CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1233/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BANCHINI SC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in BORGO GARIMBERTI 4 43100 PARMApresso il difensore avv. BANCHINI
SC
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNANI CP_1 C.F._1
OV e dell'avv. GERVASIO ANNA ( VIA DRAPPERIE 6 C.F._2
40124 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. ANNA GERVASIO - VIA
DRAPPERIE 6 BOLOGNApresso il difensore avv. MAGNANI OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
RA OL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in BORGO FELINO 29 43121
PARMApresso il difensore avv. RA OL
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 723/2022 del Tribunale di Parma, pubblicata il
1.6.2022.
pagina 1 di 10 Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 30.12.2013 conveniva in CP_1 giudizio , al tempo Parte_1 [...] deducendo che: aveva acquistato dalla convenuta in data 29.12.2009 tre CP_2 immobili, facenti parte del , con sede in Parma, Via Parte_2
Aleotti n. 1, e relative pertinenze;
erano emersi nelle unità immobiliari dallo stesso acquistate e nelle parti condominiali gravi vizi e difetti, che avevano arrecato considerevoli danni ed erano stati segnalati alla società per le vie brevi e denunciati tempestivamente;
peraltro, secondo l'attore la società convenuta aveva riconosciuto i vizi e difetti contestati e aveva proposto di farsi carico delle opere di ripristino. Pertanto, domandava l'accertamento della sussistenza di tutti i vizi e difetti contestati, oltre a quelli eventualmente accertati dalla CTU e la condanna di al pagamento della somma complessiva dovuta all'esito Parte_1 dell'espletanda istruttoria.
2. Si costituiva in giudizio la società , domandando il rigetto delle pretese Parte_1 attoree per difetto di legittimazione attiva con riferimento alle parti condominiali e per l'infondatezza in fatto e in diritto relativamente alle parti private.
3. Interveniva in giudizio , chiedendo l'accertamento Parte_2 della sussistenza di tutti i vizi e difetti del complesso condominiale, nonché degli altri vizi e difetti eventualmente emergenti dall'istruttoria e, conseguentemente, la condanna della convenuta di tutti i danni subìti e subendi in conseguenza di essi.
4. La causa veniva istruita a mezzo di CTU.
5. Il giudizio veniva interrotto a causa della scomparsa del difensore della società Pt_1
e riassunto, a seguito di istanza di del
[...] Parte_2
14.1.2021, con provvedimento del 22.1.2021.
6. Il Tribunale di Parma così statuiva:
“1) in accoglimento parziale delle domande proposte da parte attrice, condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di € 21.051,00, oltre CP_2 CP_1 I.V.A. e accessori se e come per legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
2) in accoglimento parziale delle domande proposte dalla parte intervenuta, condanna al pagamento in favore della somma di € Controparte_2 Parte_2 9.549,00, oltre I.V.A. e accessori se e come per legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
pagina 2 di 10 3) compensate le spese di lite nella misura di ¾, condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice del restante quarto che, in tale misura, liquida per spese in € 315,00 e per compensi legali in € 1.600,00 per il presente giudizio ed € 400,00 per il procedimento di mediazione, il tutto oltre al rimborso per spese generali, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge;
4) compensate le spese di lite nella misura di ¾, condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte intervenuta del restante quarto che, in tale misura, liquida per spese in € 1.154,19 e per compensi legali in € 1.600,00 per il presente giudizio ed € 400,00 per il procedimento di mediazione, il tutto oltre al rimborso spese generali I.V.A e C.P.A. se e come per legge;
5) le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vengono in via definitiva poste a carico di parte convenuta.”
7. Secondo il Tribunale, la CTU aveva accertato la presenza di un insieme di vizi e difetti relativi sia alle unità immobiliari di proprietà di sia alle parti CP_1 condominiali del . In particolare, dalla relazione di Parte_2
CTU, con riferimento alle unità immobiliari di proprietà di , si CP_1 desumeva che le diverse “lastre del pavimento galleggiante” non erano fra loro complanari e risultavano instabili al passaggio, con la conseguenza che si verificavano infiltrazioni sia all'interno delle unità immobiliari di proprietà di sia nelle parti CP_1 condominiali. Tutti i locali e le zone interessate dalle infiltrazioni si trovavano sotto ad aree provviste di pavimentazione galleggiante, nello specifico quelle poste “a levante del corpo sud” e del “vano scala condominiale”, dove l'impermeabilizzazione non garantiva la tenuta e l'allontanamento delle acque meteoriche;
con riferimento al “tunnel autorimesse e locali interrati” veniva accertata una scarsa manutenzione alle “bocchette di deflusso di acque meteoriche presenti sul fondo delle bocche di lupo”. Con riferimento ai vizi lamentati da
, la CTU accertava, riferendosi ai suindicati vizi, quanto Parte_2 segue: “Preso atto dei vizi/difetti di cui è stato possibile accertare la sussistenza, come meglio specificato sopra, si ritiene che gli stessi siano riconducibili ad una non corretta esecuzione a regola d'arte delle opere”.
8. Proponeva appello la società , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, in accoglimento del presente appello e delle conclusioni rassegnate in primo grado, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, dato atto che né l'attore né l'intervenuto hanno dato la prova della data di scoperta dei vizi e difetti e della tempestività della denuncia, venendo meno ad un obbligo di allegazione e prova sugli stessi incombenti;
dato altresì atto che i vizi e difetti riscontrati erano palesi ed immediatamente percepibili e denunciabili; dato altresì atto che i vizi e difetti riscontrati, sono di modesta entità, come emergente dalla perizia del CTU e non hanno in alcun modo inciso sulla stabilità
pagina 3 di 10 dell'immobile né sul godimento globale e sulla normale utilizzazione dello stesso, mai compromessi o limitati: 1) Respingere le domande tutte proposte dal sig. e dal CP_1
in quanto inammissibili, improponibili ed infondate. 2) Parte_2 Condannare il sig. e il , in via soldale fra loro, al CP_1 Parte_2 pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e CPA.”
9. In primo luogo, la società censurava la sentenza del Tribunale di Parma, Parte_1 per difetto di motivazione: “La sentenza impugnata, nel richiamare i principi giurisprudenziali in materia e l'andamento del processo, non motiva, in alcun modo, le statuizioni cui giunge”. Secondo l'appellante, la sentenza impugnata era inficiata da nullità, in quanto fondata su motivazione soltanto apparente, mancando la riconduzione del fatto, nella sua concretezza, alla fattispecie normativa di cui all'art. 1669 c.c., senza che vi fossero alcun esame delle caratteristiche dei difetti lamentati e l'accertamento se gli stessi, pur essendo afferenti ad elementi secondari ed accessori, fossero tali da incidere negativamente sulla stabilità e sul godimento globale dell'immobile, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo.
In secondo luogo, l'appellante deduceva che la sentenza non aveva affrontato il tema dell'onere della prova in capo agli attori della tempestività della denuncia dei vizi e difetti: inoltre, secondo l'appellante, le cause dei vizi erano conosciute e conoscibili con l'ordinaria diligenza, tenuto conto della qualifica professionale di geometra di . CP_1
Infine, parte appellante deduceva l'insussistenza di gravi vizi e difetti e dunque la inconfigurabilità della fattispecie ex art. 1669 c.c..
10. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita - contrariis reiectis - previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge, in via preliminare ed in rito dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque nel merito rigettare l'appello proposto dalla (Cod. Fisc. e P.IVA Parte_3
), in persona del legale rappresentante Geom. con sede in P.IVA_1 CP_3 Parma, località Alberi di Vigatto, Via Monte Marmagna n. 14, avverso la sentenza n. 723/22 emessa dal Tribunale di Parma in data 23/05/2022, depositata e pubblicata in data 01/06/2022 e notificata il 07/06/2022, perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente per l'effetto la sentenza stessa, che aveva accolto le conclusioni rese dall'odierno convenuto nel giudizio di primo grado qui di seguito ribadite e ritrascritte:
“Voglia il Tribunale di Parma Ill.mo, contrariis reiectis, previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge, accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i difetti ed i vizi che sono stati contestati come sussistenti e che sono stati meglio descritti in narrativa, oltre agli altri che dovessero essere precisamente accertati dalla richiesta espletanda consulenza
pagina 4 di 10 tecnica d'ufficio e per l'effetto dichiarare che la società già S.p.a. (Cod. Parte_1 Fisc. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1 Parma, località Alberi di Vigatto, Via Monte Marmagna n. 14, deve pagare, ai titoli di cui in narrativa, a come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, la somma CP_1 complessiva che gli risulterà dovuta all'esito di espletanda istruttoria per il ripristino a regola d'arte dell'intero immobile, inclusa la quota di proprietà esclusiva del medesimo attore, e l'eliminazione di tutti i vizi ed i difetti descritti e contestati in narrativa, oltre al risarcimento del maggior danno patito. Con vittoria di spese, anche tecniche di giudizio, e compensi tutti di lite, oltre spese generali di studio, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge, determinati in base al D.M. n.55/14”. Spese e compensi tutti di causa e comunque di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali di studio, I.V.A. e C.P.A. sugli imponibili, come per legge, rifuse.”
11. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti Parte_2 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, rigettare l'appello proposto da perché inammissibile, Parte_1 improcedibile, irricevibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto, non provato e comunque per l'effetto confermare integralmente e comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo la sentenza del Tribunale di Parma n. 1188/2022 resa in data 01.06.2022, dando ogni altro provvedimento del caso e di legge. Con il favore delle spese anche del presente grado di appello a carico di chi e come per legge.”
12. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
13. Il primo motivo di appello, avente ad oggetto la nullità della sentenza, in quanto caratterizzata da motivazione soltanto apparente con riferimento alla gravità dei vizi e difetti lamentati, è infondato.
Si osserva quanto segue in punto di fatto.
In data 24.12.2009 la società aveva terminato la costruzione dei complessi Parte_1 immobiliari costituenti il . La stessa impresa aveva, in Parte_2 data 29.12.2009, venduto a 3 porzioni immobiliari del complesso CP_1 condominiale in questione;
erano sorti vizi e difetti nelle predette unità immobiliari e nelle parti condominiali;
con verbale del 23.7.2010 si era riunito in prima assemblea il
, allora composto solo da e la Parte_2 CP_1 società , i quali avevano deliberato la ripartizione millesimale;
in data Parte_1
27.6.2012, nel corso di un'assemblea condominiale, l'amministratore del aveva ricevuto e trasmesso ai soggetti presenti una Parte_2 perizia redatta dal geometra , commissionata da , Persona_1 CP_1
pagina 5 di 10 che rappresentava l'esistenza di alcuni gravi vizi e difetti agli immobili di proprietà di quest'ultimo e alle parti condominiali;
in data 29.4.2013, nel corso di una successiva assemblea condominiale, veniva allegata un'ulteriore relazione tecnica del geometra
, incaricato dal , e la nota integrativa di Persona_1 Parte_2 CP_1
a tale relazione;
infine, i vizi e difetti erano stati denunciati a mezzo posta
[...] elettronica certificata in data 20.6.2013.
Nel caso di specie, non si è dinanzi a motivazione apparente in quanto il Tribunale di Parma, dopo aver correttamente riportato la giurisprudenza di legittimità in merito a quali vizi generalmente costituiscono gravi difetti ex art. 1669 c.c., ha affermato espressamente quanto segue: “Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che i vizi accertati dal C.T.U., costituiti sostanzialmente da significative infiltrazioni di acqua che colpiscono in modo severo diverse zone del compendio immobiliare, le quali presentano una maggiore esposizione agli agenti esterni e, dunque, sono anche soggette a più rapido degrado (come si evince altresì dall'ampio rapporto fotografico allegato alla relazione tecnica), integrano senz'altro i gravi difetti di cui al richiamato art. 1669 c.c.”.
La suddetta motivazione, così come formulata, appare sinteticamente ma adeguatamente elaborata e dunque deve escludersi la natura apparente della medesima, tenuto conto della individuazione della natura dei vizi e della riconduzione dei medesimi a fattori di significative infiltrazioni di acqua e dunque a vizi e difetti sussumibili nella fattispecie ex art. 1669 c.c..
14. È infondato anche il secondo profilo del motivo di appello, formulato in relazione alla ritenuta assenza della gravità di vizi e difetti accertati nella fattispecie.
Dalla relazione di CTU si evince (e tale accertamento non è oggetto di contestazione in giudizio) che le infiltrazioni d'acqua erano dovute ad una non corretta esecuzione a regola d'arte delle opere.
Ne consegue la riconducibilità dei visi e difetti produttivi di infiltrazioni alla categoria rilevante ex art. 1669 c.c..
In tal senso si veda sez. 2 - , Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018: “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca
pagina 6 di 10 natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini”.
In sostanza, il vizio costruttivo, che cagioni infiltrazioni di acqua piovana, è sempre riconducibile alla predetta categoria rilevante ex art. 1669 c.c.., ancorché non produca effetti totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile.
15. È infondato il gravame anche con riferimento alla sollevata eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c..
15.1 E' corretto quanto afferma il Tribunale di Parma, e cioè che il termine annuale per la denuncia previsto dall'art. 1669 c.c., a pena di decadenza, dalla scoperta dei difetti decorre dal giorno in cui il committente o l'acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza od a semplici sospetti, conoscenza che deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, sicché il termine decorre dall'acquisizione della relazione di un tecnico.
Tale assunto è stato affermato da Sez. 2 -, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020:
“Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.”
Nello stesso senso si veda Numero registro generale 26179/2020 Numero sezionale 3262/2024
Numero di raccolta generale 240/2025 Data pubblicazione 07/01/2025:
“Nella fattispecie la Corte d'appello ha applicato correttamente il principio nomofilattico secondo cui, in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli
pagina 7 di 10 effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Solo qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7444 del 20/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 24465 del 10/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 33456 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014). Infatti, è stato coerentemente rilevato – con accertamento insindacabile in questa sede – che, secondo la descrizione fornita dalla relazione tecnica depositata, vi erano difficoltà nell'individuazione delle cause dei difetti lamentati dal , sicché correttamente il Parte_4 decorso del termine di decadenza è stato posticipato all'esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la gravità dei difetti e stabilire il loro specifico collegamento eziologico”.
15.2 Nel caso di specie, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, deve ritenersi che un apprezzabile grado di conoscenza della sussistenza dei vizi e della relativa gravità e delle cause dei medesimi sia stata raggiunta da e da CP_1
non prima della redazione da parte del geometra Parte_2
, della relazione datata il 22.6.2012 e unita al verbale dell'assemblea Persona_1 condominiale in data 27.6.2012, alla quale era seguita una ulteriore relazione integrativa del
26.4.2013 sempre del geometra ed allegata al verbale assembleare del Persona_1
29.4.2013.
15.3 Parte appellante ha allegato la caratteristica di immediata percepibilità del difetto costruttivo.
Deve ritenersi che, ancorché una infiltrazione sia di immediata percezione, tale non sia la individuazione della sua derivazione causale dal vizio costruttivo, il cui accertamento esige dunque una valutazione tecnica peritale.
15.4 La denuncia è stata dunque tempestiva: ha proceduto alla CP_1 denuncia dei vizi con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata in data 20.6.2013 e il in data 14.6.2013. Parte_2
15.5 Il termine di prescrizione decorrente dalla data della denuncia è stato senz'altro rispettato, in quanto l'azione è stata promossa dal nel corso dello stesso anno 2013, CP_1 mentre l'intervento del è avvenuto in data 14 aprile Parte_2
2014 (prima pertanto del decorso dell'anno dalla data della denuncia).
pagina 8 di 10 15.6 Soltanto in grado di appello parte appellante ha allegato, a sostegno della eccezione di decadenza, la qualifica professionale di geometra esperto del circostanza che gli CP_1 avrebbe consentito di apprezzare immediatamente e senza ausilio di una perizia tecnica la portata dei vizi e difetti di cui si tratta, di modo che, nelle more della denuncia, sarebbe intervenuta la decadenza ex art. 1669 c.c..
L'allegazione di tale qualifica professionale, idonea a determinare la decorrenza immediata del termine di decadenza, ha ad oggetto un elemento costitutivo della eccezione di decadenza e dunque avrebbe dovuto essere formulata contestualmente alla eccezione medesima o al più nell'ambito del giudizio di primo grado.
La formulazione avvenuta soltanto in grado di appello è tardiva e inammissibile.
15.7 Parte appellante ha dedotto di aver avuto notizia di tale qualifica soltanto a seguito della visione di un articolo sul web pubblicato nel 2022, successivamente al compimento delle preclusioni processuali.
Tale circostanza è irrilevante, in quanto parte appellata ha dimostrato che l'articolo sul web, che ha consentito di accertare la qualifica di geometra del era reperibile sul web sin CP_1 dal 2015 e dunque l'allegazione avrebbe potuto essere fatta anche nel giudizio di primo grado.
In ogni caso, anche a volere ritenere tempestiva l'allegazione, deve ritenersi la medesima irrilevante.
Il principio consolidato, secondo cui parte committente deve poter conseguire un apprezzabile grado di conoscenza della gravità del vizio e della sua derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera, non può essere derogato, nel caso in cui la parte committente rivesta la qualifica di geometra.
Anche in tal caso, infatti, la parte committente ha il diritto e il dovere di acquisire le suddette conoscenze da un professionista estraneo alla titolarità dei diritti in contestazione e dunque imparziale, anche al fine di ottenere la formulazione di una valutazione oggettiva, non arbitraria e non condizionata dal pieno coinvolgimento di chi la effettua nella controversia giuridica e fattuale.
16. Spese.
Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano, per ciascuna parte appellata, come da dispositivo sulla base dei parametri pagina 9 di 10 forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione Parte_1 in favore di e di delle spese di CP_1 Parte_2 lite, che liquida, in favore di ciascuna parte appellata, in euro 6.500,00 per compenso, oltre al
15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, l'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1233/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BANCHINI SC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in BORGO GARIMBERTI 4 43100 PARMApresso il difensore avv. BANCHINI
SC
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNANI CP_1 C.F._1
OV e dell'avv. GERVASIO ANNA ( VIA DRAPPERIE 6 C.F._2
40124 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. ANNA GERVASIO - VIA
DRAPPERIE 6 BOLOGNApresso il difensore avv. MAGNANI OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
RA OL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in BORGO FELINO 29 43121
PARMApresso il difensore avv. RA OL
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 723/2022 del Tribunale di Parma, pubblicata il
1.6.2022.
pagina 1 di 10 Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 30.12.2013 conveniva in CP_1 giudizio , al tempo Parte_1 [...] deducendo che: aveva acquistato dalla convenuta in data 29.12.2009 tre CP_2 immobili, facenti parte del , con sede in Parma, Via Parte_2
Aleotti n. 1, e relative pertinenze;
erano emersi nelle unità immobiliari dallo stesso acquistate e nelle parti condominiali gravi vizi e difetti, che avevano arrecato considerevoli danni ed erano stati segnalati alla società per le vie brevi e denunciati tempestivamente;
peraltro, secondo l'attore la società convenuta aveva riconosciuto i vizi e difetti contestati e aveva proposto di farsi carico delle opere di ripristino. Pertanto, domandava l'accertamento della sussistenza di tutti i vizi e difetti contestati, oltre a quelli eventualmente accertati dalla CTU e la condanna di al pagamento della somma complessiva dovuta all'esito Parte_1 dell'espletanda istruttoria.
2. Si costituiva in giudizio la società , domandando il rigetto delle pretese Parte_1 attoree per difetto di legittimazione attiva con riferimento alle parti condominiali e per l'infondatezza in fatto e in diritto relativamente alle parti private.
3. Interveniva in giudizio , chiedendo l'accertamento Parte_2 della sussistenza di tutti i vizi e difetti del complesso condominiale, nonché degli altri vizi e difetti eventualmente emergenti dall'istruttoria e, conseguentemente, la condanna della convenuta di tutti i danni subìti e subendi in conseguenza di essi.
4. La causa veniva istruita a mezzo di CTU.
5. Il giudizio veniva interrotto a causa della scomparsa del difensore della società Pt_1
e riassunto, a seguito di istanza di del
[...] Parte_2
14.1.2021, con provvedimento del 22.1.2021.
6. Il Tribunale di Parma così statuiva:
“1) in accoglimento parziale delle domande proposte da parte attrice, condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di € 21.051,00, oltre CP_2 CP_1 I.V.A. e accessori se e come per legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
2) in accoglimento parziale delle domande proposte dalla parte intervenuta, condanna al pagamento in favore della somma di € Controparte_2 Parte_2 9.549,00, oltre I.V.A. e accessori se e come per legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
pagina 2 di 10 3) compensate le spese di lite nella misura di ¾, condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice del restante quarto che, in tale misura, liquida per spese in € 315,00 e per compensi legali in € 1.600,00 per il presente giudizio ed € 400,00 per il procedimento di mediazione, il tutto oltre al rimborso per spese generali, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge;
4) compensate le spese di lite nella misura di ¾, condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte intervenuta del restante quarto che, in tale misura, liquida per spese in € 1.154,19 e per compensi legali in € 1.600,00 per il presente giudizio ed € 400,00 per il procedimento di mediazione, il tutto oltre al rimborso spese generali I.V.A e C.P.A. se e come per legge;
5) le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vengono in via definitiva poste a carico di parte convenuta.”
7. Secondo il Tribunale, la CTU aveva accertato la presenza di un insieme di vizi e difetti relativi sia alle unità immobiliari di proprietà di sia alle parti CP_1 condominiali del . In particolare, dalla relazione di Parte_2
CTU, con riferimento alle unità immobiliari di proprietà di , si CP_1 desumeva che le diverse “lastre del pavimento galleggiante” non erano fra loro complanari e risultavano instabili al passaggio, con la conseguenza che si verificavano infiltrazioni sia all'interno delle unità immobiliari di proprietà di sia nelle parti CP_1 condominiali. Tutti i locali e le zone interessate dalle infiltrazioni si trovavano sotto ad aree provviste di pavimentazione galleggiante, nello specifico quelle poste “a levante del corpo sud” e del “vano scala condominiale”, dove l'impermeabilizzazione non garantiva la tenuta e l'allontanamento delle acque meteoriche;
con riferimento al “tunnel autorimesse e locali interrati” veniva accertata una scarsa manutenzione alle “bocchette di deflusso di acque meteoriche presenti sul fondo delle bocche di lupo”. Con riferimento ai vizi lamentati da
, la CTU accertava, riferendosi ai suindicati vizi, quanto Parte_2 segue: “Preso atto dei vizi/difetti di cui è stato possibile accertare la sussistenza, come meglio specificato sopra, si ritiene che gli stessi siano riconducibili ad una non corretta esecuzione a regola d'arte delle opere”.
8. Proponeva appello la società , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, in accoglimento del presente appello e delle conclusioni rassegnate in primo grado, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, dato atto che né l'attore né l'intervenuto hanno dato la prova della data di scoperta dei vizi e difetti e della tempestività della denuncia, venendo meno ad un obbligo di allegazione e prova sugli stessi incombenti;
dato altresì atto che i vizi e difetti riscontrati erano palesi ed immediatamente percepibili e denunciabili; dato altresì atto che i vizi e difetti riscontrati, sono di modesta entità, come emergente dalla perizia del CTU e non hanno in alcun modo inciso sulla stabilità
pagina 3 di 10 dell'immobile né sul godimento globale e sulla normale utilizzazione dello stesso, mai compromessi o limitati: 1) Respingere le domande tutte proposte dal sig. e dal CP_1
in quanto inammissibili, improponibili ed infondate. 2) Parte_2 Condannare il sig. e il , in via soldale fra loro, al CP_1 Parte_2 pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e CPA.”
9. In primo luogo, la società censurava la sentenza del Tribunale di Parma, Parte_1 per difetto di motivazione: “La sentenza impugnata, nel richiamare i principi giurisprudenziali in materia e l'andamento del processo, non motiva, in alcun modo, le statuizioni cui giunge”. Secondo l'appellante, la sentenza impugnata era inficiata da nullità, in quanto fondata su motivazione soltanto apparente, mancando la riconduzione del fatto, nella sua concretezza, alla fattispecie normativa di cui all'art. 1669 c.c., senza che vi fossero alcun esame delle caratteristiche dei difetti lamentati e l'accertamento se gli stessi, pur essendo afferenti ad elementi secondari ed accessori, fossero tali da incidere negativamente sulla stabilità e sul godimento globale dell'immobile, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo.
In secondo luogo, l'appellante deduceva che la sentenza non aveva affrontato il tema dell'onere della prova in capo agli attori della tempestività della denuncia dei vizi e difetti: inoltre, secondo l'appellante, le cause dei vizi erano conosciute e conoscibili con l'ordinaria diligenza, tenuto conto della qualifica professionale di geometra di . CP_1
Infine, parte appellante deduceva l'insussistenza di gravi vizi e difetti e dunque la inconfigurabilità della fattispecie ex art. 1669 c.c..
10. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita - contrariis reiectis - previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge, in via preliminare ed in rito dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque nel merito rigettare l'appello proposto dalla (Cod. Fisc. e P.IVA Parte_3
), in persona del legale rappresentante Geom. con sede in P.IVA_1 CP_3 Parma, località Alberi di Vigatto, Via Monte Marmagna n. 14, avverso la sentenza n. 723/22 emessa dal Tribunale di Parma in data 23/05/2022, depositata e pubblicata in data 01/06/2022 e notificata il 07/06/2022, perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente per l'effetto la sentenza stessa, che aveva accolto le conclusioni rese dall'odierno convenuto nel giudizio di primo grado qui di seguito ribadite e ritrascritte:
“Voglia il Tribunale di Parma Ill.mo, contrariis reiectis, previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge, accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i difetti ed i vizi che sono stati contestati come sussistenti e che sono stati meglio descritti in narrativa, oltre agli altri che dovessero essere precisamente accertati dalla richiesta espletanda consulenza
pagina 4 di 10 tecnica d'ufficio e per l'effetto dichiarare che la società già S.p.a. (Cod. Parte_1 Fisc. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1 Parma, località Alberi di Vigatto, Via Monte Marmagna n. 14, deve pagare, ai titoli di cui in narrativa, a come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, la somma CP_1 complessiva che gli risulterà dovuta all'esito di espletanda istruttoria per il ripristino a regola d'arte dell'intero immobile, inclusa la quota di proprietà esclusiva del medesimo attore, e l'eliminazione di tutti i vizi ed i difetti descritti e contestati in narrativa, oltre al risarcimento del maggior danno patito. Con vittoria di spese, anche tecniche di giudizio, e compensi tutti di lite, oltre spese generali di studio, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge, determinati in base al D.M. n.55/14”. Spese e compensi tutti di causa e comunque di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali di studio, I.V.A. e C.P.A. sugli imponibili, come per legge, rifuse.”
11. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti Parte_2 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, rigettare l'appello proposto da perché inammissibile, Parte_1 improcedibile, irricevibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto, non provato e comunque per l'effetto confermare integralmente e comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo la sentenza del Tribunale di Parma n. 1188/2022 resa in data 01.06.2022, dando ogni altro provvedimento del caso e di legge. Con il favore delle spese anche del presente grado di appello a carico di chi e come per legge.”
12. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
13. Il primo motivo di appello, avente ad oggetto la nullità della sentenza, in quanto caratterizzata da motivazione soltanto apparente con riferimento alla gravità dei vizi e difetti lamentati, è infondato.
Si osserva quanto segue in punto di fatto.
In data 24.12.2009 la società aveva terminato la costruzione dei complessi Parte_1 immobiliari costituenti il . La stessa impresa aveva, in Parte_2 data 29.12.2009, venduto a 3 porzioni immobiliari del complesso CP_1 condominiale in questione;
erano sorti vizi e difetti nelle predette unità immobiliari e nelle parti condominiali;
con verbale del 23.7.2010 si era riunito in prima assemblea il
, allora composto solo da e la Parte_2 CP_1 società , i quali avevano deliberato la ripartizione millesimale;
in data Parte_1
27.6.2012, nel corso di un'assemblea condominiale, l'amministratore del aveva ricevuto e trasmesso ai soggetti presenti una Parte_2 perizia redatta dal geometra , commissionata da , Persona_1 CP_1
pagina 5 di 10 che rappresentava l'esistenza di alcuni gravi vizi e difetti agli immobili di proprietà di quest'ultimo e alle parti condominiali;
in data 29.4.2013, nel corso di una successiva assemblea condominiale, veniva allegata un'ulteriore relazione tecnica del geometra
, incaricato dal , e la nota integrativa di Persona_1 Parte_2 CP_1
a tale relazione;
infine, i vizi e difetti erano stati denunciati a mezzo posta
[...] elettronica certificata in data 20.6.2013.
Nel caso di specie, non si è dinanzi a motivazione apparente in quanto il Tribunale di Parma, dopo aver correttamente riportato la giurisprudenza di legittimità in merito a quali vizi generalmente costituiscono gravi difetti ex art. 1669 c.c., ha affermato espressamente quanto segue: “Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che i vizi accertati dal C.T.U., costituiti sostanzialmente da significative infiltrazioni di acqua che colpiscono in modo severo diverse zone del compendio immobiliare, le quali presentano una maggiore esposizione agli agenti esterni e, dunque, sono anche soggette a più rapido degrado (come si evince altresì dall'ampio rapporto fotografico allegato alla relazione tecnica), integrano senz'altro i gravi difetti di cui al richiamato art. 1669 c.c.”.
La suddetta motivazione, così come formulata, appare sinteticamente ma adeguatamente elaborata e dunque deve escludersi la natura apparente della medesima, tenuto conto della individuazione della natura dei vizi e della riconduzione dei medesimi a fattori di significative infiltrazioni di acqua e dunque a vizi e difetti sussumibili nella fattispecie ex art. 1669 c.c..
14. È infondato anche il secondo profilo del motivo di appello, formulato in relazione alla ritenuta assenza della gravità di vizi e difetti accertati nella fattispecie.
Dalla relazione di CTU si evince (e tale accertamento non è oggetto di contestazione in giudizio) che le infiltrazioni d'acqua erano dovute ad una non corretta esecuzione a regola d'arte delle opere.
Ne consegue la riconducibilità dei visi e difetti produttivi di infiltrazioni alla categoria rilevante ex art. 1669 c.c..
In tal senso si veda sez. 2 - , Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018: “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca
pagina 6 di 10 natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini”.
In sostanza, il vizio costruttivo, che cagioni infiltrazioni di acqua piovana, è sempre riconducibile alla predetta categoria rilevante ex art. 1669 c.c.., ancorché non produca effetti totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile.
15. È infondato il gravame anche con riferimento alla sollevata eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c..
15.1 E' corretto quanto afferma il Tribunale di Parma, e cioè che il termine annuale per la denuncia previsto dall'art. 1669 c.c., a pena di decadenza, dalla scoperta dei difetti decorre dal giorno in cui il committente o l'acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza od a semplici sospetti, conoscenza che deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, sicché il termine decorre dall'acquisizione della relazione di un tecnico.
Tale assunto è stato affermato da Sez. 2 -, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020:
“Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.”
Nello stesso senso si veda Numero registro generale 26179/2020 Numero sezionale 3262/2024
Numero di raccolta generale 240/2025 Data pubblicazione 07/01/2025:
“Nella fattispecie la Corte d'appello ha applicato correttamente il principio nomofilattico secondo cui, in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli
pagina 7 di 10 effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Solo qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7444 del 20/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 24465 del 10/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 33456 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014). Infatti, è stato coerentemente rilevato – con accertamento insindacabile in questa sede – che, secondo la descrizione fornita dalla relazione tecnica depositata, vi erano difficoltà nell'individuazione delle cause dei difetti lamentati dal , sicché correttamente il Parte_4 decorso del termine di decadenza è stato posticipato all'esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la gravità dei difetti e stabilire il loro specifico collegamento eziologico”.
15.2 Nel caso di specie, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, deve ritenersi che un apprezzabile grado di conoscenza della sussistenza dei vizi e della relativa gravità e delle cause dei medesimi sia stata raggiunta da e da CP_1
non prima della redazione da parte del geometra Parte_2
, della relazione datata il 22.6.2012 e unita al verbale dell'assemblea Persona_1 condominiale in data 27.6.2012, alla quale era seguita una ulteriore relazione integrativa del
26.4.2013 sempre del geometra ed allegata al verbale assembleare del Persona_1
29.4.2013.
15.3 Parte appellante ha allegato la caratteristica di immediata percepibilità del difetto costruttivo.
Deve ritenersi che, ancorché una infiltrazione sia di immediata percezione, tale non sia la individuazione della sua derivazione causale dal vizio costruttivo, il cui accertamento esige dunque una valutazione tecnica peritale.
15.4 La denuncia è stata dunque tempestiva: ha proceduto alla CP_1 denuncia dei vizi con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata in data 20.6.2013 e il in data 14.6.2013. Parte_2
15.5 Il termine di prescrizione decorrente dalla data della denuncia è stato senz'altro rispettato, in quanto l'azione è stata promossa dal nel corso dello stesso anno 2013, CP_1 mentre l'intervento del è avvenuto in data 14 aprile Parte_2
2014 (prima pertanto del decorso dell'anno dalla data della denuncia).
pagina 8 di 10 15.6 Soltanto in grado di appello parte appellante ha allegato, a sostegno della eccezione di decadenza, la qualifica professionale di geometra esperto del circostanza che gli CP_1 avrebbe consentito di apprezzare immediatamente e senza ausilio di una perizia tecnica la portata dei vizi e difetti di cui si tratta, di modo che, nelle more della denuncia, sarebbe intervenuta la decadenza ex art. 1669 c.c..
L'allegazione di tale qualifica professionale, idonea a determinare la decorrenza immediata del termine di decadenza, ha ad oggetto un elemento costitutivo della eccezione di decadenza e dunque avrebbe dovuto essere formulata contestualmente alla eccezione medesima o al più nell'ambito del giudizio di primo grado.
La formulazione avvenuta soltanto in grado di appello è tardiva e inammissibile.
15.7 Parte appellante ha dedotto di aver avuto notizia di tale qualifica soltanto a seguito della visione di un articolo sul web pubblicato nel 2022, successivamente al compimento delle preclusioni processuali.
Tale circostanza è irrilevante, in quanto parte appellata ha dimostrato che l'articolo sul web, che ha consentito di accertare la qualifica di geometra del era reperibile sul web sin CP_1 dal 2015 e dunque l'allegazione avrebbe potuto essere fatta anche nel giudizio di primo grado.
In ogni caso, anche a volere ritenere tempestiva l'allegazione, deve ritenersi la medesima irrilevante.
Il principio consolidato, secondo cui parte committente deve poter conseguire un apprezzabile grado di conoscenza della gravità del vizio e della sua derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera, non può essere derogato, nel caso in cui la parte committente rivesta la qualifica di geometra.
Anche in tal caso, infatti, la parte committente ha il diritto e il dovere di acquisire le suddette conoscenze da un professionista estraneo alla titolarità dei diritti in contestazione e dunque imparziale, anche al fine di ottenere la formulazione di una valutazione oggettiva, non arbitraria e non condizionata dal pieno coinvolgimento di chi la effettua nella controversia giuridica e fattuale.
16. Spese.
Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano, per ciascuna parte appellata, come da dispositivo sulla base dei parametri pagina 9 di 10 forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione Parte_1 in favore di e di delle spese di CP_1 Parte_2 lite, che liquida, in favore di ciascuna parte appellata, in euro 6.500,00 per compenso, oltre al
15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, l'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 10 di 10