Articolo 6 della Legge 6 marzo 1976, n. 51
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 aprile 1976
Art. 6.
I primi due commi dell' articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , sono sostituiti dai seguenti:
"La licenza che abilita alla navigazione entro i limiti indicati alla lettera a) dell'articolo 8 e' conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti.
La licenza che abilita alla navigazione di cui alla lettera b) dell'articolo 8 e' conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile".
Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 e sottoposta ogni due anni al visto di convalida. La licenza e' rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto".
L'ultimo comma dell' articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono, di massima, essere tenuti a bordo in originale.
Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, puo' essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata da un ufficio marittimo o della navigazione interna, secondo le disposizioni impartite dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorita' marittima o della navigazione interna che ne faccia richiesta entro il termine da questa stabilito".
Entrata in vigore il 4 aprile 1976