impugnato.
si è costituito rilevando l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la CP_1 conferma dell'impugnata ordinanza. Con vittoria di spese del giudizio.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note autorizzate tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa che è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
9.01.2024.
* * *
L'appello è fondato.
Verificata la tempestività del gravame la Corte osserva che sono pacifiche le circostanze che seguono.
cittadino tunisino, è il padre di , cittadino italiano nato il [...], il quale ultimo CP_1 Persona_1
non risulta risiedere in Italia essendo stato portato alla tenerissima età di soli sette mesi dalla madre presso i nonni paterni in Tunisia.
Nelle more della procedura amministrativa in data 11.12.2021 il cittadino straniero ha poi contratto matrimonio con la madre del bambino, anch'essa cittadina italiana, con la quale Persona_2
convive.
pagina 3 di 10 Altrettanto pacifici i precedenti penali del richiedente come evidenziato dal Primo Giudice: ”Non è contestato né è mai stato posto in dubbio che il ricorrente sia stato condannato in relazione a diverse condotte penalmente rilevanti. In particolare dalla documentazione in atti si evidenzia: 1) Sentenza del
Tribunale di Modena in data 21 aprile 2020, passata in giudicato, di applicazione della pena di anni 1, mesi 2 di reclusione per violazione dell'art. 73, quinto comma DPR n. 309 del 1990, commesso in data
8 gennaio 2020; 2) Sentenza del Tribunale di Modena in data 18 giugno 2020, passata in giudicato, di applicazione della pena di anni 1, mesi 8 di reclusione per violazione dell'art. 73, quinto comma DPR
n. 309 del 1990, resistenza a PU, lesine personale e porto d'armi commesso in data 12 dicembre 2019;
3) Sentenza del Tribunale di Modena in data 29 settembre 2006, passata in giudicato, di applicazione della pena di mesi 5, giorni 10 di reclusione per violazione dell'art. 73, DPR n. 309 del 1990, commesso in data 2 giugno 2006 (la condanna è con altro nome ma la riferibilità al ricorrente è pacificamente ammessa). Dall'esame dei provvedimenti si rileva che per le prime due sentenze citate, rideterminata la pena per effetto della continuazione in anni 1 mesi 4, giorni 214 di reclusione, la stessa è stata sospesa in pendenza di procedura di sorveglianza.”.
pagina 4 di 10 Il Giudice di Prime Cure ha ritenuto la domanda infondata sotto il profilo, non oggetto di gravame pertanto coperto da giudicato, che segue: “Così esposti i fatti pacifici o documentali, si deve dare atto che nella specie non ricorrono certamente i presupposti di cui all'invocato art. 30 lettera d) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286. Secondo tale disposizione, infatti, fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana». Si deve assumere al riguardo che con il termine “residente” il Legislatore non abbia rimandato al mero dato formale della residenza anagrafica, ma all'effettivo soggiorno del minore in
Italia, come si evince senza dubbio dalla ratio della disposizione, diretta ad assicurare che ai bambini italiani sia assicurata, sempre e comunque, la presenza dei loro genitori, anche stranieri, purché non privati della responsabilità genitoriale. Il bene tutelato dalla norma è, dunque, la continuità della relazione fra il bambino e i propri genitori, sicché appare evidente che la stessa non entra in gioco sino a che il bambino non è stabilmente sul territorio italiano, posto che in tal caso la concessione del permesso di soggiorno non sarebbe in alcun modo funzionale alle esigenze di cura e assistenza del minore italiano. Nel caso di specie, come si è visto, i genitori hanno deciso di trasferire il bambino dai nonni, già alla età di sette mesi, e da allora, dunque da un anno, il bambino si trova dagli stessi, senza più alcun contatto fisico con i genitori (salvo alcune videochiamate). A prescindere da ogni valutazione in ordine alle ragioni che hanno determinato questa decisione, e a ogni vaglio sulla sua opportunità, ciò che rileva per l'oggetto della presente controversia è esclusivamente che il bambino non può dirsi residente in Italia per gli effetti di cui alla menzionata disposizione ex art. 30, lettera d) cit., sicché il rilascio di un permesso di soggiorno al genitore non può dirsi ragionevolmente dovuto al fine di preservare il superiore interesse del bambino a mantenere uno stabile legame col padre. anca dunque il presupposto soggettivo per l'accesso alla protezione offerta dalla norma, atteso che nel caso di specie il permesso di soggiorno per motivi familiari è richiesto dal genitore straniero di un minore italiano che non è residente in Italia.”.
pagina 5 di 10 Oggetto di gravame è quindi il punto 4 (da pag. 4 a 5) dell'ordinanza laddove il Tribunale afferma “A diverse conclusioni si deve pervenire rispetto alla diversa domanda oggi proposta, che va qualificata giuridicamente a norma dell'art 19, secondo comma, lettera c) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, per cui
non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
c) degli stranieri conviventi con ( ) il coniuge, di nazionalità italiana» ritenendo che al riguardo i delitti commessi dal ricorrente, per quanto gravi, non concretizzassero ragioni di pericolo per l'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.”. La Corte rileva che le basi su cui si fonda il provvedimento amministrativo impugnato sono riconducibili a quelle disciplinate dal D.lvo n. 30/2007 in materia di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione (nel caso di specie come detto italiana) e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. La direttiva si applica, infatti, ai cittadini dell'Unione e ai familiari che li accompagnano o li raggiungono, così come individuati all'art. 2 del medesimo decreto, oltre ai cittadini dello SEE e della
Repubblica di San Marino. Trattasi, infatti, nel caso di specie, di familiare extra UE con conseguente potenziale diritto al rilascio della carta di soggiorno da parte della ai sensi dell'art.10 del CP_2
D.lvo n. 30/2007 in commento. Resta inteso però che debbono essere soddisfatti tutti i requisiti di legge. Al riguardo, va preliminarmente osservato che, anche a voler ritenere applicabile l'indice di pericolosità contemplata dall'art. 19 TU Immigrazione (con il richiamo all'art. 13, comma 1) e che la stessa sia una pericolosità diversa e “rafforzata” rispetto alla pericolosità prevista dal D.L.vo 30/2007 e dall'art. 5 del TU Immigrazione (e ciò per la tutela di situazioni di convivenza nell'ipotesi in cui il familiare convivente sia cittadino italiano), al fine di ritenere integrati quei motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato previsti dall'art. 19 TU Immigrazione come ostativi al rilascio del permesso ben possono assumere rilevanza condotte e situazioni di pericolosità che siano di particolare rilievo per la sicurezza e l'ordine pubblico, anche in ragione della gravità e della reiterazione delle condotte criminose. Ed invero, nel solco dell'orientamento della Suprema Corte che pone una distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il D.L.vo 30/2007, da un lato, e l'art. 19 comma 2 del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si colloca la condivisibile pronuncia Cass. 20719/2011, nella quale si indicano, quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, quelli “ afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza del lo Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata ( ) ( )”, che soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente ” con cittadino italiano.”.
pagina 6 di 10 Il Collegio osserva che le fattispecie criminose di cui ai precedenti dell'appellato sopra elencate - non contestate nella fattispecie concreta - rientrano chiaramente tra quelle incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale intesa come motivo imperativo di pubblica sicurezza e, sin dall'ingresso in Italia, il ricorrente non ha mostrato di aver intrapreso un rapporto di lavoro continuativo tanto da lasciare ritenere che i proventi per mantenere il nucleo familiare provengano da attività criminosa o comunque illegale. All'attualità il cittadino straniero ha documentato la propria situazione economica ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio dalla quale non emerge alcuna posizione lavorativa e comunque alcun reddito come dal medesimo dichiarato. Le norme applicabili mirano, infatti, ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma nell'esercizio di tale potere la Pubblica
Amministrazione deve valutare la condizione familiare dello straniero in quanto l'interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l'interesse alla vita familiare dell'immigrato e dei suoi congiunti, trattandosi di diritti fondamentali, aventi copertura convenzionale segnatamente dell'art. 8 Cedu. Il appellante ha evidenziato che: “Nel corso dei rituali Parte_1
accertamenti, esperiti dal personale preposto in merito alla liceità della presenza dello straniero in
Italia, è emerso che il medesimo sotto le generalità di il 10 giugno 2020 è stato Per_3
condannato dal Tribunale di Modena, con sentenza divenuta irrevocabile il 12 luglio 2020, ad anni 1, mesi 8 di reclusione per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e porto d'armi e il 21 aprile 2020 condannato, con sentenza divenuta irrevocabile l'8 maggio 2020, a mesi 10 e giorni 16 di reclusione sempre per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sotto le diverse generalità di il 29 giugno 2006 è stato condannato Parte_2
a mesi 5, giorni 10 di detenzione e 2000 euro di multa sempre per detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti. Inoltre, il 10 febbraio 2021 il Tribunale di Modena ha emesso il cumulo con la rideterminazione della pena ad anni 1, mesi 4 e giorni 14 di reclusione. La sua condotta ha certamente creato situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, sia in quanto, in occasione dei relativi accertamenti delle autorità competenti, lo straniero ha sempre fornito generalità differenti (le tre condanne sopra riportate sono state emesse nei confronti del ricorrente con due differenti alias) con il presumibile scopo di depistare le autorità, sia in quanto tali reati sono da ricondurre a fattispecie criminose ritenute di elevato allarme sociale, tanto che la normativa in materia di immigrazione individua come persone non ammissibili sul territorio nazionale chi è stato condannato per reati previsti dall'art. 380 c.p.p. e, come nel caso di specie, per reati inerenti gli stupefacenti.
risulta condannato tre volte per lo stesso reato di cui due risultano intervallate da CP_1 un lasso di tempo relativamente breve l'uno dall'altro; più violazioni della medesima disposizione di legge suffraga una prognosi sfavorevole del comportamento futuro. Inoltre le ultime due condanne
pagina 7 di 10 sono relative a fatti commessi (nella primavera-estate 2020) quando il ricorrente era già verosimilmente legato sentimentalmente alla cittadina italiana, , e anzi durante la Persona_2 gravidanza della stessa (atteso che il bambino è nato il [...]).”.
Le circostanze tutte di cui sopra non sono contestate.
Sulla pericolosità sociale riscontrata non può incidere positivamente il lungo soggiorno in Italia, e i vincoli familiari, posto che i fatti ascritti all'appellante sono stati commessi durante la sua permanenza pluriennale in Italia, a fronte di uno scarso – se non inesistente - livello di integrazione. La gravità della condotta posta in essere oggettivamente impone che l'interesse all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato non possa essere considerato recessivo rispetto alle esigenze di tutela dell'unità familiare.
Del resto la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire di per sé scudo o garanzia assoluta d'immunità dal rischio di revoca o diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
Casomai, in casi specifici, che espongano eventualmente i figli minori del reo ad un imminente e serio pregiudizio, l'ordinamento offre, in via eccezionale, e a esclusiva tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, però affidato al Giudice specializzato dei minori, ex art. 31 TU immigrazione ai sensi del quale il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore stesso presente nel territorio italiano, può eventualmente autorizzare la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato. Ma questo non rileva ai nostri fini considerato che il figlio minore si trova all'estero e non in Italia e la gravidanza appena iniziata dalla moglie al momento dell'esame innanzi al Tribunale in data 11.05.2022 non risulta essere portata a termine.
Rileva il Collegio che il provvedimento amministrativo impugnato è condivisibile in particolare laddove evidenzia ai fini della valutazione del parametro della pericolosità la gravità dei reati, la loro reiterazione nel tempo indice non solo di una totale indifferenza verso le regole del paese ospitante ma anche un effettivo inserimento in ambienti criminali.
La Questura ha rilevato, altresì, che a carico del venivano annoverate ripetute frequentazioni con CP_1
soggetti pregiudicati.
Da ciò emerge l'assenza di qualsiasi efficacia deterrente non solo delle pregresse esperienze giudiziarie, ma altresì dei legami familiari in Italia.
La Corte rileva che la serialità dei reati, l'utilizzo degli alias, l'inserimento negli ambienti della criminalità e le circostanze di fatto sopra esposte e non contestate costituiscono gravi indici di una personalità pericolosa per la collettività.
pagina 8 di 10 Ciò dimostra, infatti, un particolare inserimento nel tessuto criminale del cittadino straniero, che evidentemente vive pure d'illeciti evidenziando, dunque, la sua particolare pericolosità.
Il diritto vantato dall'appellante non può, infatti, essere illimitato, e contrasta con la necessità di tutelare il bene fondamentale rappresentato dalla conservazione delle basi del sistema che garantisce l'ordinato svolgersi dell'intera vita sociale che può comportare legittimamente la compressione di altri valori costituzionali.
In considerazione dei tempi davvero delicati per la sicurezza nazionale e internazionale pubblica, nonché le massicce ondate migratorie, un particolare rigore ed estrema attenzione in tema di permesso di soggiorno può certamente ritenersi motivato.
Alla luce di tutto quanto sopra, le statuizioni del Giudice di Prime non sono condivisibili mentre Pt_3
deve essere confermato il provvedimento amministrativo di rifiuto all'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari per mancanza dei presupposti di legge.
La riforma dell'ordinanza di primo grado implica una diversa regolazione delle spese di lite che seguono la soccombenza della parte ricorrente oggi appellata in entrambi i gradi del giudizio che deve essere conseguentemente condannata alle stesse in favore della parte appellante e che sono liquidate ex
D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro minimo dello scaglione applicabile (valore indeterminabile).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, in riforma dell'ordinanza gravata così dispone:
I respinge la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari proposta da , CP_1
nato in [...], il [...];
II condanna l'appellato a rifondere le spese di lite in favore del appellante che si liquidano i) Parte_1
quanto al primo grado in euro 3.809,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP ove dovuti come per legge;
ii) quanto al secondo grado euro 3.473,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP ove dovuti come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
pagina 9 di 10 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile svoltasi in data
21.05.2024.
Il Consigliere Ausiliario Estensore La Presidente
Dott. Mariangela Marrangoni Dott. Paola Montanari
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1192/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLANTE contro
CP_1 con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI SILVIA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, R.G. 1212/2022 del 31.05.2022.
Assegnata a decisione con ordinanza del 9.01.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note autorizzate tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
Il Procuratore Generale intervenuto in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, nato in [...], il [...], di cittadinanza tunisina (in avanti anche solo CP_1
lamentava che, con decreto del 06.09.2019 notificatogli in data 23.01.2022, la Questura di CP_1
Modena aveva rigettato la sua istanza di rilascio del permesso per motivi familiari quale padre del minore di cittadinanza italiana nato il [...], in [...] pericolosità Persona_1
sociale rappresentante un rischio per la sicurezza pubblica.
Avverso tale decreto il cittadino straniero proponeva ricorso ai sensi dell'articolo 8 D.L. vo 30 del 2007 innanzi al Tribunale di Bologna domandando l'annullamento del provvedimento impugnato con ordine di rilascio del permesso richiesto.
Con ordinanza ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. pubblicata il 01.06.2022 il Primo Giudice così statuiva: “Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma secondo lettera c) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.”.
Avverso l'ordinanza Il ha proposto appello per due motivi. Con il primo motivo egli lamenta Parte_1
anzitutto la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, comma 2 d. lgs. 104/2010: pronunciamento del
Giudice su poteri amministrativi mai esercitati perché mai sollecitati all'Amministrazione dall'interessato.
Con il secondo motivo l'appellante censura la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, comma 3
e 5, comma 5 d. lgs. 286/1998 – travisamento dei fatti di causa ed erroneità e contraddittorietà della motivazione specie con riferimento al giudizio di pericolosità sociale e alla valutazione dell'accertamento della mancata convivenza con il figlio minore cittadino italiano, ingiustificatamente assente dal Territorio dello Stato, circostanza erroneamente reputata subvalente e recessiva rispetto al legame di coniugio con cittadina italiana, madre del suddetto minore che, in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Italiana che collochino il bambino all'estero, ha acconsentito a che il minore, suo figlio, sia trattenuto all'estero in località non compiutamente identificata e presso persone, diverse dai genitori, parimenti non identificate.
pagina 2 di 10 Il ha concluso affiche la Corte adita voglia “contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, Parte_1 riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe, acclarando
l'insussistenza di qualsivoglia diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.”.
Il Procuratore Generale, ritualmente informato, si è avvalso della facoltà di intervenire chiedendo il rigetto dell'appello e pertanto la conferma del provvedimento impugnato.
si è costituito rilevando l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la CP_1 conferma dell'impugnata ordinanza. Con vittoria di spese del giudizio.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note autorizzate tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa che è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
9.01.2024.
* * *
L'appello è fondato.
Verificata la tempestività del gravame la Corte osserva che sono pacifiche le circostanze che seguono.
cittadino tunisino, è il padre di , cittadino italiano nato il [...], il quale ultimo CP_1 Persona_1
non risulta risiedere in Italia essendo stato portato alla tenerissima età di soli sette mesi dalla madre presso i nonni paterni in Tunisia.
Nelle more della procedura amministrativa in data 11.12.2021 il cittadino straniero ha poi contratto matrimonio con la madre del bambino, anch'essa cittadina italiana, con la quale Persona_2
convive.
pagina 3 di 10 Altrettanto pacifici i precedenti penali del richiedente come evidenziato dal Primo Giudice: ”Non è contestato né è mai stato posto in dubbio che il ricorrente sia stato condannato in relazione a diverse condotte penalmente rilevanti. In particolare dalla documentazione in atti si evidenzia: 1) Sentenza del
Tribunale di Modena in data 21 aprile 2020, passata in giudicato, di applicazione della pena di anni 1, mesi 2 di reclusione per violazione dell'art. 73, quinto comma DPR n. 309 del 1990, commesso in data
8 gennaio 2020; 2) Sentenza del Tribunale di Modena in data 18 giugno 2020, passata in giudicato, di applicazione della pena di anni 1, mesi 8 di reclusione per violazione dell'art. 73, quinto comma DPR
n. 309 del 1990, resistenza a PU, lesine personale e porto d'armi commesso in data 12 dicembre 2019;
3) Sentenza del Tribunale di Modena in data 29 settembre 2006, passata in giudicato, di applicazione della pena di mesi 5, giorni 10 di reclusione per violazione dell'art. 73, DPR n. 309 del 1990, commesso in data 2 giugno 2006 (la condanna è con altro nome ma la riferibilità al ricorrente è pacificamente ammessa). Dall'esame dei provvedimenti si rileva che per le prime due sentenze citate, rideterminata la pena per effetto della continuazione in anni 1 mesi 4, giorni 214 di reclusione, la stessa è stata sospesa in pendenza di procedura di sorveglianza.”.
pagina 4 di 10 Il Giudice di Prime Cure ha ritenuto la domanda infondata sotto il profilo, non oggetto di gravame pertanto coperto da giudicato, che segue: “Così esposti i fatti pacifici o documentali, si deve dare atto che nella specie non ricorrono certamente i presupposti di cui all'invocato art. 30 lettera d) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286. Secondo tale disposizione, infatti, fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana». Si deve assumere al riguardo che con il termine “residente” il Legislatore non abbia rimandato al mero dato formale della residenza anagrafica, ma all'effettivo soggiorno del minore in
Italia, come si evince senza dubbio dalla ratio della disposizione, diretta ad assicurare che ai bambini italiani sia assicurata, sempre e comunque, la presenza dei loro genitori, anche stranieri, purché non privati della responsabilità genitoriale. Il bene tutelato dalla norma è, dunque, la continuità della relazione fra il bambino e i propri genitori, sicché appare evidente che la stessa non entra in gioco sino a che il bambino non è stabilmente sul territorio italiano, posto che in tal caso la concessione del permesso di soggiorno non sarebbe in alcun modo funzionale alle esigenze di cura e assistenza del minore italiano. Nel caso di specie, come si è visto, i genitori hanno deciso di trasferire il bambino dai nonni, già alla età di sette mesi, e da allora, dunque da un anno, il bambino si trova dagli stessi, senza più alcun contatto fisico con i genitori (salvo alcune videochiamate). A prescindere da ogni valutazione in ordine alle ragioni che hanno determinato questa decisione, e a ogni vaglio sulla sua opportunità, ciò che rileva per l'oggetto della presente controversia è esclusivamente che il bambino non può dirsi residente in Italia per gli effetti di cui alla menzionata disposizione ex art. 30, lettera d) cit., sicché il rilascio di un permesso di soggiorno al genitore non può dirsi ragionevolmente dovuto al fine di preservare il superiore interesse del bambino a mantenere uno stabile legame col padre. anca dunque il presupposto soggettivo per l'accesso alla protezione offerta dalla norma, atteso che nel caso di specie il permesso di soggiorno per motivi familiari è richiesto dal genitore straniero di un minore italiano che non è residente in Italia.”.
pagina 5 di 10 Oggetto di gravame è quindi il punto 4 (da pag. 4 a 5) dell'ordinanza laddove il Tribunale afferma “A diverse conclusioni si deve pervenire rispetto alla diversa domanda oggi proposta, che va qualificata giuridicamente a norma dell'art 19, secondo comma, lettera c) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, per cui
non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
c) degli stranieri conviventi con ( ) il coniuge, di nazionalità italiana» ritenendo che al riguardo i delitti commessi dal ricorrente, per quanto gravi, non concretizzassero ragioni di pericolo per l'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.”. La Corte rileva che le basi su cui si fonda il provvedimento amministrativo impugnato sono riconducibili a quelle disciplinate dal D.lvo n. 30/2007 in materia di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione (nel caso di specie come detto italiana) e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. La direttiva si applica, infatti, ai cittadini dell'Unione e ai familiari che li accompagnano o li raggiungono, così come individuati all'art. 2 del medesimo decreto, oltre ai cittadini dello SEE e della
Repubblica di San Marino. Trattasi, infatti, nel caso di specie, di familiare extra UE con conseguente potenziale diritto al rilascio della carta di soggiorno da parte della ai sensi dell'art.10 del CP_2
D.lvo n. 30/2007 in commento. Resta inteso però che debbono essere soddisfatti tutti i requisiti di legge. Al riguardo, va preliminarmente osservato che, anche a voler ritenere applicabile l'indice di pericolosità contemplata dall'art. 19 TU Immigrazione (con il richiamo all'art. 13, comma 1) e che la stessa sia una pericolosità diversa e “rafforzata” rispetto alla pericolosità prevista dal D.L.vo 30/2007 e dall'art. 5 del TU Immigrazione (e ciò per la tutela di situazioni di convivenza nell'ipotesi in cui il familiare convivente sia cittadino italiano), al fine di ritenere integrati quei motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato previsti dall'art. 19 TU Immigrazione come ostativi al rilascio del permesso ben possono assumere rilevanza condotte e situazioni di pericolosità che siano di particolare rilievo per la sicurezza e l'ordine pubblico, anche in ragione della gravità e della reiterazione delle condotte criminose. Ed invero, nel solco dell'orientamento della Suprema Corte che pone una distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il D.L.vo 30/2007, da un lato, e l'art. 19 comma 2 del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si colloca la condivisibile pronuncia Cass. 20719/2011, nella quale si indicano, quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, quelli “ afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza del lo Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata ( ) ( )”, che soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente ” con cittadino italiano.”.
pagina 6 di 10 Il Collegio osserva che le fattispecie criminose di cui ai precedenti dell'appellato sopra elencate - non contestate nella fattispecie concreta - rientrano chiaramente tra quelle incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale intesa come motivo imperativo di pubblica sicurezza e, sin dall'ingresso in Italia, il ricorrente non ha mostrato di aver intrapreso un rapporto di lavoro continuativo tanto da lasciare ritenere che i proventi per mantenere il nucleo familiare provengano da attività criminosa o comunque illegale. All'attualità il cittadino straniero ha documentato la propria situazione economica ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio dalla quale non emerge alcuna posizione lavorativa e comunque alcun reddito come dal medesimo dichiarato. Le norme applicabili mirano, infatti, ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma nell'esercizio di tale potere la Pubblica
Amministrazione deve valutare la condizione familiare dello straniero in quanto l'interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l'interesse alla vita familiare dell'immigrato e dei suoi congiunti, trattandosi di diritti fondamentali, aventi copertura convenzionale segnatamente dell'art. 8 Cedu. Il appellante ha evidenziato che: “Nel corso dei rituali Parte_1
accertamenti, esperiti dal personale preposto in merito alla liceità della presenza dello straniero in
Italia, è emerso che il medesimo sotto le generalità di il 10 giugno 2020 è stato Per_3
condannato dal Tribunale di Modena, con sentenza divenuta irrevocabile il 12 luglio 2020, ad anni 1, mesi 8 di reclusione per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e porto d'armi e il 21 aprile 2020 condannato, con sentenza divenuta irrevocabile l'8 maggio 2020, a mesi 10 e giorni 16 di reclusione sempre per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sotto le diverse generalità di il 29 giugno 2006 è stato condannato Parte_2
a mesi 5, giorni 10 di detenzione e 2000 euro di multa sempre per detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti. Inoltre, il 10 febbraio 2021 il Tribunale di Modena ha emesso il cumulo con la rideterminazione della pena ad anni 1, mesi 4 e giorni 14 di reclusione. La sua condotta ha certamente creato situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, sia in quanto, in occasione dei relativi accertamenti delle autorità competenti, lo straniero ha sempre fornito generalità differenti (le tre condanne sopra riportate sono state emesse nei confronti del ricorrente con due differenti alias) con il presumibile scopo di depistare le autorità, sia in quanto tali reati sono da ricondurre a fattispecie criminose ritenute di elevato allarme sociale, tanto che la normativa in materia di immigrazione individua come persone non ammissibili sul territorio nazionale chi è stato condannato per reati previsti dall'art. 380 c.p.p. e, come nel caso di specie, per reati inerenti gli stupefacenti.
risulta condannato tre volte per lo stesso reato di cui due risultano intervallate da CP_1 un lasso di tempo relativamente breve l'uno dall'altro; più violazioni della medesima disposizione di legge suffraga una prognosi sfavorevole del comportamento futuro. Inoltre le ultime due condanne
pagina 7 di 10 sono relative a fatti commessi (nella primavera-estate 2020) quando il ricorrente era già verosimilmente legato sentimentalmente alla cittadina italiana, , e anzi durante la Persona_2 gravidanza della stessa (atteso che il bambino è nato il [...]).”.
Le circostanze tutte di cui sopra non sono contestate.
Sulla pericolosità sociale riscontrata non può incidere positivamente il lungo soggiorno in Italia, e i vincoli familiari, posto che i fatti ascritti all'appellante sono stati commessi durante la sua permanenza pluriennale in Italia, a fronte di uno scarso – se non inesistente - livello di integrazione. La gravità della condotta posta in essere oggettivamente impone che l'interesse all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato non possa essere considerato recessivo rispetto alle esigenze di tutela dell'unità familiare.
Del resto la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire di per sé scudo o garanzia assoluta d'immunità dal rischio di revoca o diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
Casomai, in casi specifici, che espongano eventualmente i figli minori del reo ad un imminente e serio pregiudizio, l'ordinamento offre, in via eccezionale, e a esclusiva tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, però affidato al Giudice specializzato dei minori, ex art. 31 TU immigrazione ai sensi del quale il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore stesso presente nel territorio italiano, può eventualmente autorizzare la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato. Ma questo non rileva ai nostri fini considerato che il figlio minore si trova all'estero e non in Italia e la gravidanza appena iniziata dalla moglie al momento dell'esame innanzi al Tribunale in data 11.05.2022 non risulta essere portata a termine.
Rileva il Collegio che il provvedimento amministrativo impugnato è condivisibile in particolare laddove evidenzia ai fini della valutazione del parametro della pericolosità la gravità dei reati, la loro reiterazione nel tempo indice non solo di una totale indifferenza verso le regole del paese ospitante ma anche un effettivo inserimento in ambienti criminali.
La Questura ha rilevato, altresì, che a carico del venivano annoverate ripetute frequentazioni con CP_1
soggetti pregiudicati.
Da ciò emerge l'assenza di qualsiasi efficacia deterrente non solo delle pregresse esperienze giudiziarie, ma altresì dei legami familiari in Italia.
La Corte rileva che la serialità dei reati, l'utilizzo degli alias, l'inserimento negli ambienti della criminalità e le circostanze di fatto sopra esposte e non contestate costituiscono gravi indici di una personalità pericolosa per la collettività.
pagina 8 di 10 Ciò dimostra, infatti, un particolare inserimento nel tessuto criminale del cittadino straniero, che evidentemente vive pure d'illeciti evidenziando, dunque, la sua particolare pericolosità.
Il diritto vantato dall'appellante non può, infatti, essere illimitato, e contrasta con la necessità di tutelare il bene fondamentale rappresentato dalla conservazione delle basi del sistema che garantisce l'ordinato svolgersi dell'intera vita sociale che può comportare legittimamente la compressione di altri valori costituzionali.
In considerazione dei tempi davvero delicati per la sicurezza nazionale e internazionale pubblica, nonché le massicce ondate migratorie, un particolare rigore ed estrema attenzione in tema di permesso di soggiorno può certamente ritenersi motivato.
Alla luce di tutto quanto sopra, le statuizioni del Giudice di Prime non sono condivisibili mentre Pt_3
deve essere confermato il provvedimento amministrativo di rifiuto all'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari per mancanza dei presupposti di legge.
La riforma dell'ordinanza di primo grado implica una diversa regolazione delle spese di lite che seguono la soccombenza della parte ricorrente oggi appellata in entrambi i gradi del giudizio che deve essere conseguentemente condannata alle stesse in favore della parte appellante e che sono liquidate ex
D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro minimo dello scaglione applicabile (valore indeterminabile).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, in riforma dell'ordinanza gravata così dispone:
I respinge la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari proposta da , CP_1
nato in [...], il [...];
II condanna l'appellato a rifondere le spese di lite in favore del appellante che si liquidano i) Parte_1
quanto al primo grado in euro 3.809,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP ove dovuti come per legge;
ii) quanto al secondo grado euro 3.473,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP ove dovuti come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
pagina 9 di 10 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile svoltasi in data
21.05.2024.
Il Consigliere Ausiliario Estensore La Presidente
Dott. Mariangela Marrangoni Dott. Paola Montanari
pagina 10 di 10