Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 07/05/2026, n. 8439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8439 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08439/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15775/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15775 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza
italiana per residenza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della L. n.
91/1992, notificato a mani alla richiedente in data 12.10.20221;(cfr. allegato n. 1);
- di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e
conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. GU GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. La ricorrente ha proposto domanda caducatoria del diniego di concessione della cittadinanza italiana oppostole dal Ministero dell’Interno e indicato in epigrafe.
In particolare, il provvedimento gravato ha ritenuto ostativa alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 la circostanza relativa agli accertati pregiudizi penali a carico del marito convivente della ricorrente, peraltro presente sul territorio nazionale senza valido permesso di soggiorno.
Ad avviso del Ministero resistente, la predetta circostanza, oltre a non offrire garanzie sull’inserimento della ricorrente nel tessuto nazionale, comporterebbe la conseguenza della possibilità per il coniuge convivente di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 19, comma 2, lett. c) e 30, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 286/1998.
2. Con un unico articolato motivo, la ricorrente ha censurato il diniego avversato per l’asserita mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/90 e per la ritenuta illegittimità del medesimo diniego nella parte in cui esso ha valutato i pregiudizi del coniuge convivente come ostativi alla concessione della cittadinanza, e ciò sia nella prospettiva della asserita offensività ridotta e risalenza nel tempo delle condotte costituenti reato ascritte al proprio coniuge sia nella prospettiva della violazione del principio della personalità della responsabilità penale ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di stile.
4. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato alla luce delle considerazioni che seguono.
6. Anzitutto è infondata in punto di fatto la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, atteso che l’Avvocatura dello Stato ha depositato agli atti del giudizio il predetto atto indirizzato alla ricorrente con la prova della notifica.
7. Del pari infondate sono le ulteriori censure veicolate con il ricorso in scrutinio.
7.1 Si premette che costituisce ius receptum l’affermazione secondo cui il provvedimento di concessione della cittadinanza costituisce l’esito di una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, avente ad oggetto la verifica dell’inserimento del richiedente all’interno della comunità nazionale ( cfr. , ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Pertanto, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, nella illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o nel difetto di motivazione, ed esso non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione ( ex multis , Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
7.2 Ciò posto in via generale, va rilevato che il diniego impugnato è congruamente motivato sulla ritenuta ostatività dei gravi pregiudizi rilevati a carico del marito convivente della ricorrente (associazione a delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina), che, in modo non irragionevole, lasciano supporre che il contesto familiare della ricorrente stessa sia inidoneo alla concessione della cittadinanza, il cui riconoscimento comporterebbe l’ulteriore conseguenza della possibilità per il coniuge convivente, sprovvisto di titolo di soggiorno, di ottenerne il rilascio per motivi familiari.
Inoltre, deve rilevarsi che le predette considerazioni rappresentano esiti corrispondenti al costante orientamento della Sezione in base al quale: “ Al riguardo, valga anzitutto rilevare che, come osservato a più riprese anche da questa Sezione, l’invocato principio della personalità della responsabilità penale ai sensi dell’art. 27 Cost. non appare pertinente (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 4259/2023, confermata da Consiglio di Stato, sez. III, n. 6842/2025), giacché nella fattispecie concreta non si tratta di assoggettare a sanzione – ovvero di punire - un soggetto diverso dall’autore del fatto criminoso, bensì di impedire l’attribuzione di una utilità, segnatamente il conferimento del massimo status ordinamentale – quello appunto di cittadino italiano – ad un soggetto ritenuto potenzialmente idonea a recare, anche indirettamente, un danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari del richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano. Sul punto, infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari (cfr. art. 30, comma 1, lett. c) del d.lgs. 286/1998).
Pertanto, la valutazione dei pregiudizi penali a carico dei familiari e, più in generale, il contesto familiare in cui l’istante vive stabilmente ben può rientrare nell’ambito del giudizio prognostico che l’Amministrazione è chiamata a compiere in ordine alla compiuta integrazione e affidabilità dell’istante nella comunità nazionale (Tar Lazio, Roma, sez. II Quater n. 1840/2015), dovendosi ribadire che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
A supporto delle argomentazioni innanzi esposte si rende opportuno richiamare anche una recente pronuncia di questa Sezione (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 06/03/2023, n. 3673) che, ponendosi in continuità con l’orientamento giurisprudenziale prevalente sopra descritto, ha avuto modo di evidenziare che l’ambito soggettivo della valutazione di opportunità in merito alla concessione dello status civitatis «non si limita alla sola persona del richiedente, ma investe la cerchia dei familiari, in quanto nucleo elementare in cui si forma, si sviluppa e si manifesta la personalità individuale e che, pertanto, costituisce “l’ambiente” in cui va particolarmente studiato il comportamento dei soggetti», con la conseguenza che «il richiamo al principio della “responsabilità personale” risulta inconferente in quanto nel contenzioso sulla cittadinanza non viene in considerazione solo la condotta del richiedente, ma anche quella dell’intero nucleo familiare, apprezzato in un’ottica oggettiva, tenendo conto delle conseguenze negative che dalla “infelice” concessione della cittadinanza deriverebbero per l’intera collettività (la cui salvaguardia costituisce una finalità di valore preminente rispetto all’aspirazione dell’istante a prendere parte alla vita politica nazionale dato che questo è, in sostanza, il quid pluris conferito con il provvedimento di naturalizzazione)».
Ed ancora, nella medesima ottica, questa Sezione ha altresì precisato (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 05/12/2022, n. 16216) che «il rapporto filiale è infatti rappresentativo di un chiaro legame stabile, duraturo nel tempo e fondante le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessata ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento nella comunità nazionale. E ciò coerentemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “I due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono … elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull’istante e dunque possono essere legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 10.12.2020, n. 13300)». “ ( ex pluris , Tar Roma, Sezione V Bis , sentenza del 17 marzo 2026, n. 4938).
8. In definitiva il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
9. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU TT, Presidente FF
Antonietta Giudice, Primo Referendario
GU GA, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| GU GA | AU TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.