Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00551/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00801/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio della Città di Moncalieri, notificata il -OMISSIS-, avente ad oggetto l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01 nella misura massima di € 20.000,00
nonché annullamento di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi, tra cui, ove del caso, il verbale di sopralluogo del -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Moncalieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un immobile ubicato nel Comune di Moncalieri, oggetto della DIA prot. -OMISSIS-per “manutenzione straordinaria per rifacimento orditura” della copertura del capannone, nelle cui tavole grafiche risulta rappresentata una suddivisione dello spazio in otto locali magazzino con rispettivi bagni e antibagni e un basso fabbricato esterno.
2. A seguito di plurimi sopralluoghi eseguiti presso il fabbricato nell’anno 2020 il Comune di Moncalieri ne ha contestato il mutamento di destinazione d’uso da magazzini ad abitazione, la suddivisione in plurime unità, l’assenza degli antibagno previsti, l’abbassamento della quota di pavimento del piano terreno e, infine, la costruzione di soppalchi metallici interni collegati al piano sottostante, con raddoppio della superficie utile di pavimento ovvero della superficie insediativa, il tutto in totale difformità dalla citata DIA Prot. n. -OMISSIS-.
3. Con ordinanza comunale n. -OMISSIS- venivano, pertanto, dichiarati “non utilizzabili ai fini abitativi n. 8 (otto) locali divenuti residenziali, creati nell’ex capannone di circa mq. 400 del solo piano terreno con analoga superficie di soppalco, oltre al basso fabbricato posto nel cortile di circa 50 mq sempre adibito ad abitazione” .
4. Con successiva ordinanza n. -OMISSIS-veniva ingiunto alla proprietà di non utilizzare gli immobili in quanto privi della prescritta agibilità e di: “Demolire e ripristinare entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente le seguenti opere: a) n. 9 soppalchi e relative scale, aventi struttura metallica, posti nelle rispettive unità immobiliari di cui n. 8 ottenute con l’intervento edilizio sopra citato, superficie totale mq 37 circa - altezza interna piano mansardato (min 1,60 max 3,25 circa); b) abbassamento del pavimento dei locali al piano terreno di circa cm 20 medi rispetto al cortile per consentire, rispetto al soppalco, l’altezza interna di mt. 2.70; c) eliminazione dei vari locali [a]nti-bagno dei n. 8 locali all’interno del capannone; d) in[n]alzamento della quota d’imposta del tetto che, verificata in un unico punto al piano terreno, appare di mt 4,50 circa anziché di mt 4,00; e) opere impiantistiche che, in modo organizzato, speculare e uniforme nelle varie unità, hanno consentito l’inserimento di angoli cottura negli 8 locali all’interno del capannone e l’utilizzo abitativo dell’ambiente; f) creazione di bagno, impianti, ecc… nel piccolo basso fabbricato ad unica falda di circa mt 6 x 4 costituente un probabile vecchio deposito attrezzi realizzato con un ridotto soppalco di circa mt 3 x 4 ed alto 1,60 mt, destinando il tutto ad abitazione; g) cancelletto esterno di ingresso interposto nella recinzione, avente apertura verso strada e costituente possibile pericolo; h) ripristinare la destinazione d’uso legittima di tutti i locali come risultano dagli ultimi Titoli abilitativi edili e/o atti equipollenti;” .
5. Il termine di ottemperanza veniva successivamente prorogato “fino al 26/03/2021” con ordinanza n. -OMISSIS- mantenendo la “non utilizzabilità, in modo continuativo, degli immobili (…) poiché privi dei requisiti di Agibilità di cui all’ex art 24 T.U.E.” ; l’ultimo giorno utile l’interessato ha depositato un’istanza di accertamento di conformità (pratica edilizia n. -OMISSIS-) volta a sanare le opere abusive realizzate, denegato con provvedimento comunale n. -OMISSIS- del-OMISSIS-; l’Amministrazione, con nota del -OMISSIS-, ha quindi comunicato alla proprietà che “sull’immobile in argomento potranno essere depositate solo istanze finalizzate all’integrale adempimento e conformazione dello stato dei luoghi (per opere e destinazioni d’uso) alle disposizioni riportate nell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-e successiva ordinanza di proroga n. -OMISSIS- che qui si intendono integralmente richiamate e che, in difetto, istanze diversamente formulate saranno ritenute improcedibili e inammissibili” , ribadendo le conseguenze dell’inadempimento in termini di acquisizione di aree e irrigazione di sanzioni pecuniarie, in applicazione della delibera di Giunta comunale del -OMISSIS- di approvazione della “determinazione [delle] sanzioni amm.ve previste da c. 4 bis dell' art 31 del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. per inottemperanza ad ordinanze di demolizione di opere edilizie prive o in difformità dal titolo abilitativo” (doc. 11 Comune); l’interessato ha depositato in data -OMISSIS- la CILA (prot. -OMISSIS-) avente ad oggetto: “Rimozione delle scale di collegamento al Piano Primo (soppalco) con contestuale chiusura dello stesso e dei relativi velux per renderlo inagibile” ai sensi dell’'art. 3, comma 1, lettera b) e art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001.
6. L’Amministrazione locale ha eseguito un primo, parziale sopralluogo in data -OMISSIS-, seguito dal secondo, integrale accesso del -OMISSIS-, all’esito dei quali veniva “riscontrata la mancata ottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS- (…) e successiva ordinanza di proroga n. -OMISSIS- (…) in quanto non si è provveduto a demolire e/o ripristinare quanto segue:
- la struttura portante delle n. 9 scale di accesso ai predetti soppalchi;
- ripristinare la quota del piano pavimento dei locali n. 2,3,4 e 5 (vedi planimetria allegata) con piano di calpestio esterno;
- ripristinare alla quota di mt. 4,00 dell’imposta del tetto;
- ripristino aperture (cancelletto e portone carraio) verso l’interno (apertura verso l’esterno può creare un potenziale pericolo);
in riferimento al fabbricato ad unica falda (fabbricato n. 9 da planimetria allegata) dovranno essere eseguite le opere di demolizione soppalco, struttura, bagno ed impiantistica varia, riconducendo la predetta unità alla destinazione d’uso adeguata (locale deposito attrezzi);
rimozione su tutte le unità dell’angolo cottura e dei relativi allacci;
- dovranno essere ripristinate la destinazione d’uso legittima di tutti i locali come risulta da ultimi titoli abilitativi edili e/o atti equipollenti” .
7.Con la gravata ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art.1 numero IV della D.G.C. n. 78 del 18.03.2021 laddove prevede che agli “Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie” venga applicata la sanzione più elevata risultante dall’applicazione dei parametri di cui ai punti II) e III) della medesima deliberazione, fino al massimo edittale di € 20.000,00; sviluppati i relativi conteggi e dato atto che “con riferimento al punto II) della D.G.C. n. 78/2021, l’ ampliamento della superficie soppalcata, comporterebbe una sanzione pari ad € 43.050 ( mq 287 x € 150,00 €/mq) che si attesta ad € 20.000 in forza del successivo punto IV) della medesima deliberazione” mentre “con riferimento al punto III) della D.C.G. n.78/2021 il cambio di destinazione d’ uso che ha comportato un aumento di volume comporterebbe una sanzione pari a € 139.414,00 (mc 1394 x € 100 €/mc) che si attesta a € 20.000,00 in forza del successivo punto IV) della medesima deliberazione” ha, quindi stabilito in € 20.000,00 (euro ventimila//00) la sanzione amministrativa, ai sensi dell’ art. 31 co. 4-bis D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e ne ha ingiunto il pagamento alla proprietà.
8. Con ricorso notificato il 13.9.2023 e depositato il 11.10.2023 la proprietà è insorta avverso il provvedimento di cui all’epigrafe, deducendo la “Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/01 Eccesso di potere per insussistenza, travisamento ed erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza. Violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità della motivazione” ; la prima parte della doglianza si incentra sull’asserito adempimento da parte dell’interessato alle pregresse ordinanze, consistito nell’aver tempestivamente allontanato tutti gli occupanti dell'immobile, eliminato gli impianti di "civilizzazione", ripristinato la destinazione a magazzino e infine reso inaccessibili ed inutilizzabili i soppalchi contestati, mediante demolizione delle scale di accesso ai medesimi e chiusura con opere fisse del varco d'accesso; la seconda parte della doglianza stigmatizza l'entità della sanzione applicata, lamentandone l’irragionevolezza e la sproporzione, poiché il Comune di Moncalieri avrebbe anche sotto tale profilo ignorato il sostanziale adempimento del destinatario, comminandogli la sanzione più elevata.
9. Si è costituito il Comune di Moncalieri, deducendo l’infondatezza e l’inammissibilità delle avversarie doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso; l’Amministrazione, in allegato alla memoria di replica depositata il 8.1.2026, ha prodotto sub docc. 14 e 15 il corredo fotografico allegato al verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, chiedendone l’ammissione tardiva in quanto reperito in archivio solo successivamente al deposito della parte testuale dell’atto e, comunque, necessario ai fini di meglio contestare le avversarie deduzioni.
10. All’udienza pubblica del 19.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. In relazione al tardivo deposito da parte della difesa di parte pubblica del verbale del sopralluogo eseguito il -OMISSIS- completo di allegati fotografici (docc. 14 e 15 Comune), intervenuto in data 8.1.2026 in violazione del termine di cui all’art. 73 c. 1 cod. proc. amm., il Collegio, trattandosi di atto endoprocedimentale richiamato quale presupposto istruttorio dell’ordinanza impugnata, per un verso ne ritiene la produzione necessaria e indispensabile ai sensi dell’art. 46 cod. proc. amm. (Cons. Stato, VI, 30.5.2014 n. 2820), per altro verso reputa di determinarsi al riguardo conformemente all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora l'Amministrazione produca fuori termine documenti che, attenendo alla causa, possono essere acquisiti d'ufficio dal giudice, tali documenti possono essere trattenuti, fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere termini per controdedurre, dando atto che quest’ultimo non si è avvalso di tale facoltà ( ex multis : Cons. Stato, IV, 24.1.2022, n. 433 e Cons. Stato V, 6.9.2022, n. 7756, con pertinenti richiami giurisprudenziali).
12. Tanto premesso, l’unica, composita doglianza dedotta è infondata alla luce delle considerazioni di seguito svolte.
13. Con riferimento al primo nucleo contestativo, la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-risulta evidente dalla lettura del verbale redatto dal personale dell’Ufficio Tecnico comunale a seguito del sopralluogo eseguito il -OMISSIS-, in quanto lo stesso attesta già nella parte testuale e senza necessità di accedere al relativo corredo fotografico la perdurante presenza di numerose opere attinte dal provvedimento demolitorio, le quali dimostrano la mancata riconduzione del manufatto all’uso originariamente assentito. Orbene, in presenza di siffatti elementi di fatto - come accertati dai verbali formati dai pubblici ufficiali, facenti piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c. (cfr Consiglio di Stato, sez. II, 20.01.2021, n. 633, “secondo consolidato orientamento di questo Consiglio, infatti, il verbale redatto da pubblici funzionari costituisce atto pubblico, così acquisendo portata “fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 5262 del 2016; …” ), è infondata la parte di motivo diretta a contestarne il travisamento da parte del Comune.
14. Nel caso di specie, peraltro, anche prescindendo dal corredo fotografico del verbale di sopralluogo del -OMISSIS- tardivamente prodotto dal Comune sub . docc. 14 e 15, le fotografie depositate da parte ricorrente sub . doc. 20 mostrano, al più, la rimozione di porzioni delle scale di accesso ai soppalchi e la posa di chiusure in corrispondenza dei relativi accessi ma non provano l’esecuzione del complesso coordinato di opere necessarie a riportare il fabbricato all’assentito uso a magazzino. A ben vedere, poi, la conservazione delle strutture metalliche dei soppalchi non risulta in alcun modo consentita dal tenore dell’ordinanza n. -OMISSIS-, la quale contempla nel proprio dispositivo al punto a) “n. 9 soppalchi e relative scale, aventi struttura metallica” . Anche sotto tale profilo, pertanto, la sostanziale inottemperanza al provvedimento demolitorio non può essere posta in dubbio.
15. Anche la seconda parte della censura non merita accoglimento, poiché, acclarata l’inottemperanza all’ordina demolitorio, il comminato quantum sanzionatorio soggiace al disposto dell’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001, a mente del quale “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente” .
16. Orbene, il trascritto art. 31 comma 4bis del DPR 380/2001, da un lato, stabilisce l’irrogazione della sanzione massima in caso di abusi in aree sottoposte a vincoli e, dall’altro, negli altri casi, individua una forbice edittale, nella quale può muoversi l’Amministrazione Comunale. Di conseguenza, la discrezionalità riconosciuta al Comune potrebbe essere, in concreto, censurata, soltanto ove apparisse del tutto irragionevole o arbitraria, il che non si verifica nel caso di specie.
17. Il Comune di Moncalieri, infatti, ha applicato il non gravato regolamento di cui alla D.G.C. n. 78 del 18.03.2021, emanato al fine di stabilire, in guisa di autovincolo amministrativo, la “determinazione sanzioni amm.ve previste da c. 4 bis dell'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per inottemperanza ad ordinanze di demolizione di opere edilizie prive o in difformità dal titolo abilitativo” ; la discrezionalità amministrativa è risultata così regolata in armonia con il dettato normativo di rango primario dal relativo art. 1, il quale modula la risposta sanzionatoria nell’ambito del visto intervallo edittale, parametrandola alla superficie e al volume dell’abuso non rimosso, ovvero ad elementi intelligibili e razionali che sono espressivi del maggiore disvalore attribuito agli illeciti dotati di più consistente incidenza sull’assetto del territorio (T.A.R. Campania, II, 18.2.2025, n. 1351).
18. Nella presente fattispecie la vista, pressoché integrale inottemperanza all’ordinanza di demolizione ha fatto sì che i locali in questione mantenessero le vietate caratteristiche incompatibili con la destinazione a magazzino in origine assentita, cosicché il Comune ha correttamente applicato i punti II), III) e IV) dell'art. 1 della delibera G.C. n. 78/2021. Ferma la correttezza del rilievo di mancata attuazione dell’ordine di demolizione, la giurisprudenza ha in ogni caso escluso che un adempimento parziale possa sottrarre il destinatario al previsto trattamento sanzionatorio: “Deve escludersi che al destinatario dell'ordine di demolizione sia consentito selezionare se e quali delle opere rimuovere, stante il principio dell'unitarietà dell'abuso, sanzionato - e dunque da demolire - in ciascuna delle sue componenti: si tratta di una valutazione già operata dall'amministrazione procedente. Pertanto l'esecuzione parziale dell'ordinanza di demolizione espone il destinatario alla sanzione prevista per mancata ottemperanza all'ordinanza stessa, non essendo al riguardo possibile distinguere tra parziale e totale inottemperanza” (T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 22.10.2024, n.3437).
19. Orbene, ribadito che il Regolamento in questione, peraltro non impugnato, non può essere in parte qua disapplicato, in quanto, come visto, costituente armonica, ragionevole e legittima attuazione del dettato normativo di rango primario, la sanzione irrogata non risulta in frizione con il generale canone di proporzionalità: soltanto in ragione della rilevanza dimensionale degli abusi non rimossi, infatti, la stessa è stata applicata nella misura massima e i relativi conteggi sono stati chiaramente esposti nella motivazione dell’ordinanza gravata (è sufficiente rilevare che, secondo il calcolo comunale, il rilevato “aumento di volume comporterebbe una sanzione pari a € 139.414,00 (mc 1394 x € 100 €/mc)” ).
20. In conclusione, il ricorso va respinto perché infondato.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Moncalieri delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LU, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | IA LU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.