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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/12/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N.1435/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) –fissata per il 4.12.2025– pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 1435/2024 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e difeso dall'Avv. APICELLA Parte_1
RL e dall'Avv. CARENZA FRANCESCO
• , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
LI EL
Conclusioni Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte. Ragioni in fatto ed in diritto
ha notificato sfratto per morosità a a Parte_1 Parte_2 causa della sua per inadempienza al pagamento dei canoni di locazione non abitativa relativi ad alcune mensilità indicate in citazione e ha chiesto il rilascio dell'immobile ed il pagamento delle somme non corrisposte. Parte conduttrice ha sanato la morosità indicata in citazione e si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda per le motivazioni indicate in comparsa che qui devono ritenersi per riportate e trascritte. Non disposto il rilascio, mutato il rito, la causa è proseguita per il rito ordinario delle locazioni. Parte conduttrice ha insistito per il rigetto della domanda, essendo state pagate le somme in discussione.
pagina1 di 3 Data la prova dell'espletamento del procedimento di mediazione, questo Giudice osserva che la domanda è fondata nei termini di seguito precisati. E' orientamento consolidato che il locatore per ottenere la risoluzione contrattuale è onerato esclusivamente della prova della fonte legale o negoziale del suo diritto dovendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del conduttore che a sua volta sarà onerato di provare l'adempimento integrante fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel caso di specie il locatore ha debitamente prodotto il contratto di locazione ed ha allegato l'inadempimento del conduttore, consistente nel mancato pagamento dei canoni di locazione indicati in citazione. A fronte delle allegazioni di parte locatrice, la controparte, onerata della prova di fatti estintivi o impeditivi, hanno confermato quanto già dedotto all'udienza di convalida da controparte, ovvero la non persistenza della morosità indicata in citazione. In alcun modo la conduttrice ha provato la tempestività della corresponsione dei canoni così che deve ritenersi pacifico quanto affermato da parte intimante/ricorrente circa la sussistenza della morosità, nell'importo intimato, alla data della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, nonché la circostanza che tale debitoria sia stata saldata solo successivamente. Tanto chiarito, è orientamento giurisprudenziale pacifico quello per cui il pagamento dei canoni arretrati non ha effetto ostativo sulla risoluzione del contratto. Nella presente controversia, parte locatrice ha proposto un'azione dichiarativa ex art. 1456 c.c., invocando la clausola risolutiva espressa del contratto di locazione al n. 15. A questo Giudice è dunque preclusa la valutazione della gravità dell'inadempimento utile alla domanda di risoluzione contrattuale, dovendo limitarsi a verificare l'effettività dell'esistenza della clausola risolutiva. Alla clausola n. 15 del contratto di locazione prodotto si legge che la mancata osservanza delle clausole in contratto produrrà la sua risoluzione e alla precedente clausola n. 2 che i canoni di locazione vanno pagati in maniera anticipata. L'inadempienza alle clausole predette comporta la risoluzione ipso iure del contratto, clausole che risultano essere stata separatamente sottoscritte ex art. 1341 e 1342 c.c. Stando così le cose, risulta fondata e provata la domanda del locatore, in considerazione della tardività del pagamento del canone. Accertata l'intervenuta risoluzione del contratto agli atti, parte conduttrice, come richiesto dalla parte locatrice, deve essere condannata al rilascio pagina2 di 3 dell'immobile oggetto di causa in favore del locatore libero e sgombero da persone e cose. Non può essere esaminata la richiesta dell'avviamento avanzata dal conduttore poiché corrisposta solo in caso di cessazione del rapporto che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento, come nella presente fattispecie. Spese di lite come in dispositivo, in ragione del principio della soccombenza. P.T.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) in accoglimento della domanda, accerta, ai sensi art 1456 c.c., l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti, indicato in citazione;
2) condanna al rilascio dell'immobile indicato in Parte_2 citazione in favore di;
Parte_1
3) condanna al pagamento delle mensilità Parte_2 successive a quelle indicate in citazione rimaste non pagate fino all'effettivo rilascio in favore di e delle spese di lite Parte_1 sostenute da questi, che liquida in € 83,48 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi legali, comprensivi delle spese di mediazione oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Matera, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) –fissata per il 4.12.2025– pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 1435/2024 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e difeso dall'Avv. APICELLA Parte_1
RL e dall'Avv. CARENZA FRANCESCO
• , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
LI EL
Conclusioni Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte. Ragioni in fatto ed in diritto
ha notificato sfratto per morosità a a Parte_1 Parte_2 causa della sua per inadempienza al pagamento dei canoni di locazione non abitativa relativi ad alcune mensilità indicate in citazione e ha chiesto il rilascio dell'immobile ed il pagamento delle somme non corrisposte. Parte conduttrice ha sanato la morosità indicata in citazione e si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda per le motivazioni indicate in comparsa che qui devono ritenersi per riportate e trascritte. Non disposto il rilascio, mutato il rito, la causa è proseguita per il rito ordinario delle locazioni. Parte conduttrice ha insistito per il rigetto della domanda, essendo state pagate le somme in discussione.
pagina1 di 3 Data la prova dell'espletamento del procedimento di mediazione, questo Giudice osserva che la domanda è fondata nei termini di seguito precisati. E' orientamento consolidato che il locatore per ottenere la risoluzione contrattuale è onerato esclusivamente della prova della fonte legale o negoziale del suo diritto dovendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del conduttore che a sua volta sarà onerato di provare l'adempimento integrante fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel caso di specie il locatore ha debitamente prodotto il contratto di locazione ed ha allegato l'inadempimento del conduttore, consistente nel mancato pagamento dei canoni di locazione indicati in citazione. A fronte delle allegazioni di parte locatrice, la controparte, onerata della prova di fatti estintivi o impeditivi, hanno confermato quanto già dedotto all'udienza di convalida da controparte, ovvero la non persistenza della morosità indicata in citazione. In alcun modo la conduttrice ha provato la tempestività della corresponsione dei canoni così che deve ritenersi pacifico quanto affermato da parte intimante/ricorrente circa la sussistenza della morosità, nell'importo intimato, alla data della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, nonché la circostanza che tale debitoria sia stata saldata solo successivamente. Tanto chiarito, è orientamento giurisprudenziale pacifico quello per cui il pagamento dei canoni arretrati non ha effetto ostativo sulla risoluzione del contratto. Nella presente controversia, parte locatrice ha proposto un'azione dichiarativa ex art. 1456 c.c., invocando la clausola risolutiva espressa del contratto di locazione al n. 15. A questo Giudice è dunque preclusa la valutazione della gravità dell'inadempimento utile alla domanda di risoluzione contrattuale, dovendo limitarsi a verificare l'effettività dell'esistenza della clausola risolutiva. Alla clausola n. 15 del contratto di locazione prodotto si legge che la mancata osservanza delle clausole in contratto produrrà la sua risoluzione e alla precedente clausola n. 2 che i canoni di locazione vanno pagati in maniera anticipata. L'inadempienza alle clausole predette comporta la risoluzione ipso iure del contratto, clausole che risultano essere stata separatamente sottoscritte ex art. 1341 e 1342 c.c. Stando così le cose, risulta fondata e provata la domanda del locatore, in considerazione della tardività del pagamento del canone. Accertata l'intervenuta risoluzione del contratto agli atti, parte conduttrice, come richiesto dalla parte locatrice, deve essere condannata al rilascio pagina2 di 3 dell'immobile oggetto di causa in favore del locatore libero e sgombero da persone e cose. Non può essere esaminata la richiesta dell'avviamento avanzata dal conduttore poiché corrisposta solo in caso di cessazione del rapporto che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento, come nella presente fattispecie. Spese di lite come in dispositivo, in ragione del principio della soccombenza. P.T.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) in accoglimento della domanda, accerta, ai sensi art 1456 c.c., l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti, indicato in citazione;
2) condanna al rilascio dell'immobile indicato in Parte_2 citazione in favore di;
Parte_1
3) condanna al pagamento delle mensilità Parte_2 successive a quelle indicate in citazione rimaste non pagate fino all'effettivo rilascio in favore di e delle spese di lite Parte_1 sostenute da questi, che liquida in € 83,48 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi legali, comprensivi delle spese di mediazione oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Matera, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina3 di 3