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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/09/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. 138/2025 R.G.
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PRATO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Presidente rel. est. 1) dott. Michele SIRGIOVANNI
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 138/2025 R.G, proposta da: CP_1 (C.F.: C.F. 1 ), nato a Bagno a [...] 1'8.02.1987, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Isabella Bencini che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
Email_1 Pec:
(C.F.: C.F._2 ), nata a [...], il [...] e Controparte_2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonella Bartolini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
Pec: Email_2 cizio della responsabilità genitoriale Ave nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio - art. 473 bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 14.05.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, ed avendo concordato le modalità di mantenimento dei figli Per_1 e Per_2 rite lazione a questioni non strettamente inerenti il presente procedimento, il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
visto del Pubblico Ministero emesso il 17.04.2025;
P.Q.M.
visto l'art. 473.bis51. c.p.c.;
OMOLOGA
l'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Per_1 e Per_2 nati fuori dal
7.11.2021, e del matrimonio rispettivamente in data 31.07.20 Per_2 di loro affidamento condiviso ad entrambi i genito alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate: CONDIZIONI
1) I figli Per_1 e Per_2 sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la alle dec q responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'immobile sito in Prato, Via Bellini 57. 2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) La quota del 50% della casa familiare sita in Prato, Via Bellini 57 di proprietà della Controparte_2 CP_1 il quale continueràSig.ra viene acquistata dal Sig. bile. La Sig.ra CP_2 versa sistemazione ad ab abitativa.
4) I ricorrenti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé i figli dal venerdì sera fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola, mentre la madre potrà tenere i figli dal lunedì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina, all'ingresso di scuola.
5) Per quanto riguarda il periodo delle festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno, alternando i periodi, le festività natalizie e le festività pasquali un anno con la madre ed un anno con il padre (25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio e 6 gennaio, Pasqua ed il lunedì dell'Angelo tutti alternati tra il padre e la madre). Per l'iniziale disciplina di quanto pattuito si concorda di iniziare con il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi in relazione al sopraggiungere di particolari e giustificate esigenze o alla espressa volontà dei figli. I coniugi si alterneranno altresì per tutte le festività (25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre...) che durante l'anno dovessero cadere in giorni feriali.
6) I ricorrenti concorderanno altresì l'organizzazione del periodo estivo da trascorrere con i minori entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno al fine di permettere ad entrambi i genitori l'opportuna organizzazione utile a tal fine. In tale periodo estivo, ciascuno dei genitori potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli, fatto salvo l'obbligo di comunicare con congruo anticipo all'altro la specifica destinazione prescelta e la durata della vacanza, fornendo a tal fine gli indirizzi dei luoghi nei quali si recheranno e i relativi recapiti. 7) I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli, tenuto conto dei paritari tempi di permanenza con gli stessi e, a tal fine, gli stessi stabiliscono concordemente la partecipazione di entrambi in misura pari al 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie indispensabili sostenute per i figli (mediche e scolastiche) secondo i Protocolli vigenti;
le spese legate ad attività NON indispensabili (culturali, sportive, ludiche) dovranno essere previamente discusse e concordate se verranno condivise tra i due genitori o, in caso di disaccordo, saranno poste interamente a carico del genitore che intende sostenerle. I ricorrenti convengono altresì che gli assegni familiari vengano interamente percepiti nella misura del 100% dalla Sig.ra Controparte_2 PRENDE ATTO CHE
8) I ricorrenti si rilasciano fin da ora reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti di espatrio, ivi compresa l'iscrizione in essi dei figli minori. Nel caso in cui i genitori volessero portare all'estero i figli dovranno previamente comunicarlo all'altro ed ottenerne il consenso.
Spese compensate.
Ordina l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Così deciso in data 23 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est.
Dott. Michele Sirgiovanni
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PRATO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Presidente rel. est. 1) dott. Michele SIRGIOVANNI
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 138/2025 R.G, proposta da: CP_1 (C.F.: C.F. 1 ), nato a Bagno a [...] 1'8.02.1987, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Isabella Bencini che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
Email_1 Pec:
(C.F.: C.F._2 ), nata a [...], il [...] e Controparte_2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonella Bartolini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
Pec: Email_2 cizio della responsabilità genitoriale Ave nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio - art. 473 bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 14.05.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, ed avendo concordato le modalità di mantenimento dei figli Per_1 e Per_2 rite lazione a questioni non strettamente inerenti il presente procedimento, il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
visto del Pubblico Ministero emesso il 17.04.2025;
P.Q.M.
visto l'art. 473.bis51. c.p.c.;
OMOLOGA
l'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Per_1 e Per_2 nati fuori dal
7.11.2021, e del matrimonio rispettivamente in data 31.07.20 Per_2 di loro affidamento condiviso ad entrambi i genito alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate: CONDIZIONI
1) I figli Per_1 e Per_2 sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la alle dec q responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'immobile sito in Prato, Via Bellini 57. 2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) La quota del 50% della casa familiare sita in Prato, Via Bellini 57 di proprietà della Controparte_2 CP_1 il quale continueràSig.ra viene acquistata dal Sig. bile. La Sig.ra CP_2 versa sistemazione ad ab abitativa.
4) I ricorrenti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé i figli dal venerdì sera fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola, mentre la madre potrà tenere i figli dal lunedì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina, all'ingresso di scuola.
5) Per quanto riguarda il periodo delle festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno, alternando i periodi, le festività natalizie e le festività pasquali un anno con la madre ed un anno con il padre (25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio e 6 gennaio, Pasqua ed il lunedì dell'Angelo tutti alternati tra il padre e la madre). Per l'iniziale disciplina di quanto pattuito si concorda di iniziare con il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi in relazione al sopraggiungere di particolari e giustificate esigenze o alla espressa volontà dei figli. I coniugi si alterneranno altresì per tutte le festività (25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre...) che durante l'anno dovessero cadere in giorni feriali.
6) I ricorrenti concorderanno altresì l'organizzazione del periodo estivo da trascorrere con i minori entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno al fine di permettere ad entrambi i genitori l'opportuna organizzazione utile a tal fine. In tale periodo estivo, ciascuno dei genitori potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli, fatto salvo l'obbligo di comunicare con congruo anticipo all'altro la specifica destinazione prescelta e la durata della vacanza, fornendo a tal fine gli indirizzi dei luoghi nei quali si recheranno e i relativi recapiti. 7) I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli, tenuto conto dei paritari tempi di permanenza con gli stessi e, a tal fine, gli stessi stabiliscono concordemente la partecipazione di entrambi in misura pari al 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie indispensabili sostenute per i figli (mediche e scolastiche) secondo i Protocolli vigenti;
le spese legate ad attività NON indispensabili (culturali, sportive, ludiche) dovranno essere previamente discusse e concordate se verranno condivise tra i due genitori o, in caso di disaccordo, saranno poste interamente a carico del genitore che intende sostenerle. I ricorrenti convengono altresì che gli assegni familiari vengano interamente percepiti nella misura del 100% dalla Sig.ra Controparte_2 PRENDE ATTO CHE
8) I ricorrenti si rilasciano fin da ora reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti di espatrio, ivi compresa l'iscrizione in essi dei figli minori. Nel caso in cui i genitori volessero portare all'estero i figli dovranno previamente comunicarlo all'altro ed ottenerne il consenso.
Spese compensate.
Ordina l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Così deciso in data 23 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est.
Dott. Michele Sirgiovanni